§ 46.9.84 - Legge 7 febbraio 1968, n. 75.
Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:07/02/1968
Numero:75


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366 è sostituita, per la parte riguardante il ruolo degli ufficiali medici di polizia, dalla tabella annessa [...]
Art. 2.      I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta
Art. 3.      Il Ministro per l'interno è autorizzato a formare quadri suppletivi di avanzamento per le promozioni da conferire nel 1968 a seguito dell'entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Art. 5.      All'onere di lire 3.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1968 mediante riduzione per uguale importo del [...]


§ 46.9.84 - Legge 7 febbraio 1968, n. 75. [1]

Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 26 febbraio 1968, n. 51)

 

 

     Art. 1.

     La tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366 è sostituita, per la parte riguardante il ruolo degli ufficiali medici di polizia, dalla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta:

     a) per l'avanzamento al grado di maggiore generale medico di polizia, dal Ministro per l'interno, che la presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia, cui è demandato anche il compito di relatore;

     b) per l'avanzamento fino al grado di colonnello medico di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e da un maggiore generale, dal maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di polizia di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado e dal direttore della divisione forze armate di polizia, al quale è demandato anche il compito di relatore.

     Nelle suddette commissioni di avanzamento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per l'interno è autorizzato a formare quadri suppletivi di avanzamento per le promozioni da conferire nel 1968 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in eccedenza a quelle previste dalle norme in vigore.

 

          Art. 4.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 3.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1968 mediante riduzione per uguale importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Avanzamento degli ufficiali medici di Polizia.

     (Allegato)

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.