§ 41.7.151 - D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:13/05/1985
Numero:245


Sommario
Art. unico.      1. La regione esercita i compiti svolti nel suo territorio dagli enti pubblici estinti, compresi nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [...]


§ 41.7.151 - D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 10 giugno 1985, n. 135)

 

     Art. unico.

     1. La regione esercita i compiti svolti nel suo territorio dagli enti pubblici estinti, compresi nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attualmente in gestione stralcio ai sensi dell'art. 119 del citato decreto.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 la regione si avvale del personale in servizio alla data del 24 febbraio 1977 presso gli enti predetti, in relazione alle esigenze delle attività da svolgere.

     3. Il personale di cui al presente articolo conserva integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita presso gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale, da adottarsi con legge regionale nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze esercitate dal personale stesso.

     5. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

     6. I beni mobili ed immobili unitamente alle strutture degli enti di cui ai commi precedenti sono trasferiti al patrimonio della regione.

     7. La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dalla regione siciliana.