§ 1.4.59 - L.R. 25 aprile 1969, n. 10.
Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:25/04/1969
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione siciliana, [...]
Art. 2.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni [...]
Art. 3.      A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 1.4.59 - L.R. 25 aprile 1969, n. 10.

Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.

(G.U.R. 26 aprile 1969, n. 20).

 

Art. 1.

     Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione siciliana, di cui all'annessa tabella.

     In detto ruolo è inquadrato il personale salariato di quarta categoria addetto al servizio di pulizia e custodia degli uffici della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni previste dalla L. 23 febbraio 1962, n. 2.

     Il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento, è riscattabile fin dalla data di assunzione in servizio, su domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

     Art. 3.

     A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai contributi di riscatto di cui al secondo comma del precedente art. 2, è autorizzato un contributo di lire 210.000.000.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Disposizioni finanziarie ormai prive di efficacia.