§ 4.7.57 - L.R. 19 agosto 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:19/08/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art. 2.  Inventario forestale regionale.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art. 4.  Disposizioni per le isole minori.
Art. 5.  Dotazione squadre di pronto intervento.
Art. 6.  Immobili demaniali.
Art. 7.  Distintivi di grado.
Art. 8.  Interventi di imboschimento.
Art. 9.  Lavori, provviste e servizi in economia.
Art. 10.  Missioni del personale.
Art. 11.  Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.57 - L.R. 19 agosto 1999, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

(G.U.R. 23 agosto 1999, n. 40).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. [1]

 

     Art. 2. Inventario forestale regionale. [2]

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. [3]

 

     Art. 4. Disposizioni per le isole minori.

     1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

 

     Art. 5. Dotazione squadre di pronto intervento.

     1. Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è incrementata in via sperimentale di 700 unità.

     2. All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla Commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità acquisite.

 

     Art. 6. Immobili demaniali.

     1. [4].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'Amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la presenza sul posto del suddetto personale apporta all'Amministrazione forestale.

 

     Art. 7. Distintivi di grado. [5]

 

     Art. 8. Interventi di imboschimento.

     1. Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.

 

     Art. 9. Lavori, provviste e servizi in economia.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione forestale della Regione siciliana.

 

     Art. 10. Missioni del personale.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione.

     2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).

 

     Art. 11. Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[2] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[3] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[4] Modifica il comma 3, art. 63 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[5] Modifica il comma 2, art. 75 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.