§ 3.1.65 - L.R. 5 marzo 1997, n. 5.
Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:05/03/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle [...]
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede attraverso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a finanziare le azioni dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1. A tal [...]
Art. 3.      1. E' istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un comitato tecnico con compiti consultivi sul programma di cui all'art. 2.
Art. 4.      1. La realizzazione e la gestione delle iniziative dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali aventi esclusività di gestione [...]
Art. 5.      1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con la riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.1.65 - L.R. 5 marzo 1997, n. 5.

Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.

(G.U.R. 8 marzo 1997, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Ai fini di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 6.200 milioni per l'anno 1997.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede attraverso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a finanziare le azioni dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1. A tal fine, è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi, i mezzi, nonché la ripartizione dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 3.

     1. E' istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un comitato tecnico con compiti consultivi sul programma di cui all'art. 2.

     2. Detto comitato è composto dai rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, da tre esperti, nonché da due rappresentanti degli operatori commerciali del settore e da un rappresentante degli operatori industriali del settore ed è coordinato da un dirigente superiore tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 4.

     1. La realizzazione e la gestione delle iniziative dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali aventi esclusività di gestione per la diffusione sul territorio nazionale ed europeo, con la capacità di penetrazione, attraverso la stampa e le radiotelevisioni, appositamente certificata e rilevata con sistemi auditel ed audipress.

 

     Art. 5.

     1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con la riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, per gli importi indicati a fianco degli stessi:

     - capitolo 15718: lire 1.300 milioni;

     - capitolo 54579: lire 500 milioni.

     2. L'onere di lire 6.200 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12-28 febbraio 1997, n. 50.