§ 4.3.112 - L.R. 21 aprile 1995, n. 37.
Rifinanziamento dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:21/04/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati.
Art. 2.  Termine e modalità per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP.
Art. 3.  Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di ERP.
Art. 4.  Integrazione alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in materia di edilizia abitativa.
Art. 5.  Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.
Art. 6.  Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.3.112 - L.R. 21 aprile 1995, n. 37.

Rifinanziamento dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.

(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1. Rifinanziamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati.

     1. Per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite ventennale di impegno di lire 600 milioni.

     2. All'onere di lire 600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza.

 

     Art. 2. Termine e modalità per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è prorogato di sei mesi.

     2. Il beneficio di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, si applica anche agli acquirenti che, entro il termine di cui al comma 1, pervengono alla stipula di un contratto preliminare di acquisto, purché accompagnato da una anticipazione del prezzo non inferiore al 75 per cento dello stesso, salvo conguaglio da determinare in sede di stipulazione del contratto definitivo.

 

     Art. 3. Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di ERP.

     1. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine, al fine dell'assegnazione degli alloggi popolari compresi nelle quote di riserva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si prescinde dal requisito del limite di reddito per la partecipazione alle graduatorie. Nella formulazione delle stesse il reddito dovrà essere valutato unitamente agli altri requisiti.

 

     Art. 4. Integrazione alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in materia di edilizia abitativa.

     1. I benefici di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in caso di separazione legale o divorzio del richiedente che dovesse rinunziarvi, sono trasferiti all'altro coniuge che ne faccia richiesta entro sessanta giorni dall'atto di rinunzia.

     2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

     1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, relativo alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1 della medesima legge regionale a favore dei proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpite da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994, è prorogato al 31 maggio 1995.

 

     Art. 6. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.

     1. Le funzioni amministrative in materia di contributi a privati trasferite alla Regione, a norma dell'articolo 2, comma 11, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono delegate ai singoli comuni terremotati della Valle del Belice. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede ad assegnare a ciascuno di essi i fondi accreditati dallo Stato per tali finalità.

     2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati, nonché degli edifici pubblici [1].

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.