§ 4.2.126 - L.R. 29 settembre 1994, n. 34.
Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994. Modifiche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:29/09/1994
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Attività istruttoria.
Art. 3.  Corresponsione dell'indennizzo.
Art. 4.  Contributo per riparazione e ristrutturazione di immobili urbani e rurali.
Art. 5.  Copertura finanziaria.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, concernente immobili edificati nelle zone a verde agricolo.
Art. 7.  Integrazioni all'articolo 3, primo comma, numero 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, concernente fidejussioni per anticipazioni creditizie.
Art. 8.  Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, concernente provvidenze a favore dell'artigianato.
Art. 9.  Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, concernente cooperative di abitazione.
Art. 10.  Abrogazione dell'articolo 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994.
Art. 11.  Abrogazione dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994.
Art. 12.  Ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente la pubblicità dei progetti in materia di opere idrauliche.
Art. 13.  Norma interpretativa dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale siciliano.
Art. 14.  Anticipazione del trattamento di integrazione salariale.
Art. 15.  Interventi a favore dei lavoratori dipendenti dalla società ITALKALI S.p.A.
Art. 16.      (Si omette l'art. 16 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Art. 17.  Contributo alla società Messina Sviluppo per la reindustrializzazione dell'area ex Pirelli di Villafranca Tirrena.
Art. 18.  Termine di validità delle autorizzazioni al commercio ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.
Art. 19.      (Si omette l'art. 19 in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Art. 20.  Consorzi tra imprese artigiane operanti nel settore alimentare.
Art. 21.  Fondo per la pubblicità dei lavori pubblici.
Art. 22.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.126 - L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nei settori dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici.

(G.U.R. 30 settembre 1994, n. 47).

 

Titolo I

  PROVVIDENZE A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI

FRANOSI VERIFICATISI NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 1994

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere ai proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpite da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994 un indennizzo pari al valore venale dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I comuni interessati alle provvidenze di cui al presente titolo sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base di accertamenti compiuti dagli uffici del Genio civile competente per territorio.

     3. Le provvidenze di cui al presente titolo non sono cumulabili con eventuali altre disposte da leggi statali per le medesime finalità.

     4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente titolo gli immobili non commerciabili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Attività istruttoria.

     1. Le domande di ammissione ai benefici di cui allo articolo 1 sono presentate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici del Genio civile competente per territorio [1].

     2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate:

     a) del titolo di proprietà;

     b) dei certificati catastali relativi anche ad eventuali aree di pertinenza;

     c) di una dichiarazione di disponibilità alla cessione dell'immobile al comune;

     d) di un attestato rilasciato dal comune, da cui risulti che l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a causa di evento franoso verificatosi nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1.

     3. L'attestato di cui al punto d) del comma 2 può essere sostituito da una perizia giurata rilasciata da professionista abilitato.

     4. All'istruzione delle domande di cui al comma 1 provvedono gli uffici del Genio civile competente per territorio entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

 

     Art. 3. Corresponsione dell'indennizzo.

     1. Gli indennizzi di cui all'articolo 1 sono liquidati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sulla base di relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, che richiede la stima del valore venale dell'immobile al locale ufficio tecnico erariale ed acquisisce la dichiarazione di accettazione dell'indennizzo da parte degli aventi diritto.

     2. Con lo stesso decreto l'Assessore regionale per i lavori pubblici dispone il pagamento dell'indennizzo ed il contestuale trasferimento dell'immobile al patrimonio indisponibile del comune.

     3. In caso di coesistenza di diritti diversi sugli immobili, per la ripartizione dell'indennizzo, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 4. Contributo per riparazione e ristrutturazione di immobili urbani e rurali.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere ai proprietari di immobili nei comuni di cui all'articolo 1 un contributo pari al 70 per cento della spesa occorrente per la riparazione e la ristrutturazione dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata danneggiati dal movimento franoso.

     2. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentita la competente commissione legislativa, prescriverà i requisiti e le modalità per l'ammissione al contributo e per la sua liquidazione.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Alla spesa di lire 200 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1994.

     3. L'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio 1995 trova riscontro nel bilancio pluriennale cod. 2001.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 70315 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     5. In dipendenza del comma 4, la dotazione del cap. 70315 del bilancio della Regione per l'anno 1994 è ridotta di lire 2.000 milioni.

 

Titolo II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME. SOPPRESSIONE DI NORME NON

PROMULGATE

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, concernente immobili edificati nelle zone a verde agricolo.

     1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 le parole «risorse naturali nella zona» sono sostituite con le altre:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Integrazioni all'articolo 3, primo comma, numero 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, concernente fidejussioni per anticipazioni creditizie.

     1. All'articolo 3, primo comma, numero 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, sono aggiunte, dopo le parole «ai privati» le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, concernente provvidenze a favore dell'artigianato.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, concernente cooperative di abitazione.

     1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Abrogazione dell'articolo 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994.

     1. L'articolo 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, concernente «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi a favore della cooperazione», è abrogato [2].

 

     Art. 11. Abrogazione dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994.

     1. L'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, concernente «Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia», è abrogato [3].

 

     Art. 12. Ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente la pubblicità dei progetti in materia di opere idrauliche.

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si applicano esclusivamente alle concessioni per grandi derivazioni, mentre in materia di pubblicazione delle domande di concessione per piccole derivazioni continua ad applicarsi l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Norma interpretativa dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale siciliano.

     1. All'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

Titolo III

  INTERVENTI NEI SETTORI DELL'OCCUPAZIONE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO,

DELLA COOPERAZIONE, DELL'ARTIGIANATO E DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 14. Anticipazione del trattamento di integrazione salariale.

     1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 3.200 milioni, cui si farà fronte con parte delle disponibilità dell'apposito fondo di riserva speciale per nuovi interventi previsti da speciali disposizioni legislative, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25 per l'esercizio finanziario 1994.

     2. Le somme autorizzate per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 a carico dell'esercizio finanziario 1995 sono versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 15. Interventi a favore dei lavoratori dipendenti dalla società ITALKALI S.p.A.

     1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di competenza degli organi dello Stato, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori sospesi dipendenti dalla società Italkali S.p.A., a decorrere dal 4 febbraio 1994 e per la durata massima di sei mesi, anticipazioni sull'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale in misura pari al cento per cento del medesimo trattamento sulla base della relativa istanza inoltrata dall'impresa anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni vigenti.

     2. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     3. All'onere di cui al presente articolo, previsto per il corrente esercizio finanziario in lire 5.500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 50491 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

     4. E' corrispondentemente ridotta di lire 5.500 milioni per l'esercizio finanziario in corso la spesa autorizzata dal comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

     Art. 16.

     (Si omette l'art. 16 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) [4].

 

     Art. 17. Contributo alla società Messina Sviluppo per la reindustrializzazione dell'area ex Pirelli di Villafranca Tirrena.

     1. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina è autorizzato ad erogare un contributo alla Società Messina Sviluppo, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione - in data 11 marzo 1994, per le spese concernenti le iniziative promozionali finalizzate alla reindustrializzazione della area ex Pirelli di Villafranca Tirrena e per le spese di funzionamento della società medesima.

     2. Per il corrente esercizio finanziario il contributo viene determinato in lire 200 milioni e fa carico al capitolo 25003 del bilancio della Regione.

     3. Per gli esercizi successivi il contributo sarà determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 entro il limite di 400 milioni annui.

 

     Art. 18. Termine di validità delle autorizzazioni al commercio ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

     1. In attesa dell'emanazione di una organica disciplina regionale del commercio sulle aree pubbliche, la validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 per le finalità di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 cessa alla data del 31 dicembre 1994.

 

     Art. 19.

     (Si omette l'art. 19 in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) [4].

 

     Art. 20. Consorzi tra imprese artigiane operanti nel settore alimentare.

     1. Ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, con la partecipazione di imprese agricole, zootecniche o commerciali, operanti nel settore alimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, anche in deroga ai requisiti percentuali di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 51 della medesima legge regionale n. 3 del 1986.

 

     Art. 21. Fondo per la pubblicità dei lavori pubblici.

     1. All'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Termine prorogato al 31 maggio 1995 dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 37.

[2] Vedi L.R. 10 ottobre 1994, n. 35.

[3] Vedi L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 37.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 37.