§ 3.17.65 - L.R. 21 agosto 1984, n. 61.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvidenze straordinarie a favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:21/08/1984
Numero:61


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento [...]
Art. 2.      L'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, è sostituito con il seguente:
Art. 3.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione [...]
Art. 4.      Ferme restando le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62 in quanto compatibili con la presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza [...]
Art. 5.      Le somme stanziate per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare al 30 maggio 1984 il trattamento previsto dalla lett. b [...]
Art. 7.      L'indennità giornaliera, prevista dall'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, per i lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di [...]
Art. 8.      In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori interessati, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza [...]
Art. 9.      Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione [...]
Art. 10.      Le indennità e gli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.
Art. 11.      Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità e degli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della [...]
Art. 12.      Alla spesa di lire 25.670 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.65 - L.R. 21 agosto 1984, n. 61.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvidenze straordinarie a favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

(G.U.R. n. 36 del 22 agosto 1984).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento della durata di 180 giorni effettivi, riservati [1]:

     a) ai lavoratori occupati, alla data del 25 marzo 1983, presso la «Europlastica - S.p.a.» di Piano Tavola-Belpasso;

     b) a 25 lavoratori dipendenti dalla «Gange S.p.a.» di Palermo;

     c) a 70 lavoratori dipendenti dalla «Navalmeccanica» di Siracusa;

     d) a 95 lavoratori dipendenti dalla «Fochi Sud» di Priolo;

     e) a 12 lavoratori dipendenti dalla «SAIDA» di Siracusa;

     f) a 18 lavoratori dipendenti dalla «Lombardo Sebastiano» di Siracusa;

     g) a 21 lavoratori dipendenti dalla «CEISI» di Siracusa;

     h) a 22 lavoratori dipendenti dalla «SETIN» di Priolo;

     i) a 30 lavoratori dipendenti dalla «SMAI» di Augusta;

     j) a 30 lavoratori dipendenti dalla «CICLAT» di Siracusa;

     k) a 27 lavoratori dipendenti dalla «M.C.S.» di Siracusa;

     l) a 5 lavoratori dipendenti dalla «Sicilver» di Siracusa;

     m) a 13 lavoratori dipendenti dalla «Sicom» di Siracusa;

     n) ai lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 1983 presso la Tubicemento Sicilia di Melilli;

     o) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso l'Arpa di Palermo;

     p) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la ITM e la ISMET di Carini;

     q) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la ditta Fratelli Pino e Autocarrozzeria industriale Sant'Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto;

     r) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la M.A.G. di Palermo;

     s) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Gafer S.p.a. di Palermo;

     t) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Lito Sud di Palermo;

     u) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Sicetil S.r.l. di Palermo e sue dipendenze;

     v) a 22 lavoratori occupati alla data del 9 dicembre 1983 presso il calzaturificio Iacono di Chiaramonte Gulfi;

     w) a 13 lavoratori occupati alla data del 30 settembre 1983 presso la Camis di Vittoria;

     x) ai lavoratori dipendenti della S.p.a. Salerno Poligrafica di Palermo;

     y) a 65 lavoratori dipendenti dalla Società Wagi di Patti che risultino sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione straordinaria, nonché agli altri 15 lavoratori dipendenti che alla data del 31 marzo 1984 risultino addetti all'attività produttiva aziendale;

     z) a 60 lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Stancampiano S.p.a. di Palermo;

     a') a 15 lavoratori occupati alla data del 25 marzo 1983 presso il Maglificio Denise di Messina-Contesse;

     b') agli ex dipendenti della S.p.a. Amicasud di Caltagirone che risultavano in forza alla data del 4 gennaio 1984;

     c') a 32 lavoratori dipendenti della Coemi di Priolo;

     d') a 29 lavoratori occupati fino alla data del 9 marzo 1984 presso la Fratelli Cannella S.r.l. Industria manufatti in legno di contrada Santa Maria di Sciacca;

     e') a 70 lavoratori dipendenti della Geocomeccanica di Siracusa.

     La gestione dei corsi previsti dal comma precedente sarà affidata, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, rispettivamente alle stesse aziende da cui dipendono i lavoratori.

     Qualora le aziende non garantissero lo svolgimento dei corsi, la gestione degli stessi potrà essere affidata ad enti di addestramento professionale.

     Ai fini addestrativi le aziende potranno utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante.

     Ove le aziende indicate al primo comma si avvalgano della facoltà prevista dal quarto comma, i lavoratori avviati ai corsi hanno l'obbligo di osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori stessi sino al 100 per cento della retribuzione.

     I corsi di cui alla lett. b' del primo comma possono essere affidati alle cooperative «Nuova ceramica» di Caltagirone e «Cottoforte» di Caltagirone costituitesi tra gli ex dipendenti della S.p.a. Amicasud di Caltagirone. In considerazione delle particolari esigenze connesse alla riqualificazione ed al perfezionamento delle maestranze, le predette cooperative sono autorizzate a far svolgere corsi anche in stabilimenti di aziende del settore operanti al di fuori della Regione.

     E' rispettivamente a carico delle aziende e delle cooperative indicate alle lettere da a ad e la gestione dei corsi e l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzate rispettivamente le seguenti spese:

 

- lett. a                                         lire 250 milioni

- lett. b                                          »   150 milioni

- lettere da c ad m                                » 2.500 milioni

- lett. n                                          »   200 milioni

- lett. o                                          »   600 milioni

- lett. p                                          »   400 milioni

- lett. q                                          »   250 milioni

- lett. r                                          »   400 milioni

- lett. s                                          » 1.300 milioni

- lett. t                                          »    70 milioni

- lett. u                                          » 1.400 milioni

- lett. v                                          »   200 milioni

- lett. w                                          »    80 milioni

- lett. x                                          »   800 milioni

- lett. y                                          »   600 milioni

- lett. z                                          »   400 milioni

- lett. a'                                         »    85 milioni

- lett. b'                                         »   600 milioni

- lett. c'                                         »   350 milioni

- lett. d'                                         »   300 milioni

- lett. e'                                         »   500 milioni

 

 

     Art. 2.

     L'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, è sostituito con il seguente:

     «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire un corso di qualificazione e perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservato ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa di Palermo.

     La gestione del corso può essere affidata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione alla stessa società Sicilpa.

     Ai lavoratori che frequentano il corso è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

     Ai fini addestrativi la Sicilpa può utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza del corso, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò la Sicilpa ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     Ove la Sicilpa si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, assume a suo carico l'integrazione sino al 100 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori, nonché l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sull'intera retribuzione percepita dai lavoratori.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni»

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione professionale di cui al punto 2 del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44. Ai predetti corsi possono essere ammessi i lavoratori in servizio al 30 giugno 1984.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni.

 

     Art. 4.

     Ferme restando le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62 in quanto compatibili con la presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a protrarre di 180 giorni effettivi, decorrenti dall'inizio del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la durata del corso di qualificazione previsto dall'art. 14 della stessa legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 465 milioni.

 

     Art. 5.

     Le somme stanziate per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione all'azienda, alla cooperativa o all'ente gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'azienda, della cooperativa o dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda, dalla cooperativa o dall'ente gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare al 30 maggio 1984 il trattamento previsto dalla lett. b dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente nei confronti di quei lavoratori licenziati dalla Inducom S.p.a. di Palermo il 20 luglio 1981 che non abbiano accettato il licenziamento davanti al competente ufficio del lavoro.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a concedere un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante:

     1) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 30 settembre 1982 presso le ditte Metaltranciati e «Umberto Russo» di Catania, per il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1983;

     2) ai lavoratori delle ditte «Estate» di Rometta e «Fornace Sprint gestione Calabrese» di Saponara, per il periodo 1° aprile 1983-30 giugno 1983;

     3) ai lavoratori occupati alla data del 10 novembre 1983 presso la S.r.l. GIDRA di Palermo, esercente attività di ristoro presso la Stazione centrale delle Ferrovie dello Stato di Palermo, per il periodo 11 novembre 1983-10 maggio 1984;

     4) ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, licenziati dalla ALMAR S.r.l. gestione Hotel Zagarella di Palermo, per il periodo 14 novembre 1983-13 aprile 1984;

     5) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 1° gennaio 1984 presso la «Tamburini Sicula» di Catania, per il periodo 1° gennaio 1984-30 marzo 1984;

     6) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 30 giugno 1983 presso la cooperativa «Didattica Catanese» di Catania, per i periodi 1° luglio 1982-30 settembre 1982 e 1° luglio 1983-30 settembre 1983;

     7) ai lavoratori dipendenti dalla ditta «Salvatore e Giovanni La Fauci» di Valdina, per il periodo 1° giugno 1983-31 ottobre 1983;

     8) ai lavoratori dipendenti dalla ditta «GOLF» di Valdina, per il periodo 1° dicembre 1983-30 aprile 1984;

     9) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 29 settembre 1983 presso il pastificio Maione di Comiso, per il periodo 1° ottobre 1983- 31 marzo 1984;

     10) ai lavoratori dipendenti dalle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed operanti nel territorio della Regione, licenziati o sospesi, che si trovino nelle condizioni di avere un periodo assicurativo di almeno due anni ed una contribuzione di almeno un anno nell'ultimo biennio, per il periodo 1° novembre 1983-29 febbraio 1984.

     Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 150 milioni.

     Per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del secondo comma, sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 300 milioni, 150 milioni, 280 milioni, 300 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 400 milioni, 180 milioni, 100 milioni, e 2.500 milioni.

 

     Art. 7.

     L'indennità giornaliera, prevista dall'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, per i lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione finanziate con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e successive integrazioni e modifiche, è prorogata per ulteriori 180 giorni.

     I benefici di cui al precedente comma possono essere estesi anche ai lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere finanziate con l'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50 e nella realizzazione della diga sullo Gibbesi nonché ai lavoratori dipendenti dalla SI.PE.M. S.p.a. operanti nella zona industriale del Dittaino, che 'si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni. Della predetta somma lire 500 milioni saranno utilizzati per integrare lo stanziamento previsto dall'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

 

     Art. 8.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori interessati, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un'indennità giornaliera, pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori sospesi dipendenti dalle seguenti aziende:

     - OMAR di Palermo, per il periodo 1° marzo 1984 - 31 agosto 1984;

     - O.R.M. di Palermo, per il periodo 16 agosto 1983 - 31 marzo 1984;

     - IMEL di Catania, per il periodo 19 dicembre 1983 - 18 giugno 1984;

     - CEIP di Palermo, per il periodo 1° febbraio 1984 - 30 luglio 1984;

     - WAGI di Patti, per un periodo di 120 giorni, a partire dal 1° aprile 1984;

     - FAS S.p.a. di Modica, per un periodo di 180 giorni, a partire dal 1° maggio 1984.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a procedere al recupero delle indennità erogate, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, con il trattamento di cassa integrazione guadagni relativo al periodo dicembre 1983 - maggio 1984.

     Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni.

 

     Art. 9.

     Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità.

     Gli stessi direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa, nonché provvedere al recupero delle somme erogate in applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, all'atto della corresponsione da parte dell'INPS ai singoli lavoratori dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni.

 

     Art. 10.

     Le indennità e gli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.

 

     Art. 11.

     Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità e degli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

     Art. 12.

     Alla spesa di lire 25.670 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     La predetta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 è incrementato dell'importo di lire 25.670 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Si riporta di seguito il testo della L.R. 31 ottobre 1987, n. 39 «Proroga di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento» (G.U.R. n. 49 del 4 novembre 1987):