§ 3.16.157 - L.R. 30 maggio 1983, n. 44.
Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori di aziende in crisi ed istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:30/05/1983
Numero:44


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi il trattamento previsto dalla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 26 [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento previsti ai [...]
Art. 3.      In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della Cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori della "Gange" Spa di Palermo
Art. 4.      Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.
Art. 5.      Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità previste dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni [...]
Art. 6.      Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme [...]
Art. 7.      I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione dell'art. 3 della presente [...]
Art. 8.      Le somme stanziate per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.
Art. 10.      Alla spesa di lire 5.395 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.157 - L.R. 30 maggio 1983, n. 44.

Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori di aziende in crisi ed istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.

(G.U.R. 1 giugno 1983, n. 23).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi il trattamento previsto dalla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è, altresì, autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi il trattamento previsto dalla lett. b dello art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, limitatamente nei confronti di quei lavoratori licenziati dalla "INDUCOM" Spa di Palermo il 20 luglio 1981 che non abbiano accettato il licenziamento davanti al competente ufficio del lavoro. Per le finalità previste dalla lett. b dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 milioni.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere:

     a) ai lavoratori che risultino occupati presso la "Transadriatica" Spa di Trapani alla data del 30 luglio 1982, un'indennità, per il periodo 1 agosto 1982 - 31 gennaio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

     b) ai lavoratori dipendenti dell'azienda "Cartiere La Rena" Srl di Catania, che risultino occupati alla data del 31 dicembre 1981, un'indennità straordinaria, per il periodo 1 gennaio 1982 - 30 aprile 1982, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

     c) ai lavoratori della Fonderia "Gaetano Basile e C." di Palermo, un'indennità, per il periodo 10 novembre 1982 - 10 maggio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

     d) ai lavoratori che risultino occupati presso la "Caflisch C. di GB" di Palermo, alla data del 1 luglio 1982, e sospesi dal lavoro e dalla retribuzione a seguito dei lavori di ristrutturazione della sede di via Libertà, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1 agosto 1982 - 31 gennaio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

     e) ai lavoratori che risultino occupati alla data del 27 agosto 1982 presso la "Terzo Umberto e Figli" Spa di Carini, un'indennità, per il periodo 1 settembre 1982 - 28 febbraio 1983, pari all'80 per cento della retribuzione spettante;

     f) ai lavoratori dipendenti alla data del 1 agosto 1982 dalla "Brioschi Sud" Spa di Patti, nonché ai lavoratori dipendenti della ditta D'Agostino di Valdina e dalla cooperativa di lavoro "Operai Le Venetiche" di Venetico, un'indennità straordinaria giornaliera - rispettivamente per il periodo 1 agosto 1982 - 31 gennaio 1983, 3 novembre 1982 - 3 aprile 1983, 1 agosto 1982 - 31 gennaio 1983 - pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante;

     g) ai lavoratori dipendenti dalla Sicilplastica Spa di Catania alla data del 5 settembre 1982, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1 dicembre 1982 - 31 marzo 1983, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di settembre del 1982;

     h) ai lavoratori dipendenti dalla "Siracusana Resine, Spa" di Siracusa alla data del 30 aprile 1982, un'indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1 maggio - 1 dicembre 1982, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di aprile del 1982 ed ai lavoratori dipendenti dalla cooperativa "Contes" di Siracusa alla data del 30 giugno 1982, una indennità straordinaria giornaliera, per il periodo 1 luglio 1982 - 31 dicembre 1982, pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante nel mese di giugno del 1982.

     Per le finalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 350 milioni e di lire 100 milioni.

     Per le finalità di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g e h del presente articolo sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 100 milioni, di lire 200 milioni, di lire 100 milioni, di lire 90 milioni, di lire 220 milioni, di lire 600 milioni, di lire 100 milioni e di lire 200 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, con le stesse modalità previste dal suddetto art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è, altresì, autorizzato ad istituire:

     1) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori della "Metal FAI" Srl di Cammarata, occupati alla data del 30 giugno 1982;

     2) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori dipendenti dalla Società "Warm Boiler", con stabilimento a Carini, ed ai lavoratori licenziati dalla "Comind" Spa di Isola delle Femmine che non abbiano trovato occupazione e che vengono assunti dalla "Warm Boiler" contestualmente all'inizio dei suddetti corsi [1];

     3) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati agli ex dipendenti della ditta "Mulini F.lli Fallica" di Paternò ed ai lavoratori in atto dipendenti dalla Sicilplastica Spa di Catania e della SOGESTA Spa di Catania;

     4) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 90 giorni effettivi, riservati ai lavoratori occupati alla data del 3 febbraio 1983, presso l'esercizio di via Roma dell'impresa commerciale "Giulio Torregrossa e Figlio" Srl con sede in Palermo;

     5) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservati ai lavoratori in servizio al 14 aprile 1983 presso la Siracusana Resine SpA di Siracusa, la cooperativa "Contes" di Siracusa e l'azienda CTS di Siracusa.

     La gestione dei corsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del comma precedente sarà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, rispettivamente, alla "Metal FAI" Srl di Cammarata, alla "Warm Boiler" di Carini, alla cooperativa "Mulini Ibla" di Paternò, alla "Sicilplastica" Spa di Catania, alla "SOGESTA" di Catania, alla "Giulio Torregrossa e Figlio" Srl di Via Roma, Palermo, alla "Siracusana Resine" Spa di Siracusa, alla cooperativa "Contes" di Siracusa ed alla "CTS" di Siracusa.

     Ai fini addestrativi, le aziende di cui al secondo comma possono utilizzare, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

     Ove le aziende "Metal FAI" Srl di Cammarata, "Warm Boiler" di Carini, cooperativa "Mulini Ibla" di Paternò, "Sicilplastica" Spa di Catania, "SOGESTA" Spa di Catania, "Giulio Torregrossa e Figlio" Srl di via Roma Palermo, "Siracusana Resine" Spa di Siracusa, cooperativa "Contes" di Siracusa e "CTS" di Siracusa si avvalgano della facoltà di cui al quarto comma del presente articolo, i lavoratori avviati ai corsi hanno l'obbligo di osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende stesse, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione. E' a carico delle aziende cui è affidata la gestione dei corsi l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 330 milioni.

     Per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono, rispettivamente, autorizzate le spese di lire 200 milioni, di lire 960 milioni, di lire 410 milioni, di lire 70 milioni e di lire 300 milioni.

 

     Art. 3.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della Cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori della "Gange" Spa di Palermo [2], della "Gafer" di Palermo, della "Ceramica Amica" di Caltagirone e della "OMAR" Spa di Isola delle Femmine, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai predetti lavoratori, per un periodo massimo di mesi sei, a decorrere dal giorno successivo alla sospensione del lavoro, una indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 960 milioni.

 

     Art. 4.

     Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.

     Il diritto alle indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

     L'indennità prevista dalla lett. a del precedente art. 1 si intende corrisposta a titolo di anticipazione su eventuali somme che saranno erogate dalla Transadriatica per il riconoscimento del diritto alla retribuzione nei confronti dei lavoratori per il periodo considerato.

 

     Art. 5.

     Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità previste dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

     Art. 6.

     Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

     I predetti direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 7.

     I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione dell'art. 3 della presente legge, in uno o più soluzioni, all'atto del pagamento da parte delle sedi provinciali dell'INPS, territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

     Art. 8.

     Le somme stanziate per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione all'azienda - gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione della azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda - gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.

     La suddetta somma sarà versata al Fondo di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 10.

     Alla spesa di lire 5.395 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

     La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 4.945 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 3, comma 1, della L.R. 21 agosto 1984, n. 61.

[2] Vedi l'art. 7 della L.R. 14 giugno 1983, n. 62.