§ 3.17.63 - L.R. 14 giugno 1983, n. 62.
Provvidenze a favore dei dipendenti delle S.p.a. SICILPA e Gange di Palermo e della Poligraf di Palermo, interventi a favore delle maestranze [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:14/06/1983
Numero:62


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dipendenti della società per azioni SICILPA di Palermo, posti in cassa integrazione [...]
Art. 2.      Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore [...]
Art. 3.      Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, d'intesa con la direzione della sede provinciale INPS di Palermo, provvederà al recupero delle somme [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è altresì autorizzato ad istituire un corso di qualificazione professionale e di perfezionamento, a tipo produttivo, della durata di [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.
Art. 6.      Le indennità previste dal presente capo sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.
Art. 7.      L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44, per i lavoratori della «Gange» S.p.a. di Palermo si intende riferita al secondo semestre di [...]
Art. 8.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un sussidio una tantum alla cooperativa di produzione e lavoro Poligraf di Palermo di lire 200 milioni per [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per un periodo massimo di 120 giorni, un'indennità giornaliera, pari a quella spettante nei casi di [...]
Art. 10.      Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori [...]
Art. 11.      I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione del precedente art. 10, in [...]
Art. 12.      Per le finalità dell'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni che graverà sull'esercizio finanziario in corso.
Art. 13.      Alla spesa di lire 2.350 milioni, autorizzata per le finalità del titolo primo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 14.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a finanziare un corso di qualificazione a tipo produttivo per n. 100 lavoratori dipendenti delle aziende esercenti la [...]
Art. 15.      L'accertamento del titolo alla partecipazione del corso è demandato all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente.
Art. 16.      La somma occorrente per il pagamento dell'indennità straordinaria, preventivata in lire 460 milioni, sarà accreditata a favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima [...]
Art. 17.      A favore dei lavoratori di cui all'art. 14 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale corrisponderà inoltre, per il tramite del direttore dell'Ufficio [...]
Art. 18.      Alla spesa di lire 610 milioni, autorizzata per le finalità del titolo secondo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 19.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.63 - L.R. 14 giugno 1983, n. 62.

Provvidenze a favore dei dipendenti delle S.p.a. SICILPA e Gange di Palermo e della Poligraf di Palermo, interventi a favore delle maestranze impiegate nella costruzione di dighe e di opere di canalizzazione, nonché nel settore edile, ed istituzione di corsi di qualificazione per lavoratori di aziende del settore turistico-alberghiero interessate dall'eruzione dell'Etna.

(G.U.R. n. 26 del 18 giugno 1983)

 

 

Titolo I

Interventi per le S.p.a.

SICILPA, Gange, Poligraf e le maestranze

impiegate nella costruzione delle dighe

 

Capo I

Provvidenze a favore dei dipendenti

delle S.p.a. SICILPA, Gange e della Poligraf

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dipendenti della società per azioni SICILPA di Palermo, posti in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale a partire dal 16 febbraio 1982, un'indennità mensile pari al 70 per cento del trattamento integrativo, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° dicembre 1982.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

 

     Art. 2.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale procederà al pagamento dell'indennità previa presentazione a fine di ciascun mese, da parte dell'Azienda, dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi dal lavoro.

     Il rendiconto e i giustificativi di spesa dovranno essere presentati dal predetto direttore all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima indennità mensile erogata.

 

     Art. 3.

     Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, d'intesa con la direzione della sede provinciale INPS di Palermo, provvederà al recupero delle somme erogate all'atto della corresponsione da parte dell'INPS ai singoli lavoratori del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

     Il recupero dovrà essere effettuato in non più di quattro soluzioni.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è altresì autorizzato ad istituire un corso di qualificazione professionale e di perfezionamento, a tipo produttivo, della durata di 225 giorni effettivi, riservato ai lavoratori indicati nel precedente art. 1.

     La gestione del corso sarà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla S.p.a. SICILPA di Palermo.

     Ai fini addestrativi, la suddetta azienda utilizzerà, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò la medesima azienda ha l'obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

     Ai lavoratori che frequentano il corso è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

     I suddetti lavoratori sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione.

     La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori resta a carico della S.p.a. SICILPA di Palermo.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

     La somma stanziata è accreditata al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne disporrà l'erogazione alla azienda-gestore con i seguenti criteri:

     -50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio del corso;

     -40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Art. 6.

     Le indennità previste dal presente capo sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

     Il diritto alle indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

 

     Art. 7.

     L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44, per i lavoratori della «Gange» S.p.a. di Palermo si intende riferita al secondo semestre di sospensione dal lavoro.

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un sussidio una tantum alla cooperativa di produzione e lavoro Poligraf di Palermo di lire 200 milioni per il potenziamento delle attività produttive e il risanamento di passività onerose.

 

Capo II

Interventi per le maestranze impiegate nella

   costruzione di dighe e di opere di canalizzazione e nel settore edile

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per un periodo massimo di 120 giorni, un'indennità giornaliera, pari a quella spettante nei casi di intervento della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro delle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione, finanziate con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni.

     I benefici di cui al precedente comma spettano ai lavoratori dipendenti di quelle imprese che abbiano presentato o presentino richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni vigente per il settore edile e sono corrisposti a titolo di anticipazione sull'indennità che sarà eventualmente erogata dall'INPS.

     I benefici previsti dal presente articolo spettano anche nel caso in cui i lavoratori interessati abbiano usufruito del periodo massimo di intervento della cassa integrazione guadagni.

 

     Art. 10.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

     I predetti direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 11.

     I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione del precedente art. 10, in una o più soluzioni, all'atto del pagamento, da parte delle sedi provinciali INPS territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni.

 

     Art. 12.

     Per le finalità dell'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni che graverà sull'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 13.

     Alla spesa di lire 2.350 milioni, autorizzata per le finalità del titolo primo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     A carico della predetta somma la quota di lire 2.150 milioni sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 2.150 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

 

Titolo II

Corsi di qualificazione per i lavoratori

delle azienda del settore turistico-alberghiero

interessate dall'eruzione dell'Etna

 

     Art. 14.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a finanziare un corso di qualificazione a tipo produttivo per n. 100 lavoratori dipendenti delle aziende esercenti la funivia dell'Etna, alberghi, ristoranti, attività sportive o comunque operanti nel settore turistico, rimasti temporanea mente privi di lavoro a seguito dell'eruzione dell'Etna.

 

     Art. 15.

     L'accertamento del titolo alla partecipazione del corso è demandato all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente.

     La durata del corso è prevista in mesi sei.

     Per ogni giornata di frequenza al corso sarà corrisposta ai lavoratori una indennità pari all'80 per cento del salario percepito o spettante alla data di sospensione dell'attività aziendale.

     Nel caso in cui i lavoratori frequentati il corso saranno impiegati in attività produttive, spetta all'azienda l'obbligo di integrare l'indennità di cui al comma precedente del rimanente 20 per cento, nonché quello di provvedere al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali

 

     Art. 16.

     La somma occorrente per il pagamento dell'indennità straordinaria, preventivata in lire 460 milioni, sarà accreditata a favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, che provvederà alle relative erogazioni a fine di ciascun mese di durata del corso, previa presentazione da parte delle aziende dell'elenco nominativo dei lavoratori frequentanti con l'indicazione del numero di presenze per ciascun nominativo.

 

     Art. 17.

     A favore dei lavoratori di cui all'art. 14 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale corrisponderà inoltre, per il tramite del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, un'indennità straordinaria una tantum di lire 1 milione e 500 mila, tenuto conto che dal 28 marzo 1983 essi sono rimasti privi di salari per gli eventi indicati al predetto art. 14.

 

     Art. 18.

     Alla spesa di lire 610 milioni, autorizzata per le finalità del titolo secondo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951. n. 25.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 610 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 19.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.