§ 3.17.59 - L.R. 26 luglio 1982, n. 73.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvedimenti straordinari in favore di lavoratori di aziende in crisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:26/07/1982
Numero:73


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Per le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 350 milioni e di lire 70 milioni.
Art. 4.      Per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 110 milioni e di lire 220 milioni.
Art. 5.      Le somme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere per il periodo 1 luglio 1982 - 31 dicembre 1982 ai lavoratori che risultavano dipendenti della ditta "Mulini [...]
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 840 milioni e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo delle [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.17.59 - L.R. 26 luglio 1982, n. 73.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvedimenti straordinari in favore di lavoratori di aziende in crisi.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33.

 

Art. 1. [1].

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere:

     a) per il periodo 1 aprile 1982 - 30 settembre 1982, ai lavoratori che risultavano occupati, alla data del 31 marzo 1981, presso la Spa "Altipiani" di Porto Empedocle, rimasti privi di retribuzione, un'indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante a quella data;

     b) per il periodo 1 maggio 1982 - 30 settembre 1982, ai lavoratori della "INDUCOM" Spa di Palermo, licenziati il 20 luglio 1981, una indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita [2].

     Le indennità di cui al comma precedente sono incompatibili con qualunque altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

     Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

 

     Art. 2. [3].

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è altresì autorizzato ad istituire:

     1) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della "ISCa" Spa di Sciacca occupati alla data del 19 aprile 1981 presso lo stabilimento di Sciacca contrada Maragnani;

     2) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della "Grandi Lavori Sicilia" con stabilimento lungo la SS 189 Km. 60+ 800.

     I corsi di cui al comma precedente avranno la durata di 180 giorni effettivi e la loro gestione sarà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale rispettivamente alla "ISCa" Spa di Sciacca e alla "Grandi Lavori Sicilia".

     Ai fini addestrativi le suddette aziende utilizzeranno, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

     I suddetti lavoratori sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende stesse, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione.

     La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori resta a carico rispettivamente delle aziende "ISCa" Spa di Sciacca e "Grandi Lavori Sicilia".

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 350 milioni e di lire 70 milioni.

     Per la liquidazione delle indennità previste all'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

     I predetti direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 110 milioni e di lire 220 milioni.

     Le somme stanziate sono accreditate al Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, il quale ne disporrà l'erogazione all'azienda - gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Art. 5.

     Le somme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere per il periodo 1 luglio 1982 - 31 dicembre 1982 ai lavoratori che risultavano dipendenti della ditta "Mulini Fratelli Fallica" di Paternò e nei riguardi dei quali è scaduta la cassa integrazione straordinaria, un'indennità mensile pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante a quella data.

     L'indennità di cui al comma precedente è incompatibile con qualunque altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni.

     Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista nei precedenti commi si applicano le procedure di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 840 milioni e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 1 della L.R. 30 maggio 1983, n. 44.

[2] Vedi l'art. 6, comma 1, della L.R. 21 agosto 1984, n. 61.

[3] Vedi l'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 44.