§ 5.3.22A - L.R. 6 aprile 1981, n. 50.
Norme finanziarie urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/04/1981
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 5.000 milioni cui si provvede:
Art. 2.      Per l'avvio funzionale delle opere di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'anno 1982, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede con [...]
Art. 3.      Per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), concernenti i fondi a gestione separata istituiti [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, non si applica alla Regione siciliana.
Art. 5.      L'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 2, va interpretato nel senso che la spesa di lire 2.600 milioni ivi prevista è destinata esclusivamente quale contributo "una tantum" alle [...]
Art. 6.      Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 4.440.100.
Art. 7.      Per provvedere al pagamento di indennità e rimborso spese di trasporto al personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha effettuato missioni per [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.22A - L.R. 6 aprile 1981, n. 50.

Norme finanziarie urgenti.

(G.U.R. 11 aprile 1981, n. 17).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 5.000 milioni cui si provvede:

     - quanto a lire 1.000 milioni a carico dello stanziamento del cap. 55571;

     - quanto a lire 4.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione della relativa disponibilità.

 

     Art. 2.

     Per l'avvio funzionale delle opere di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'anno 1982, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno 1982 medesimo, ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 3.

     Per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), concernenti i fondi a gestione separata istituiti con gli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive integrazione e modifiche, e con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, restano ferme, fino al 31 dicembre 1980, così come effettivamente attuate, le convenzioni appositamente stipulate.

     Ai rapporti indicati nel precedente comma si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1981, le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, salve restando le destinazioni degli interessi maturati quali previste dalle leggi regionali 5 agosto 1957, n. 51, e 12 aprile 1967, n. 46.

     Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvederà ad adeguare le convenzioni esistenti alle disposizioni del comma precedente.

 

     Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, non si applica alla Regione siciliana.

 

     Art. 5.

     L'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 2, va interpretato nel senso che la spesa di lire 2.600 milioni ivi prevista è destinata esclusivamente quale contributo "una tantum" alle associazioni di cui all'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, per provvedere al ripiano dell'esposizione debitoria, esistente alla data del 31 dicembre 1980, nei confronti dell'INPS per contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, con ripartizione della spesa stessa in misura proporzionale all'ammontare delle singole esposizioni debitorie.

 

     Art. 6.

     Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 4.440.100.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con parte delle disponibilità del cap.

     60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 34352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è incrementata dell'importo di lire 4.440.100 ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 7.

     Per provvedere al pagamento di indennità e rimborso spese di trasporto al personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha effettuato missioni per conto della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 64.375.

     Al predetto onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

     In dipendenza dei precedenti commi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

     Titolo I - Rubrica 1 - categoria II - Codici 2.7.4/ 4.1.1/ 1/ 1/ 01/ 1.2.1.2/ 1/ cap. 32005 (nuova istituzione): "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che effettua missioni per conto della Regione", più 64.375 lire.

     Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     Cap. 60751: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", meno 64.375 lire.

     Il cap. 132005, aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo, è soppresso.

     I residui risultanti al 1 gennaio 1980 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s' intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al rispettivo capitolo di nuova istituzione.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.