§ 3.17.71 - L.R. 31 ottobre 1987, n. 39.
Proroga di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:31/10/1987
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. I corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, così come previsti dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, a favore [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.71 - L.R. 31 ottobre 1987, n. 39.

Proroga di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.

(G.U.R. 4 novembre 1987, n. 49).

 

Art. 1.

     1. I corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, così come previsti dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi, possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, su motivata richiesta delle aziende e qualora per la spesa a ciò necessaria non occorrano ulteriori somme oltre quelle previste dall'ultimo comma dello stesso articolo 1.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.