§ 2.9.123 - L.R. 4 giugno 1997, n. 17.
Misure di solidarietà in favore di Frazzetto Chiara, Cannata Ignazia e Gioitta Salvatore.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:04/06/1997
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signorina Chiara Frazzetto, orfana dei genitori Salvatore Frazzetto e Agata Azzolina e [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.123 - L.R. 4 giugno 1997, n. 17.

Misure di solidarietà in favore di Frazzetto Chiara, Cannata Ignazia e Gioitta Salvatore.

(G.U.R. 7 giugno 1997, n. 28).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signorina Chiara Frazzetto, orfana dei genitori Salvatore Frazzetto e Agata Azzolina e sorella di Giacomo, rimasto ucciso insieme al padre in Niscemi il 16 ottobre 1996, e la signora Ignazia Cannata, vedova di Nicola Gioitta, vittima della mafia, rimasto ucciso in Niscemi il 21 marzo 1990. Tali immissioni in ruolo hanno luogo nelle qualifiche corrispondenti ai titoli di studio in possesso delle interessate.

     2. Alla signorina Frazzetto Chiara e alla signora Cannata Ignazia è concessa, rispettivamente, un'elargizione straordinaria di lire 150 milioni a titolo di solidarietà. Al signor Gioitta Salvatore, figlio della signora Cannata Ignazia, vengono erogati assegni di sostegno per il compimento di studi nell'ammontare stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione di lire 90 milioni annui.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 303 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi successivi sono valutati in ragione di lire 6 milioni annui.

     3. All'onere di lire 343 milioni per l'esercizio 1997, derivante dalle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

     - capitolo 10645 lire 80 milioni;

     - capitolo 10648 lire 100 milioni;

     - capitolo 10654 lire 23 milioni;

     - capitolo 10698 lire 140 milioni.

     4. La spesa valutata in lire 96 milioni per ciascuno degli anni 1998- 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.