§ 5.3.351 - L.R. 8 settembre 2003, n. 13.
Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/09/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 2.  Classificazione delle carcasse bovine.
Art. 3.  Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale.
Art. 4.  Patto di stabilità - Classificazione spese.
Art. 5.  Contributi a favore di associazioni e fondazioni.
Art. 6.  Fondi agli enti subregionali.
Art. 7.  Modifiche al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 Amministrazione Beni culturali.
Art. 8.  Proroga di termini.
Art. 9.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 10.  Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia.
Art. 11.  Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.
Art. 12.  Beni sdemanializzati.
Art. 13.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 14.  Contributo all'Ente autonomo "Teatro di Messina".
Art. 15.  Interventi per il diritto allo studio.
Art. 16.  Cartolarizzazione per il settore della sanità.
Art. 17.  Tetti di spesa.
Art. 18.  Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici.
Art. 19.  Inquadramento di dirigenti medici.
Art. 20.  Raccolta dati sulle patologie oncologiche.
Art. 21.  Aziende turistiche.
Art. 22.  Collegamenti marittimi con le isole minori.
Art. 23.  Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 24.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 5.3.351 - L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.

(G.U. 12 settembre 2003, n. 40).

 

Art. 1.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 2. Classificazione delle carcasse bovine.

     1. Al fine di potenziare sul territorio della Regione le attività di controllo dirette ad accertare l'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con figure professionali esterne all'Amministrazione aventi la qualifica di "esperti classificatori" in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 26 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, codice 1001.

     3. Per i successivi esercizi 2004 e 2005 la spesa di cui al comma precedente, valutata in 26 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201.

 

     Art. 3. Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale.

     1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole da "Le entrate" a "investimento" sono sostituite con le parole "La Regione destina annualmente a spese di investimento risorse pari alle quote annuali assegnate dallo Stato".

 

     Art. 4. Patto di stabilità - Classificazione spese.

     1. All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "4 bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità".

 

     Art. 5. Contributi a favore di associazioni e fondazioni.

     1. All'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale".

 

     Art. 6. Fondi agli enti subregionali.

     1. L'espressione "settore pubblico regionale" di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica.

 

     Art. 7. Modifiche al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 Amministrazione Beni culturali.

     1. Nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, approvato con legge 16 aprile 2003, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le seguenti UPB sono soppresse:

     9.4.1.1.2 Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie.

     9.4.2.6.2 Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie

     b) la seguente UPB è ridotta:

     9.2.1.3.2 (cap. 372523) Spese per l'organizzazione di seminari per lo scambio di esperienze e per l'attività informativa, comuni agli asili nido ed alle scuole materne e dell'obbligo diretti al personale di assistenza degli asili nido, agli insegnanti di classe e di sostegno ed al personale direttivo ed ispettivo – 55

     c) sono istituite le seguenti unità previsionali di base:

     9.4.1.1.2 Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 25

     9.4.2.6.2 Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 30

 

     Art. 8. Proroga di termini.

     1. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.

     2. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 9.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 10. Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia.

     1. Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni, ivi compresa la progressione economica orizzontale e verticale.

 

     Art. 11. Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.

     1. I benefici di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 si applicano anche alle pratiche la cui oblazione risulti pagata entro i termini di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724.

 

     Art. 12. Beni sdemanializzati.

     1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "e le opere fisse regolarmente realizzate su demanio marittimo" sono inserite le parole "o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443".

 

     Art. 13.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 14. Contributo all'Ente autonomo "Teatro di Messina".

     1. Il contributo di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, UPB 9.3.1.3.6 (capitolo 377317), relativo all'Ente autonomo "Teatro di Messina" ed all'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è elevato, per l'esercizio finanziario 2003, a 6.714 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 (accantonamento 1001).

 

     Art. 15. Interventi per il diritto allo studio.

     1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo la parola "trasporti" è aggiunta la parola "urbani".

 

     Art. 16. Cartolarizzazione per il settore della sanità.

     1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato con effetto dall'entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla stessa data vigono nuovamente i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 con le seguenti modifiche:

     a) ai commi 2 e 3 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000";

     b) al comma 2 l'importo di "737.500 migliaia di euro" è sostituito con "229.500 migliaia di euro";

     c) ai commi 5 e 6 le parole "esercizio finanziario 2002" sono sostituite con le parole "esercizio finanziario 2003";

     d) al comma 5 le parole "73.750 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "22.950 migliaia di euro".

 

     Art. 17. Tetti di spesa.

     1. L'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Tetti di spesa.

     1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno successivo.

     2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.

     3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.

     4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.

     5. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.".

 

     Art. 18. Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici.

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 sono aggiunte le parole "nonché da medici specialisti in medicina dello sport".

 

     Art. 19. Inquadramento di dirigenti medici.

     1. Il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con attestazione formale avente data certa del legale rappresentante dell'azienda, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, entro quattro mesi, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la posizione oggetto del nuovo inquadramento. Le relative domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 20. Raccolta dati sulle patologie oncologiche.

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo a favore del dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo per l'istituzione e la gestione del Registro tumori della provincia di Palermo.

     2. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emer genza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa - per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori della provincia di Ragusa.

     3. L'Assessore regionale per la sanità è, inoltre, autorizzato a concedere al dipartimento di oncologia dell'ARNAS "Ospedale civico e Benfratelli" di Palermo ed al dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo, un contributo annuo per la concessione di n. 8 borse di studio annuali per il personale addetto alle rilevazioni e raccolta dati di cui al comma 1, al fine di realizzare un incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle gravi patologie oncologiche.

     4. E' istituito presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in collaborazione con l'Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania e presso l'Ospedale Papardo di Messina e l'AUSL n. 8 di Siracusa, il Registro tumori integrato per il monitoraggio della patologia oncologica nel territorio delle province di Catania e Messina e della provincia di Siracusa, per fornire dati alle istituzioni sanitarie al fine di una più appropriata programmazione degli interventi di prevenzione e cura e per lo studio dei fenomeni connessi alle cause. Il Registro tumori integrato di Catania e di Messina e di Siracusa si configura come registro di popolazione e di sorveglianza della malattia oncologica. Il Registro tumori integrato è funzionalmente ed amministrativamente diretto da un comitato tecnico scientifico composto da medici esperti in oncologia. Per la realizzazione del Registro tumori integrato l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo [1].

     5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con le modalità di riparto del fondo medesimo.

     6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui al presente articolo inviano all'Assessorato regionale della sanità un dettagliato rendiconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il contributo del medesimo Assessorato regionale della sanità.

     7. L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 21. Aziende turistiche.

     1. L'assimilazione alle imprese turistiche delle aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione a gestione unitaria, operata dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, ha effetto retroattivo a far data dalla richiesta dei contributi all'Amministrazione.

 

     Art. 22. Collegamenti marittimi con le isole minori.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è sostituito dai seguenti:

     "1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.

     1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6."

 

     Art. 23. Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è abrogato.

     2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, così come sostituito dall'articolo 124 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché alle assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste".

 

     Art. 24.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.