§ 2.3.97 - L.R. 28 marzo 1995, n. 25.
Contributi a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina e del «Registro tumori di popolazione» della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:28/03/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.3.97 - L.R. 28 marzo 1995, n. 25.

Contributi a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina e del «Registro tumori di popolazione» della provincia di Ragusa.

(G.U.R. 1° aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. [1]

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dal 1995 a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti», con sede in Messina, per un più incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.

     2. Il legale rappresentante del Centro di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'Assessore regionale per la sanità rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

 

     Art. 2. [2]

     [1. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni a decorrere dal 1995 per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori di popolazione della provincia di Ragusa (R.T.P.) [3].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la somma è assegnata alla Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa [4]].

 

     Art. 3.

     1. La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001.

     2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.

[2] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[3] Per un aumento del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 39 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.