§ 2.1.83 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 36.
Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:30/12/2000
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Funzioni delle aziende unità sanitarie locali.
Art. 5.  Centri di medicina dello sport.
Art. 6.  Certificazioni.
Art. 7.  Certificazioni per lo svolgimento di attività sportive per i portatori di handicap.
Art. 8.  Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo.
Art. 9.  Modalità di rilascio delle autorizzazioni.
Art. 10.  Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica.
Art. 11.  Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 12.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.1.83 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 36.

Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

(G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63).

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     1. La Regione promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento e il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale ed assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

     2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.

     3. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

     a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;

     b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;

     c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;

     d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze armate;

     e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

     f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport;

     g) ai disabili i quali praticano o intendano praticare attività sportiva.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

     1. Compiti della Regione sono:

     a) la programmazione generale secondo i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Piano sanitario regionale;

     b) i rapporti con le università degli studi secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni comprendenti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

     c) le funzioni autorizzative dei centri di medicina dello sport di cui all'articolo 5;

     d) le funzioni di vigilanza e controllo secondo l'articolo 42 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulle installazioni sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le aziende unità sanitarie locali;

     e) la nomina della commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

     f) le verifiche ed i controlli sull'applicazione della presente legge;

     g) la promozione dell'aggiornamento professionale, della didattica e della ricerca avvalendosi delle strutture del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS) e della collaborazione con le università degli studi, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);

     h) il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.

 

     Art. 4. Funzioni delle aziende unità sanitarie locali.

     1. Le aziende unità sanitarie locali esercitano interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell'attività sportiva, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative.

     2. Le prestazioni di primo livello comprendono:

     a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attività sportive agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie del singolo e della collettività;

     b) vaccinazione antitetanica obbligatoria prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;

     c) accertamenti e certificazioni per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 1. Le certificazioni possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati con le aziende unità sanitarie locali in conformità al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base.

     3. Le prestazioni di secondo livello comprendono:

     a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche;

     b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge;

     c) interventi tecnici e di consulenza, accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alla lettera c) del comma 2 e dalla Commissione regionale di appello;

     d) accertamenti per sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995.

 

     Art. 5. Centri di medicina dello sport.

     1. Sono centri di medicina dello sport:

     a) i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;

     b) i centri privati autorizzati o accreditati;

     c) i centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;

     d) i presidi di medicina dello sport presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.

     2. I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Certificazioni.

     1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate nonché da medici specialisti in medicina dello sport [1].

     2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

     3. Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI competenti per territorio.

     4. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

 

     Art. 7. Certificazioni per lo svolgimento di attività sportive per i portatori di handicap.

     1. La richiesta di certificazioni per l'espletamento di attività sportive da parte di portatori di handicap deve essere corredata di certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.

     2. La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 5.

     3. La certificazione di idoneità per soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

     4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

 

     Art. 8. Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo.

     1. L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita e su cui devono essere annotati:

     a) le generalità dell'atleta;

     b) lo sport praticato;

     c) la società sportiva di appartenenza;

     d) la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria;

     e) gli accertamenti eseguiti e richiesti;

     f) l'esito finale della visita;

     g) le visite di controllo;

     h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

     2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva all'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.

     3. Nessuna visita sanitaria può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.

     4. Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

 

     Art. 9. Modalità di rilascio delle autorizzazioni.

     1. L'Assessore regionale per la sanità rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di medicina dello sport entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5.

     2. I centri di medicina dello sport già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.

 

     Art. 10. Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica.

     1. Il giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale.

     2. La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneità è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità ed è composta da:

     a) uno specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di presidente;

     b) uno specialista o docente in cardiologia;

     c) uno specialista o docente in ortopedia;

     d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;

     e) uno specialista o docente in medicina interna;

     f) un dipendente dell'Assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario.

     3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.

 

     Art. 11. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2004 [2].

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.

     3. La validità della convenzione con la Croce Rossa Italiana, già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2001.

     4. Qualora la nuova convenzione non sia stipulata alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del Servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma 1 [3].

     5. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[2] Termine così modificato dall’art. 109 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.