§ 2.13.29 - L.R. 20 agosto 1996, n. 38.
Nuove norme per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:20/08/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Compiti del Comitato organizzatore.
Art. 2.  Comitato organizzatore.
Art. 3.  Compiti del Comitato organizzatore.
Art. 4.  Compiti del CUSI.
Art. 5.  Compiti dell'Ufficio speciale dell'Universiade.
Art. 6.      1. E' istituito presso l'Ufficio speciale dell'Universiade un ufficio stampa con i compiti di informazione e pubbliche relazioni che curi i rapporti con testate giornalistiche nazionali ed [...]
Art. 7.  Comitati Organizzatori Locali.
Art. 8.  Compiti e funzionamento dei Comitati organizzatori locali.
Art. 9.  Norme di contabilità.
Art. 10.  Realizzazione e manutenzione di impianti.
Art. 11.  Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.
Art. 13.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11.
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.13.29 - L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

Nuove norme per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27.

(G.U.R. 22 agosto 1996, n. 42).

 

Art. 1. Compiti del Comitato organizzatore. [1]

     1. Al Comitato d'onore di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni sono attribuiti esclusivamente i seguenti compiti:

     a) definire il calendario delle manifestazioni, delle cerimonie di apertura e di chiusura e delle attività collaterali di carattere sportivo;

     b) fornire, su richiesta, pareri al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2 ed ai Comitati organizzatori locali di cui all'articolo 7.

     2. I compiti attribuiti dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 al Comitato d'onore sono trasferiti al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Comitato organizzatore. [2]

     1. E' istituito il Comitato organizzatore per l'Universiade 1997 che durerà in carica fino al 30 giugno 1998 [2]a.

     2. Esso è così composto:

     a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, che lo presiede;

     b) da un rappresentante del CONI, designato dal Presidente nazionale;

     c) da un rappresentante del CUSI, designato dal Presidente nazionale;

     d) da due esperti, rispettivamente, in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa;

     e) dal Direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

     3. Le funzioni di segretario del Comitato organizzatore sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     4. Il Comitato organizzatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Ufficio speciale istituito dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

     5. Alla nomina del Comitato organizzatore provvede l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto.

     6. Il Presidente della Regione, su proposta dello Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, corredata da relazione motivata del coordinatore dell'Ufficio speciale dell'Universiade, dispone l'assegnazione al suddetto Ufficio del personale necessario attingendo ai ruoli regionali.

     7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1997.

     8. Al relativo onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 48254.

     9. La spesa autorizzata per l'anno 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 3. Compiti del Comitato organizzatore. [2]

     1. Il Comitato organizzatore ha i seguenti compiti:

     a) assume ogni iniziativa finalizzata allo svolgimento dell'Universiade, acquisendo anche pareri dal Comitato organizzatore e dai Comitati organizzatori locali;

     b) coordina le attività tecniche relative alla realizzazione degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare, valutando quali di questi potranno essere utilizzati per i giochi e quali, in tutto o in parte, potranno essere ultimati successivamente, e quali impianti pubblici e/o privati, utilizzare in alternativa;

     c) soprintende alle attività dell'Ufficio speciale dell'Universiade.

     2. Il Comitato organizzatore potrà affidare a soggetti qualificati nel settore, secondo la vigente normativa in materia di contratti di pubblica fornitura di beni e servizi, la realizzazione, in tutto o in parte, dei piani di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

     3. Il Comitato organizzatore relazionerà almeno ogni bimestre, per il tramite dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, alla Giunta di Governo ed alla Commissione legislativa «Ambiente e territorio» sulla spesa sostenuta e sui provvedimenti da adottarsi e adottati.

 

     Art. 4. Compiti del CUSI. [3]

 

     Art. 5. Compiti dell'Ufficio speciale dell'Universiade.

     1. L'Ufficio speciale dell'Universiade provvede all'attuazione degli obiettivi indicati dal Comitato esecutivo, effettuando tutti gli adempimenti tecnici e/o amministrativi necessari e provvede al pagamento di tutte le spese relative al funzionamento proprio e di quello dei Comitati previsti dalla presente legge.

     2. Il personale dei ruoli regionali, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade è autorizzato alla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo individuale di sessanta ore mensili.

     3. Per le spese derivanti dall'applicazione del comma 2 è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione siciliana.

     4. Per le finalità del comma 2 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni, per l'anno 1996 e di lire 500 milioni, per l'anno 1997.

     5. All'onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con la riduzione di parte della disponibilità del capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 6.

     1. E' istituito presso l'Ufficio speciale dell'Universiade un ufficio stampa con i compiti di informazione e pubbliche relazioni che curi i rapporti con testate giornalistiche nazionali ed estere.

     2. All'Ufficio stampa di cui al comma 1 sono chiamati a collaborare, in regime libero-professionale ed in esclusiva:

     a) cinque giornalisti professionisti;

     b) cinque giornalisti pubblicisti, con esperienza pluriennale su testate giornalistiche sportive o su pagine sportive di altre testate;

     c) un addetto al coordinamento operativo.

     3. L'onere per il funzionamento dell'Ufficio stampa di cui al comma 1, quantificato in lire 210 milioni per l'esercizio finanziario 1996, grava sul capitolo 48254 [3]a.

 

     Art. 7. Comitati Organizzatori Locali.

     1. Sono istituiti i Comitati organizzatori locali che avranno sede presso le Università di Catania, Messina e Palermo, così composti:

     - Comitato organizzatore locale di Catania:

     a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

     b) Rettore dell'Università di Catania, Vicepresidente, o suo delegato;

     c) Sindaco del comune di Catania, o suo delegato;

     d) Presidente della provincia regionale di Catania, o suo delegato;

     e) Presidente del CUS di Catania, o suo delegato;

     f) Presidente provinciale del CONI di Catania, o suo delegato;

     g) Presidente dell'Opera Universitaria di Catania, o suo delegato;

     h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

     - Comitato organizzatore locale di Messina:

     a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

     b) Rettore dell'Università di Messina, Vicepresidente, o suo delegato;

     c) Sindaco del comune di Messina, o suo delegato;

     d) Presidente della provincia regionale di Messina, o suo delegato;

     e) Presidente del CUS di Messina, o suo delegato;

     f) Presidente provinciale del CONI di Messina, o suo delegato;

     g) Presidente dell'Opera Universitaria di Messina, o suo delegato;

     h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

     - Comitato organizzatore locale di Palermo:

     a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

     b) Rettore dell'Università di Palermo, Vicepresidente, o suo delegato;

     c) Sindaco del comune di Palermo, o suo delegato;

     d) Presidente della provincia regionale di Palermo, o suo delegato;

     e) Presidente del CUS di Palermo, o suo delegato;

     f) Presidente provinciale del CONI di Palermo, o suo delegato;

     g) Presidente dell'Opera Universitaria di Palermo, o suo delegato;

     h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

 

     Art. 8. Compiti e funzionamento dei Comitati organizzatori locali.

     1. Ai Comitati organizzatori locali è attribuito il compito di soprintendere su tutte le attività inerenti alla residenzialità degli atleti e degli ospiti accreditati, nonchè agli spostamenti, all'assistenza sanitaria e ad ogni altra attività necessaria ad assicurare il loro soggiorno nelle condizioni di migliore ospitalità possibile.

     2. I Comitati organizzatori locali, per lo svolgimento delle attività proprie e per le funzioni loro attribuite, possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative operanti nel territorio e individuano nelle Aziende sanitarie locali e/o strutture sanitarie locali il supporto necessario per l'assistenza sanitaria.

     3. Il comune, la provincia e l'Università degli studi, dove si svolge l'Universiade, possono deliberare di utilizzare proprio personale per il funzionamento dei Comitati organizzatori locali, su richiesta di questi ultimi, senza alcun onere per la Regione.

     4. Il numero di unità di personale da utilizzare, le relative qualifiche e la distribuzione fra comune, provincia ed Università vengono determinate dai suddetti enti di concerto con i Comitati organizzatori locali.

 

     Art. 9. Norme di contabilità.

     1. [4].

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, su richiesta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad operare variazioni compensative fra i capitoli 48254, 48255 e 48256 [5].

     3. [4].

     4. Gli incassi delle manifestazioni provenienti da sponsor, pubblicità, biglietti e/o da enti, associazioni pubbliche o private che, a qualsiasi titolo contribuiranno al finanziamento della manifestazione, affluiranno in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad iscrivere nel capitolo 48254 le somme che affluiranno nel capitolo di entrata di cui al comma 4.

 

     Art. 10. Realizzazione e manutenzione di impianti.

     1. Allo scopo di potenziare le attività sportive della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare i finanziamenti relativi alle opere di cui ai piani a) e b) del comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 ed inseriti nei programmi di finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69, anche ove le predette opere non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997.

     2. In ogni caso, le opere di cui al comma 1 dovranno essere realizzate nel rispetto dei tempi tecnici previsti nei relativi capitolati speciali di appalto, approvati dal CTAR integrato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

     3. Per le opere di cui al comma 1, che non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997, il Comitato esecutivo individuerà gli impianti alternativi tra quelli già esistenti in Sicilia.

     4. Le eventuali necessarie opere di manutenzione e/o di adeguamento e/o di completamento funzionale degli impianti scelti in forza del comma 3, saranno finanziati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

     5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 4 si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 88260.

     6. Per le approvazioni in linea tecnica delle residenze universitarie di Palermo, centro storico, di Catania, località Tavoliere, di Messina, località Annunziata, e di Monreale, località Aquino, qualora dette residenze siano effettivamente utilizzabili per l'Universiade 1997, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69 [5]a.

     7. L'indicazione degli impianti alternativi e gli interventi di manutenzione, adeguamento o completamento funzionale di cui ai commi 3 e 4 saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione legislativa «Ambiente e territorio» per il relativo parere.

 

     Art. 11. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

     1. Sono comprese nell'impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria.

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69. [6]

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11. [7]

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[2] L'originaria denominazione "Comitato esecutivo" è stata così sostituita dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[2]2a Termine così prorogato dall'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[2] L'originaria denominazione "Comitato esecutivo" è stata così sostituita dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[3]3a I commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario 2° comma per effetto dell'art. 11 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[5]5a Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[6] Modifica l'art. 6 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[7] Modifica l'art. 10, comma 2, della L.R. 28 marzo 1996, n. 11. Il testo è riportato all'art. 8, comma 2, della L.R. 27 marzo 1996, n. 10.