§ 2.13.24 - L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.
Provvedimenti per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:26/10/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Impegno finanziario.
Art. 2.  Programmazione degli interventi.
Art. 3.  Comitato organizzatore.
Art. 4.  Approvazione e pubblicità dei piani.
Art. 5.  Finanziamento dei piani.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 6 bis.  Appalto ed esecuzione degli interventi.
Art. 7.  Interventi turistico-ricettivi.
Art. 8.  Ufficio speciale.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.13.24 - L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.

Provvedimenti per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997.

(G.U.R. n. 51 del 30 ottobre 1993).

 

Art. 1. Impegno finanziario.

     1. Per le finalità della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31 e per il funzionamento degli organismi previsti nella stessa e nella presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 345.000 milioni, così distinta per esercizio finanziario:

     - anno 1994: lire 125.000 milioni;

     - anno 1995: lire  90.000 milioni;

     - anno 1996: lire  80.000 milioni;

     - anno 1997: lire  50.000 milioni.

     2. Per le modalità di spesa delle somme di cui al comma 1 sono predisposti piani generali o di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Programmazione degli interventi.

     1. Il piano di esecuzione degli impianti sportivi, da realizzare per le attività di allenamento pre-universiade e per le Universiadi 1997, il piano degli impianti logistico-ricettivi per gli atleti e i giornalisti e il piano di sostegno della ricettività turistica in funzione delle Universiadi 1997 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3, tenuto conto di una equilibrata distribuzione territoriale tra le diverse sedi universitarie di Palermo, Catania e Messina.

     2. Il piano degli impianti logistico-ricettivi per gli atleti e i giornalisti prevede interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di residenze universitarie o case-albergo, con annessi impianti complementari ed a servizio degli stessi.

     3. Il piano in sostegno della ricettività turistica prevede interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di alberghi, pensioni, villaggi turistici, con annessi impianti complementari ed a servizio degli stessi. Nei piani suddetti sono comprese le trasformazioni di fabbricati in esercizi alberghieri e gli interventi previsti dalla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e dall'articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

     4. L'esecuzione delle attività di promozione e di pubblicità è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sulla scorta delle proposte programmatiche del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3.

     5. Il Comitato promotore di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1991, n. 31, è soppresso.

 

     Art. 3. Comitato organizzatore. [*]

 

     2. I soggetti, che sono chiamati a far parte del Comitato organizzatore in ragione del proprio ufficio, possono delegare in sostituzione, per singole sedute, per un tempo determinato, od anche a tempo indeterminato, altri soggetti, purché dipendenti del medesimo ente del delegante aventi qualifica non inferiore a dirigente, o amministratori del medesimo ente.

     3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza di almeno sette componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     4. Il Comitato organizzatore, entro sei mesi dalla nomina, sottopone all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per la successiva approvazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, i piani relativi all'organizzazione delle Universiadi 1997, e precisamente:

     a) il piano degli impianti sportivi;

     b) il piano degli impianti ricettivi destinati ad ospitare gli atleti;

     c) il piano di sostegno della ricettività turistica;

     d) il piano dei servizi di assistenza tecnica e logistica ai componenti delle delegazioni iscritte a partecipare ai giochi;

     e) il piano delle spese da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade.

     5. [1].

     6. [1].

     7. [1].

     8. [1].

     9. [1].

     10. Il Comitato organizzatore sovrintende all'attività dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8, e può rivolgere a quest'ultimo direttive e istruzioni amministrative.

     11. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

 

     Art. 4. Approvazione e pubblicità dei piani.

     1. Le proposte del Comitato organizzatore, di cui all'articolo 3, comma 4, sono trasmesse alla Giunta regionale.

     2. Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, la Giunta regionale provvede all'approvazione degli schemi dei piani che devono contenere l'individuazione degli enti destinatari dei finanziamenti, la futura destinazione degli impianti e delle opere realizzate e gli obblighi cui dovranno attenersi gli enti nella loro gestione.

     3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso su tre quotidiani e un settimanale a diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su tre quotidiani o settimanali specializzati in argomenti sportivi. I quotidiani e i settimanali devono essere forniti di certificazione da parte della società Accertamento Diffusione Stampa (ADS).

     4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni sulle proposte di piani formulate dal Comitato organizzatore e sulle determinazioni della Giunta regionale di cui al comma 2.

     5. Sulle osservazioni di cui al comma 4, la Giunta regionale, sentito il Comitato organizzatore, assume le determinazioni definitive. La relativa delibera della Giunta regionale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 5. Finanziamento dei piani. [2]

     1. Successivamente alle determinazioni definitive assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, su iniziativa degli enti destinatari dei finanziamenti e titolari dell'esecuzione delle opere, vengono avviate le procedure per la progettazione di massima.

     2. Sulla base dei progetti di massima delle opere redatti ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche non muniti dei pareri previsti per legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva, anche per stralci, i programmi di finanziamento.

     3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di approvazione del programma di cui al comma 2, i soggetti titolari dell'esecuzione delle opere debbono presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i progetti esecutivi delle stesse.

     4. Qualora l'opera inserita nel piano non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, il comune nel cui territorio ricade l'opera deve esprimere il proprio assenso con deliberazione del consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto termine, in caso di mancata comunicazione da parte del comune, l'assenso si intende rifiutato e l'opera è eliminata dal piano.

     5. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti trasmette al comitato di cui all'articolo 6, per esame e parere, i progetti esecutivi pervenuti. Per le opere per le quali non sono stati redatti i progetti esecutivi l'Assessore trasmette allo stesso comitato i progetti di massima.

 

     Art. 6. Approvazione dei progetti. [3]

     1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui all'articolo 5, anche se di massima, sono approvati e finanziati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere vincolante del comitato tecnico-amministrativo regionale integrato:

     a) da cinque componenti del consiglio regionale dell'urbanistica, designati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     b) dal sindaco, o suo delegato, del comune nel cui territorio ricade l'opera;

     c) dagli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di Palermo, Catania, Messina e Agrigento qualora non presenti ai sensi della lettera i), del primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, così come sostituito con l'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

     d) dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco;

     e) dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

     f) da un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) designato dal presidente del Comitato stesso.

     2. In deroga ad ogni altra disposizione il parere del comitato tecnico-amministrativo regionale, così come integrato, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla- osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

     3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere i componenti di cui alle lettere d), e) ed f), o il soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, acquisito il parere del suddetto comitato, assegna agli organismi rappresentati dai predetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni affinché esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso.

     4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.

     5. L'approvazione di cui al comma 1, qualora le opere non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, tenuto conto dell'assenso di cui al comma 4 dell'articolo 5, costituisce variante agli stessi, anche in deroga, limitatamente agli impianti sportivi, a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modificazioni. L'approvazione stessa sostituisce la concessione edilizia comunale.

     6. Il comitato tecnico amministrativo regionale integrato di cui al comma 1 esprime parere tecnico, con gli stessi effetti di cui ai commi precedenti, anche sui progetti di impianti sportivi da realizzarsi a totale carico delle stazioni appaltanti, purché previsti nel piano di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 [3]a.

 

     Art. 6 bis. Appalto ed esecuzione degli interventi. [4]

     1. Agli enti destinatari dei finanziamenti è attribuita ogni iniziativa relativa all'appalto e all'esecuzione degli interventi di rispettiva competenza cui provvedono mediante pubblico incanto ai sensi della vigente normativa regionale e, ove sprovvisti dei relativi progetti esecutivi, con il sistema di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, integrata dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.

     2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a tutte le spese relative direttamente prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti che è tenuto ad accreditare le somme occorrenti secondo la vigente normativa.

     3. Per gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di Ecu, il termine di presentazione delle offerte è di trentasei giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea. E' fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di pubblicare la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

     4. Per gli appalti di importo inferiore a cinque milioni di Ecu, il termine di presentazione delle offerte è di ventisei giorni dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Ove tale pubblicazione non sia prescritta il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente appaltante.

     5. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti relativi e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Nei casi in cui si proceda col sistema di cui allo articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, l'esecuzione dei lavori da parte dell'aggiudicatario avviene dopo che la stazione appaltante tenuto conto dei pareri già resi sul progetto di massima acquisisce sul progetto esecutivo il parere di cui allo articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni ed approva quest'ultimo con delibera immediatamente esecutiva da adottarsi entro quindici giorni dalla comunicazione del predetto parere.

 

     Art. 7. Interventi turistico-ricettivi. [5]

 

     Art. 8. Ufficio speciale.

     1. Il Comitato organizzatore, per l'attività di segreteria e per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, si avvale di apposito Ufficio speciale istituito, fino allo svolgimento delle Universiadi, in seno alla Direzione del turismo, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previa delibera della Giunta regionale, cui saranno preposti funzionari in servizio presso l'Amministrazione regionale ed una rappresentanza del CUSI [5]a.

     1 bis. L'Ufficio speciale, in conformità di deliberazioni del Comitato organizzatore, gestisce le entrate e le spese attinenti ai piani previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, approvati dalla Giunta regionale [6].

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31, è abrogato.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. La spesa complessiva di lire 265.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio 1993-1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1004 per lire 4.500 milioni e codice 2007 per lire 260.500 milioni.

     2. All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'articolo 3, ricadente nell'esercizio finanziario 1993, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Modifica il comma 3, art. 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31.

[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[3]3a Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[5]5a Vedi quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1994, n. 16.