§ 86.4.147 – D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:10/12/1997
Numero:483


Sommario
Art. 1.  Requisiti generali di ammissione.
Art. 2.  Bando di concorso.
Art. 3.  Domande di ammissione ai concorsi.
Art. 4.  Esclusione dai concorsi.
Art. 5.  Nomina delle commissioni.
Art. 6.  Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario.
Art. 7.  Svolgimento delle prove.
Art. 8.  Concorso per titoli ed esami.
Art. 9.  Adempimenti preliminari.
Art. 10.  Verbali relativi al concorso.
Art. 11.  Criteri di valutazione dei titoli.
Art. 12.  Prova scritta: modalità di espletamento.
Art. 13.  Adempimenti della commissione.
Art. 14.  Valutazione delle prove d'esame.
Art. 15.  Prova pratica: modalità di svolgimento.
Art. 16.  Prova orale.
Art. 17.  Graduatoria.
Art. 18.  Conferimento dei posti.
Art. 19.  Adempimenti dei vincitori.
Art. 20.  Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo.
Art. 21.  Valutazione attività in base a rapporti convenzionali.
Art. 22.  Valutazione servizi e titoli equiparabili.
Art. 23.  Servizio prestato all'estero.
Art. 24.  Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 25.  Commissione esaminatrice.
Art. 26.  Prove d'esame.
Art. 27.  Punteggio
Art. 28.  Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 29.  Commissione esaminatrice.
Art. 30.  Prove d'esame.
Art. 31.  Punteggio.
Art. 32.  Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 33.  Commissione esaminatrice.
Art. 34.  Prove d'esame.
Art. 35.  Punteggio.
Art. 36.  Concorso, per titoli ed esani, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 37.  Commissione esaminatrice.
Art. 38.  Prove d'esame.
Art. 39.  Punteggio.
Art. 40.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 41.  Commissione esaminatrice.
Art. 42.  Prove d'esame.
Art. 43.  Punteggio.
Art. 44.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 45.  Commissione esaminatrice.
Art. 46.  Prove d'esame.
Art. 47.  Punteggio.
Art. 48.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 49.  Commissione esaminatrice.
Art. 50.  Prove d'esame.
Art. 51.  Punteggio.
Art. 52.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 53.  Commissione esaminatrice.
Art. 54.  Prove d'esame.
Art. 55.  Punteggio.
Art. 56.  Specializzazioni e servizi equipollenti.
Art. 57.  Discipline con pluralità di accesso.
Art. 58.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 59.  Commissione esaminatrice.
Art. 60.  Prove d'esame.
Art. 61.  Punteggio.
Art. 62.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 63.  Commissione esaminatrice.
Art. 64.  Prove d'esame.
Art. 65.  Punteggio.
Art. 66.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 67.  Commissione esaminatrice.
Art. 68.  Prove d'esame.
Art. 69.  Punteggio.
Art. 70.  Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.
Art. 71.  Commissione esaminatrice.
Art. 72.  Prove d'esame.
Art. 73.  Punteggio.
Art. 74.  Equipollenze ed affinità.
Art. 75.  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 76.  Regione Valle d'Aosta.
Art. 77.  Profili non dirigenziali: applicazione norme generali.
Art. 78.  Concorsi in atto.


§ 86.4.147 – D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.).

 

Titolo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

Capo I

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

 

     Art. 1. Requisiti generali di ammissione.

     1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

     b) idoneità fisica all'impiego:

     1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

     2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

     c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

     d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

     2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

 

          Art. 2. Bando di concorso.

     1. L'assunzione in servizio è disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

     2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

     4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

     5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.

     6. Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.

     7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

     8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

 

          Art. 3. Domande di ammissione ai concorsi.

     1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:

     a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

     b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

     c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     d) le eventuali condanne penali riportate;

     e) i titoli di studio posseduti;

     f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

     3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

     4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

     5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

     6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

     7. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

 

          Art. 4. Esclusione dai concorsi.

     1. L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

 

          Art. 5. Nomina delle commissioni.

     1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.

     2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

     4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

     5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.

     6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.

     7. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.

     8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

     9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

     10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.

 

          Art. 6. Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario.

     1. La commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed è composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

     2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.

     3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

 

Capo II

Procedure concorsuali

 

          Art. 7. Svolgimento delle prove.

     1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

     2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

     3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

     4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

     5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

 

          Art. 8. Concorso per titoli ed esami.

     1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

     2. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

     3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente regolamento.

     4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

 

          Art. 9. Adempimenti preliminari.

     1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

     2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

     3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

     4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

     5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.

     6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

 

          Art. 10. Verbali relativi al concorso.

     1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

     2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

     3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

     4. Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

     5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

     6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

     7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

     8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

     9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per le determinazioni del direttore generale.

 

          Art. 11. Criteri di valutazione dei titoli.

     1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

     a) titoli di carriera:

     1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

     2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

     3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;

     4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

     b) pubblicazioni:

     1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

     2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

     a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

     b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

     c) curriculum formativo e professionale:

     1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli gia valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

     2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutati, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

     3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

 

          Art. 12. Prova scritta: modalità di espletamento.

     1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

     2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

     3. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

     4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

     5. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

     7. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

     8. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

     9. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

     10. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

     11. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

     12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

     13. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

     14. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall'Azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.

 

          Art. 13. Adempimenti della commissione.

     1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

     2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

     3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

     4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

     5. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

     6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

 

          Art. 14. Valutazione delle prove d'esame.

     1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

     2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

     3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

 

          Art. 15. Prova pratica: modalità di svolgimento.

     1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.

     2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

     3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

     4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

 

          Art. 16. Prova orale.

     1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dall'articolo 14.

     2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

 

Capo III

Graduatoria - Nomina - Decadenza

 

          Art. 17. Graduatoria.

     1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

     2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.

 

          Art. 18. Conferimento dei posti.

     1. Il direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

     2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

     4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

     5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace.

     6. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

     7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

 

          Art. 19. Adempimenti dei vincitori.

     1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

     a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

     b) certificato generale del casellario giudiziale;

     c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

     2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

     4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l'azienda ospedaliera, comunicano di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

 

Titolo II

NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

 

          Art. 20. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo.

     1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

     2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 21. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali.

     1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

     2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.

 

          Art. 22. Valutazione servizi e titoli equiparabili.

     1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

     3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

     4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

 

          Art. 23. Servizio prestato all'estero.

     1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

     2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

 

Titolo III

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

Capo I

Ruolo sanitario

Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

 

Profilo professionale: Medici

 

          Art. 24. Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) laurea in medicina e chirurgia;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 25. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 26. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

     b) prova pratica:

     1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

     2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

     3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 27. Punteggio

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera.

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

     4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

     b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

     8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

          Art. 28. Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;

     b) [specializzazione nella disciplina] [1];

     c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

     2. [La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso] [2].

 

          Art. 29. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 30. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

     b) prova pratica:

     su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 31. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 per le prove di esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     4) servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.

     b) servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Profilo professionale: Farmacisti

 

          Art. 32. Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

 

          Art. 33. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire.

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra.

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 34. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

     b) prova pratica:

     tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 35. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:

     1) come direttore, punti 1,00 per anno;

     2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.

     c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00 [3].

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Profilo professionale: Veterinari

 

          Art. 36. Concorso, per titoli ed esani, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in medicina veterinaria;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 37. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 38. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

     b) prova pratica:

     su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 39. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23;

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.

     b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Profilo professionale: Biologo

 

          Art. 40. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in scienze biologiche;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 41. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire [4];

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 42. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di biologo:

     a) prova scritta:

     svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

     b) prova pratica:

     esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 43. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Profilo professionale: Chimico

 

          Art. 44. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in chimica;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 45. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 46. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di chimico:

     a) prova scritta:

     svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

     b) prova pratica:

     esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 47. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno [5];

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     b) servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno [6].

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Profilo professionale: Fisico

 

          Art. 48. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in fisica;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

 

          Art. 49. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 50. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di fisico:

     a) prova scritta:

     svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

     b) prova pratica:

     esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 51. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno [7].

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.

 

Profilo professionale: Psicologo

 

          Art. 52. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in psicologia;

     b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

     c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 53. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;

     b) componenti:

     due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 54. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo:

     a) prova scritta:

     impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;

     b) prova pratica:

     esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

     c) prova orale:

     sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

 

          Art. 55. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera; 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

     2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

     b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

     b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50 [8];

     c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

     d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

     e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

     7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

          Art. 56. Specializzazioni e servizi equipollenti.

     1. Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

     2. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

 

          Art. 57. Discipline con pluralità di accesso.

     1. Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

     2. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

 

Capo II

Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo professionale.

 

Profilo professionale: Avvocato

 

          Art. 58. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in giurisprudenza;

     b) titolo di avvocato;

     c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

     d) iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 59. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il direttore amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura amministrativa;

     b) componenti:

     due dirigenti del ruolo professionale del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione e uno designato dalla regione;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 60. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;

     b) prova teorico pratica:

     predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;

     c) prova orale:

     colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie richieste nel bando di concorso.

 

          Art. 61. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

     b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

     b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.

 

Profili professionali: Ingegnere, Architetto, Geologo

 

          Art. 62. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in architettura, in scienze geologiche;

     b) abilitazione all'esercizio professionale;

     c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

     d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 63. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera:

     a) presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;

     b) componenti: due dirigenti del profilo professionale a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

     c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 64. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

     b) prova teorico pratica:

     esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio;

     c) prova orale:

     colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 65. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove d'esame.

     2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

     2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

     b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:

     1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

     2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

     3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

     5. Titoli accademici e di studio:

     a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

     b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Capo III

Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per il livello dirigenziale del ruolo tecnico

 

Profilo professionale: Analista - Statistico Sociologo

 

          Art. 66. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo sono i seguenti:

     a) analista:

     1) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel bando;

     2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

     b) statistico:

     1) diploma di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente;

     2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

     c) sociologo:

     1) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);

     2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

     3. Iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.

 

          Art. 67. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;

     b) componenti:

     due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 68. Prove d'esame.

     1. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente analista sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

     b) prova teorico pratica:

     concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;

     c) prova orale:

     colloquio nelle materie delle prove scritte, sull'organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

     2. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente statistico sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     concernente argomenti attinenti alla indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

     b) prova teorico pratica:

     vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di U.s.l. o di azienda ospedaliera, con relazione scritta;

     c) prova orale:

     colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

     3. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente sociologo sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

     b) prova teorico pratica:

     vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;

     c) prova orale:

     colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 69. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove di esame.

     2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici e di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

     1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

     2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

     b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso pubbliche amministrazioni:

     1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

     2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno [9];

     3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

     5. Titoli accademici di studio e professionali:

     a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

     b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Capo IV

Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo.

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO LAUREATO - PROFILO PROFESSIONALE: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

 

          Art. 70. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.

     1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

     a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

     b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 71. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

     a) presidente:

     il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;

     b) componenti:

     due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;

     c) segretario:

     un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

 

          Art. 72. Prove d'esame.

     1. Le prove di esame sono le seguenti:

     a) prova scritta:

     su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

     b) prova teorico pratica:

     predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;

     c) prova orale:

     vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

 

          Art. 73. Punteggio.

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

     a) 20 punti per i titoli;

     b) 80 punti per le prove di esame.

     2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

     a) 30 punti per la prova scritta;

     b) 30 punti per la prova pratica;

     c) 20 punti per la prova orale.

     3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: 10;

     b) titoli accademici, di studio: 3;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

     d) curriculum formativo e professionale: 4.

     4. Titoli di carriera:

     a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

     b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

     5. Titoli accademici di studio:

     a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

     b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

     6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

Capo V

 Norme finali e transitorie

 

          Art. 74. Equipollenze ed affinità.

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale [10].

 

          Art. 75. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la parte compatibile, i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.

 

          Art. 76. Regione Valle d'Aosta.

     1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento da espletarsi nella regione Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

     2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera.

 

          Art. 77. Profili non dirigenziali: applicazione norme generali.

     1. Le norme generali di cui ai titoli I e II del presente decreto si applicano anche, in attesa della nuova disciplina ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai concorsi per i profili non dirigenziali dei ruoli sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, fatta salva la disciplina prevista dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione nei singoli concorsi, le commissioni esaminatrici, le prove di esame, la valutazione delle stesse ed i punteggi relativi alle prove di esame ed ai titoli [11].

 

          Art. 78. Concorsi in atto.

     1. I concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[3] Lettera così corretta con errata-corrige pubblicato nella G.U. 27 aprile 1998, n. 96.

[4] Lettera così corretta con errata-corrige pubblicato nella G.U. 27 aprile 1998, n.96.

[5] Numero così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 27 aprile 1998, n. 96.

[6] Lettera così rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1998, n. 42.

[7] Lettera così rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1998, n. 42.

[8] Lettera così rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1998, n. 42.

[9] Numero così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1998, n. 42.

[10] Il termine di un biennio di cui al presente comma è stato prorogato di un ulteriore biennio per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156.

[11] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1998, n. 42.