§ 98.1.31232 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156.
Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/03/2000
Numero:156


Sommario
Art. 1.      1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal [...]


§ 98.1.31232 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156.

Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria

(G.U. 16 giugno 2000, n. 139)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

     Visto, in particolare, l'articolo 74 del predetto decreto il quale dispone che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine;

     Ritenuto di prorogare per un ulteriore biennio la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la specializzazione in una disciplina affine;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 2000;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2000;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

     Su proposta del Ministro della sanità;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.