§ 5.3.343 - L.R. 25 marzo 2002, n. 1.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/03/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Oneri del personale.
Art. 5.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 6.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 7.  Allegati.
Art. 8.  Bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 10.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 2002.


§ 5.3.343 - L.R. 25 marzo 2002, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

(G.U.R. 27 marzo 2002, n. 14 – S.O. n. 7).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione nell'anno finanziario 2002 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nel l'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

     5. Sono considerate spese correnti di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri del personale.

     1. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, sono quantificati in 106.072 migliaia di euro comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione, di cui 58.116 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenza comprensivi dell'indennità di posizione fissa e 47.956 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale.

     2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, nella misura prevista dall'articolo 12 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione.

     3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, in 26.933 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione.

     4. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito per l'anno 2002 in 7.167 migliaia di euro e per l'anno 2003 in 5.481 migliaia di euro.

     5. Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito per l'anno 2002 in 2.212 migliaia di euro e per l'anno 2003 in 1.692 migliaia di euro, ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

     Art. 5. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 6. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in 20.996.432 migliaia di euro in termini di competenza ed in 16.370.857 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.

 

     Art. 7. Allegati.

     1. Per l'anno finanziario 2002 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

 

     Art. 8. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in 48.579.430 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 6 relativo agli oneri a carico del triennio 2002-2004 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 con i relativi allegati.

 

     Art. 10. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 2002.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).