§ 3.19.2 - L.R. 16 gennaio 1951, n. 5.
Utilizzazione del fondo di lire trenta miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1949-50 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:16/01/1951
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il fondo di lire 30 miliardi stanziato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno [...]
Art. 2.      I programmi di dettaglio delle opere di cui all'art. 1 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori per i lavori pubblici e per l'agricoltura secondo la rispettiva [...]
Art. 3.      Per le opere di competenza degli Enti locali ammesse al contributo previsto dalla legge dello Stato 3 agosto 1949, n.589 ed incluse nei programmi di cui all'art. 2, gli Enti locali interessati [...]
Art. 4.      La spesa sostenuta dalla Regione per l'esecuzione delle opere anzidette, nell'ammontare non coperto dai contributi statali di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, rimane per metà a carico della [...]
Art. 5.      Per la redazione dei progetti e per la direzione delle opere di cui all'art. 1 il Governo della Regione si avvale dei competenti uffici del Genio civile, del Servizio forestale della Regione e [...]
Art. 6.      I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indefferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni [...]
Art. 7.      Sullo stanziamento di cui all'art. 1 è riservato un fondo di L. 300.000.000 per la gestione tecnico-amministrativa e contabile, per la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo [...]
Art. 8.      Il Governo regionale è autorizzato ad utilizzare le economie ed i recuperi eventuali sulle spese inerenti alle opere di cui alla presente legge per coprire maggiori oneri relativi all'attuazione [...]
Art. 9.      Le spese di manutenzione delle opere di cui all'art.1 sono a carico degli enti interessati a partire dalla data di collaudo delle opere stesse.
Art. 10.      Per gli acquedotti gestiti dall'Ente Acquedotti siciliani, l'ammontare della spesa prevista nei programmi di dettaglio di cui all'art.2, è erogata a favore dell'Ente nella misura volta per volta [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge sia nel bilancio ordinario della Regione siciliana che [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.19.2 - L.R. 16 gennaio 1951, n. 5.

Utilizzazione del fondo di lire trenta miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1949-50 ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale.

(G.U.R. 18 gennaio 1951, n. 3).

 

Art. 1.

     Il fondo di lire 30 miliardi stanziato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50 è destinato all'esecuzione delle seguenti categorie di opere:

     a) edilizia scolastica L. 15.234.000.000 [1];

     b) acquedotti L. 8.020.000.000;

     c) opere di rimboschimento L. 4.031.000.000;

     d) sanatori e preventori antitubercolari lire 1 miliardo 485 milioni;

     e) porti pescherecci L. 930.000.000;

     f) fondo di cui all'art. 7 della presente legge lire 300.000.000.

 

     Art. 2.

     I programmi di dettaglio delle opere di cui all'art. 1 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori per i lavori pubblici e per l'agricoltura secondo la rispettiva competenza, previo concerto con l'Assessore per le finanze e con gli altri Assessori alle cui attribuzioni le singole categorie di opere si riferiscono.

 

     Art. 3.

     Per le opere di competenza degli Enti locali ammesse al contributo previsto dalla legge dello Stato 3 agosto 1949, n.589 ed incluse nei programmi di cui all'art. 2, gli Enti locali interessati debbono, al fine di ottenere il finanziamento, farne formale richiesta all'Assessorato dei lavori pubblici, previa deliberazione dei rispettivi organi di amministrazione.

     La istanza, se accolta, implica la cessione in favore della Regione siciliana dei contributi che saranno, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esecuzione della legge 3 agosto 1949 n. 589 concessi dallo Stato.

 

     Art. 4.

     La spesa sostenuta dalla Regione per l'esecuzione delle opere anzidette, nell'ammontare non coperto dai contributi statali di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, rimane per metà a carico della Regione Siciliana e per metà a carico degli Enti locali interessati.

     La quota a carico di tali Enti è elevata all'80%, nel caso di comuni che non abbiano raggiunto i limiti massimi di legge relativi alle sovraimposte comunali e all'imposta di famiglia.

     Il recupero della quota a carico degli Enti locali anticipata alla Regione è effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui viene redatto il verbale di collaudo.

 

     Art. 5.

     Per la redazione dei progetti e per la direzione delle opere di cui all'art. 1 il Governo della Regione si avvale dei competenti uffici del Genio civile, del Servizio forestale della Regione e degli uffici tecnici di altri enti locali, semprechè possiedano già una adeguata e stabile attrezzatura, nonchè degli uffici di Enti pubblici regionali con specifiche finalità nel relativo ramo di lavoro.

     L'incarico della progettazione e della direzione dei lavori può essere dato anche a liberi professionisti di riconosciuta competenza in materia, sempre che l'Assessorato competente non ritenga di ricorrere ad appalti- concorso.

     In ogni caso l'esecuzione avviene sotto la vigilanza dell'Assessorato dei lavori pubblici o della agricoltura e foreste, secondo la rispettiva competenza.

     Per l'esame e l'approvazione dei progetti, per la gestione tecnico- amministrativa e contabile, per la vigilanza ed i collaudi si applicano le norme vigenti.

 

     Art. 6.

     I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indefferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Sullo stanziamento di cui all'art. 1 è riservato un fondo di L. 300.000.000 per la gestione tecnico-amministrativa e contabile, per la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo dei lavori e per la sorveglianza e contabilizzazione delle opere.

 

     Art. 8.

     Il Governo regionale è autorizzato ad utilizzare le economie ed i recuperi eventuali sulle spese inerenti alle opere di cui alla presente legge per coprire maggiori oneri relativi all'attuazione delle opere di cui all'art. 1. Per lo stesso scopo, limitatamente alle opere di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 1, il Governo regionale è altresì autorizzato ad utilizzare i recuperi derivanti dall'anticipazione di cui alla legge regionale 1 settembre 1949, n.50.

 

     Art. 9.

     Le spese di manutenzione delle opere di cui all'art.1 sono a carico degli enti interessati a partire dalla data di collaudo delle opere stesse.

 

     Art. 10.

     Per gli acquedotti gestiti dall'Ente Acquedotti siciliani, l'ammontare della spesa prevista nei programmi di dettaglio di cui all'art.2, è erogata a favore dell'Ente nella misura volta per volta richiesta, con motivata deliberazione, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

     Per gli acquedotti che non siano gestiti dall'Ente Acquedotti siciliani, le opere relative una volta eseguite, sono normalmente, su decreto dell'Assessore per i LL.PP. di concerto con quello per le finanze date in consegna all'Ente medesimo, salvo i casi in cui i comuni interessati dichiarino di volerne curare direttamente la gestione e dimostrino di potervi tecnicamente e finanziariamente provvedere.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge sia nel bilancio ordinario della Regione siciliana che nel bilancio relativo al Fondo di solidarietà nazionale. E' autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti per assicurare il servizio cassa relativo alla gestione del Fondo medesimo.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabella.

     (Omissis).

 

 


[1] Vedi la L.R. 9 novembre 1957, n. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.