§ 5.3.342 - L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.
Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2001
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio.
Art. 2.  Variazioni di bilancio.
Art. 3.  Impegni di spesa.
Art. 4.  POR 2000-2006.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.3.342 - L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.

Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.

(G.U.R. 8 gennaio 2002, n. 2).

 

Art. 1. Esercizio provvisorio.

     1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2002, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2. Variazioni di bilancio.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 è abrogato.

     3. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la lettera e) è soppressa.

 

     Art. 3. Impegni di spesa. [1]

 

     Art. 4. POR 2000-2006.

     1. L'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2002.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.