§ 2.6.7 - L.R. 21 agosto 1984, n. 64.
Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 tossicodipendenze
Data:21/08/1984
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto sarà previsto dal piano sanitario regionale, nel territorio della Regione i primi interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati [...]
Art. 2.      Gli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge si applicano, ove possibile, anche relativamente alla dipendenza da alcolismo.
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, la spesa di lire 23.700 milioni come dalla seguente [...]
Art. 4.      Le eventuali nuove assegnazioni di fondi da parte dello Stato saranno ripartite, nel rispetto delle destinazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della [...]
Art. 5.      La L.R. 18 marzo 1977, n. 16, modificata con la L.R. 20 novembre 1979, n. 238, è abrogata.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.6.7 - L.R. 21 agosto 1984, n. 64.

Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi.

(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).

 

Art. 1.

     Salvo quanto sarà previsto dal piano sanitario regionale, nel territorio della Regione i primi interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati in conformità del piano allegato alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Gli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge si applicano, ove possibile, anche relativamente alla dipendenza da alcolismo.

     I compiti già attribuiti dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale vengono svolti dalle unità sanitarie locali.

     L'Assessore regionale per la sanità riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, sull'attuazione del presente piano e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo, nel contempo, i dati relativi.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, la spesa di lire 23.700 milioni come dalla seguente tabella:

     (Omissis).

     All'onere di lire 23.700 milioni autorizzato col precedente comma, ricadente negli esercizi finanziari 1984 e 1985, si fa fronte:

     - per lire 2.500 milioni con le assegnazioni dello Stato in attuazione della L. 22 dicembre 1975, n. 685;

     - per lire 12.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale - parte corrente;

     - per lire 7.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale per gli anni 1980 e 1981    - quote a destinazione vincolata;

     - per il restante importo di lire 2.200 milioni a carico del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1984-86 - codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

     Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere impegnate negli anni seguenti.

 

     Art. 4.

     Le eventuali nuove assegnazioni di fondi da parte dello Stato saranno ripartite, nel rispetto delle destinazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 5.

     La L.R. 18 marzo 1977, n. 16, modificata con la L.R. 20 novembre 1979, n. 238, è abrogata.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO

 

Attività di prevenzione

 

Premessa

 

     La prevenzione delle tossicodipendenze va essenzialmente perseguita attraverso l'educazione sanitaria, intesa quale educazione alla salute, che deve tendere al mantenimento del benessere psico-fisico e sociale, anche attraverso interventi rivolti ad ottenere la modifica dei comportamenti, delle modalità organizzative e pedagogiche « patogene » presenti nella scuola, nella famiglia e nella realtà sociale più complessiva.

     Una campagna di prevenzione-informazione incentrata esclusivamente sulle tossicodipendenze può essere controproducente per il rischio di sottolineare quegli aspetti del fenomeno che finiscono per conferire all'assunzione della droga un alone di avventura ed una positività trasgressiva.

     Non si ritiene né utile né possibile attuare una informazione indiscriminata a tutta la popolazione. Occorre invece programmare in via prioritaria momenti informativi differenziati diretti alla popolazione maggiormente interessata al fenomeno, specialmente la fascia giovanile, prevedendo il coinvolgimento di operatori ed organismi impegnati nei vari settori: famiglia, insegnanti, organi collegiali della scuola, operatori sociali e sanitari consigli di quartiere, associazioni di volontariato, eccetera.

     Grande importanza va invece data al rapporto educatore-studente, quale momento di scambio dei contenuti educativi e degli strumenti critici e culturali che consentono all'individuo, specie se di giovane età, di pervenire alla capacità di fare delle scelte consapevoli. In tale processo riveste particolare rilievo la possibilità di ottenere il coinvolgimento della famiglia anche nel tentativo di fornire gli strumenti atti a ridurre le difficoltà di comunicazione generazionale.

 

Compiti delle unità sanitarie locali

 

     Le unità sanitarie locali sono tenute a realizzare attività di educazione alla salute su argomenti specifici:

     -- studio ed individuazione dei fattori e situazioni di rischio ed analisi della situazione socio-ambientale delle singole UU.SS.LL. con particolare riferimento alla condizione giovanile;

     -- azione integrata fra le varie strutture: scuola, servizi socio- sanitari, organizzazioni giovanili, associazioni, enti culturali, eccetera, per interventi in senso preventivo finalizzati a garantire l'acquisizione ed il mantenimento dell'autodeterminazione della persona, garantendo l'equilibrio della sfera cognitiva, affettivo-relazionale e psicomotoria, anche attraverso opuscoli e manifesti, materiale documentario e bibliografico, sussidi audiovisivi, preparati con particolare attenzione, al fine di predisporre strumenti informativi aggiornati e caratterizzati dalla semplicità e chiarezza degli elementi qualificanti l'informazione.

     Le UU.SS.LL. sono altresì tenute a stabilire e mantenere contatti con i comitati costituiti presso i provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 85 della L. n. 685 del 1975 e curare che gli interventi di informazione- prevenzione nell'ambito della scuola avvengano in modo coordinato nel rispetto di criteri di correttezza metodologica.

     L'Assessore regionale per la sanità, al fine di impedire la diffusione delle tossicodipendenze, realizza, altresì, adeguate forme di collegamento con le competenti autorità militari e con gli istituti carcerari per minori, promuovendo il necessario coordinamento con le attività delle UU.SS.LL.

Le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi - ivi compresa l'individuazione degli organi competenti - di cui al presente paragrafo e le relative assegnazioni finanziarie sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, istituita con la presente legge.

 

Formazione, qualificazione

ed aggiornamento degli operatori

 

     Con le modalità che saranno definite dall'Assessore regionale per la sanità, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, le unità sanitarie locali a tal fine individuate ed i provveditorati agli studi organizzano corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono nel settore e precisamente:

     -- agli operatori dei servizi socio-sanitari delle UU.SS.LL.;

     -- agli operatori dei pronto-soccorso, dei dipartimenti di emergenza, della guardia medica;

     -- ai medici ed ai farmacisti (in collaborazione con gli ordini professionali);

     -- agli operatori delle caserme, delle carceri, delle forze di polizia (in collaborazione con i rispettivi comandi);

     -- agli operatori scolastici (in collaborazione con i competenti comitati dei provveditorati agli studi);

     -- ai volontari già utilizzati nell'ambito dei servizi operanti nel settore.

     Finalità dei corsi è:

     -- integrare ed omogeneizzare l'informazione che ciascun operatore possiede circa il fenomeno, addentrandosi nella problematica specifica;

     -- fornire elementi di discussione e di riflessione per una crescita culturale degli operatori;

     -- offrire la possibilità di individuare obiettivi comuni pur nell'ambito delle rispettive competenze;

     -- omogeneizzare i linguaggi ed i messaggi che le istituzioni inviano alla popolazione.

     Le modalità di organizzazione per ciò che attiene alla tipologia, alla durata ed ai contenuti dei corsi di cui al presente paragrafo, saranno dettagliatamente stabilite dall'Assessore regionale per la sanità, con decreto, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. In particolare, per gli operatori dei servizi delle UU.SS.LL., più direttamente impegnati nelle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, i corsi vengono organizzati tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     I corsi possono essere gestiti direttamente dalle UU.SS.LL. individuate e dai provveditorati agli studi, se in possesso dei requisiti richiesti dal decreto assessoriale di cui sopra, o in convenzione con le università degli studi e/o con enti ed istituzioni particolarmente qualificati ed operanti specificatamente nel settore da almeno un triennio.

     Le UU.SS.LL. individuate ed i provveditorati agli studi elaborano un piano di attività per la formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori, coerente con le modalità organizzative stabilite dall'Assessore regionale per la sanità con il succitato decreto.

     L'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ammette a finanziamento i piani ritenuti rispondenti alle finalità della presente legge.

 

Compiti dei comuni

 

     I comuni, compresi in tutto o in parte nell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, predispongono ed attuano tutte le iniziative di carattere sociale e culturale idonee a favorire la prevenzione ed il reinserimento sociale.

     Gli interventi di carattere sociale devono, in particolare, tendere a:

     a) assicurare prestazioni sociali e/o economiche di carattere immediato e contingente;

     b) realizzare interventi di reinserimento sociale e, in particolare, di inserimento lavorativo, nonché interventi per l'impiego costruttivo del tempo libero;

     c) favorire il sostegno di comunità e di gruppi impegnati in attività lavorative o culturali;

     d) stimolare e svolgere, tramite forme specifiche di intervento, il completamento di corsi di studio allorché interrotti a causa dell'abuso farmacologico.

 

Consulta regionale per la prevenzione

delle tossicodipendenze

 

     Considerato che il problema delle tossicodipendenze presenta aspetti di complessa natura medico-psicosociale, si rende necessaria una unitaria azione di programmazione, indirizzo e coordinamento che è demandata all'Assessore regionale per la sanità.

     Per i compiti e le finalità di cui al comma precedente, l'Assessore regionale per la sanità si avvale di un apposito organo tecnico-consultivo- propulsivo. A tal fine è costituita la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze che formula proposte anche per l'elaborazione degli indirizzi programmatici e per gli interventi di competenza regionale.

     Alla Consulta devono essere trasmessi - inviati dalle UU.SS.LL. ed elaborati dall'Osservatorio epidemiologico regionale - i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed al numero delle segnalazioni pervenute per la compilazione della relazione semestrale, ai sensi dell'art. 104 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 e dell'art. 7 del D.M. 5 luglio 1978.

     La Consulta può richiedere informazioni sulle materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale e, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, procedere alla diretta acquisizione di elementi di giudizio e di conoscenza anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

     La Consulta esercita altresì una vigilanza - adeguata alla natura particolarmente delicata del tipo di interventi ed al rispetto dell'autonomia funzionale - sui risultati acquisiti nel corso dei periodi di accoglienza presso le comunità terapeutiche residenziali convenzionate, nonché sulla funzionalità degli enti ausiliari convenzionati.

     I risultati acquisiti vengono, dall'Assessore regionale per la sanità, trasmessi alle unità sanitarie locali perché ne diano ampia diffusione e, per conoscenza, alla Commissione legislativa della sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

     La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è composta da:

     a) l'Assessore regionale per la sanità, presidente;

     b) cinque-esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana;

     c) quattro esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni, organizzazioni ed enti maggiormente impegnati nel settore ed operanti nel territorio per le finalità della lotta contro la diffusione dell'uso delle sostanze stupefacenti, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

     d) un componente designato dall'Alto commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa;

     e) tre funzionari dell'Assessorato regionale della sanità, compreso il direttore della prima direzione, di cui uno con funzioni di segretario;

     f) il Sovrintendente regionale scolastico;

     g) dodici componenti scelti tra i prefetti dell'Isola, magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonché altri esperti nel settore.

     La Consulta è validamente costituita con l'insediamento di almeno 14 componenti su 27.

     Gli esperti di cui alle lett. c) e g) devono essere in possesso dei requisiti di comprovata capacità e di documentata esperienza nel settore.

     I componenti la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

     La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale della sanità ed è presieduta dallo stesso Assessore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore della prima direzione dell'Assessorato stesso.

     La Consulta può articolarsi in sezioni le cui composizioni e competenze saranno determinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte della stessa.

     La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze per lo svolgimento dei compiti connessi alla sua attività si avvale di un ufficio di segreteria costituito dal dirigente segretario e da due assistenti ed un archivista dattilografo in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità.

     La Consulta viene convocata in una prima ed in una seconda seduta che possono essere fissate anche nello stesso giorno. In prima convocazione per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti.

     A tutti i componenti della Consulta spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa e delle sezioni operative regolarmente costituite, la cui misura sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, nonché l'indennità di missione in quanto dovuta.

     La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute della Consulta e delle eventuali sezioni operative regolarmente costituite, protratta per tre sedute consecutive, determina ipso jure la decadenza dalla nomina.

     La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze può, in relazione all'esame di particolari argomenti e problemi, invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i sindaci dei comuni più interessati al fenomeno, i provveditori agli studi ed altri esperti particolarmente qualificati nel settore a livello nazionale.

     Ai partecipanti alle sedute della Consulta ai sensi del precedente comma, spettano, se ed in quanto dovuti, l'indennità di missione commisurata a quella prevista per i direttori regionali ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

 

Organizzazione degli interventi di competenza

delle unità sanitarie locali

 

     A) L'intervento di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza è una funzione dell'unità sanitaria locale che la esercita mediante i seguenti servizi (art 5, L.R. 6 gennaio 1981, n. 6):

     1) Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e della età evolutiva che provvede:

     a) all'informazione ed educazione sanitaria in ambito scolastico e con il coinvolgimento delle famiglie;

     b) agli interventi di sostegno psicologico e, ove possibile, psicoterapico alle famiglie dei minori tossicodipendenti.

     2) Servizio di assistenza sanitaria di base che provvede:

     a) alla profilassi delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

     b) ai trattamenti sanitari di base;

     c) ai trattamenti farmacologici sostitutivi secondo le disposizioni normative in materia, escludendo la possibilità del solo mantenimento delle situazioni di tossicodipendenza. L'uso di trattamenti farmacologici « sostitutivi » a dosi scalari e per determinati periodi di tempo viene previsto solo nell'ambito di programmi terapeutici orientati al recupero, quando si evidenzi dal punto di vista clinico una situazione di tossicodipendenza cronica. Pertanto, nessun intervento con farmaci sostitutivi degli oppiacei (ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza) può essere effettuato al di fuori delle procedure fissate nel programma predisposto dalla unità sanitaria locale in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale;

     d) agli accertamenti laboratoristici e ad indagini clinico strumentali mirate.

     In particolare, il servizio territoriale di tutela della salute mentale di cui alla L.R. 14 settembre 1979, n. 215, provvede anche a:

     -- trattamenti psicoterapeutici e/o psicofarmacologici;

     -- collaborare all'attuazione di interventi di risocializzazione nei confronti dei tossicodipendenti anche attraverso attività di sostegno psicologico alle famiglie dei tossicodipendenti;

     -- fornire il supporto specialistico alle comunità ed ai centri di recupero.

     3) Servizio di medicina ospedaliera che provvede:

     a) ai trattamenti intensivi nei casi di emergenza-urgenza;

     b) ai trattamenti in regime di ricovero per patologie collaterali intercorrenti;

     c) ai trattamenti in regime di ricovero per accertamenti di particolare complessità o per interventi intensivi di disintossicazione.

     In particolare, per quel che riguarda gli interventi di emergenza- urgenza è necessario dotare di strumenti adeguati le aree di emergenza ed i servizi comunque interessati e provvedere, tra l'altro, ad assicurare loro la disponibilità di farmaci efficaci (ad esempio, dei nuovi antagonisti morfinici) e a garantire agli operatori un costante aggiornamento sulla composizione e su ogni altra notizia utile relativa alla maggior parte delle sostanze presenti sul mercato clandestino nei rispettivi territori di riferimento.

     I servizi sopraelencati provvedono, altresì, nell'ambito delle rispettive competenze ed in stretta collaborazione fra loro a realizzare adeguate forme di assistenza alle gestanti tossicodipendenti ed alcoliste, incentivando forme di collaborazione tra i medici di famiglia ed il personale ospedaliero e dedicano analoghe misure ausiliarie di sostegno, sotto l'aspetto sanitario, psicologico e sociale, ai bambini nati da madri tossicodipendenti od alcoliste. Realizzano altresì forme di collaborazione, preventivamente concordate, coi servizi all'interno degli istituti di pena, con particolare attenzione ai detenuti in età minorile ed assicurano infine, nell'ambito delle proprie competenze, una adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione in merito al problema delle tossicodipendenze.

     Fermo restando l'obbligo per tutte le UU.SS.LL. di erogare i servizi prescritti dalla presente legge compatibilmente con gli organici e le strutture di cui, in atto, dispongono, restano fermi gli ambiti territoriali di competenza già previsti dal decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 15 dicembre 1981, nonché tutte le altre disposizioni emanate dallo stesso in esecuzione dei D.M. 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980. In considerazione della diffusione e della particolare incidenza epidemiologica del fenomeno in atto riscontrabile nella provincia di Siracusa, la previsione normativa di cui al D. Ass. 15 dicembre 1981 relativa alla predetta provincia, è modificata come segue:

     -- Siracusa - Ospedale « Umberto I »: UU.SS.LL. nn. 25-26;

     -- Augusta - Ospedale « Muscatello »: UU.SS.LL. nn. 27-28.

     L'Assessore regionale per la sanità, valutate le effettive possibilità operative delle altre unità sanitarie locali, non individuate con il decreto del 15 dicembre 1981, sentito il parere della Commissione legislativa della sanità, può procedere alla modifica del decreto stesso per l'inclusione di ulteriori presidi per l'accertamento ed il trattamento degli stati di tossicodipendenza, ai sensi del citato D.M. 7 agosto 1980.

     Nella prima fase di attuazione del presente piano, in attesa della determinazione delle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. ove hanno sede i presidi ospedalieri già individuati con il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 15 dicembre 1981 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 1981) e con la previsione modificativa di cui sopra - ai quali servizi devono essere affidati anche i compiti di accertamento e trattamento degli stati di tossicodipendenza ai sensi dell'art. 1 del D.M. 7 agosto 1980 - sono ampliate delle seguenti figure:

 

     -- 1 medico psichiatra;

     -- 4 psicologi;

     -- 1 sociologo;

     -- 3 assistenti sociali;

     -- 2 infermieri professionali.

     In considerazione della particolare incidenza epidemiologica e dell'elevato numero di prestazioni effettuate, le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. nn. 58, 61 e 34 sono invece complessivamente ampliate nella misura seguente:

 

     -- 2 medici psichiatri, di cui uno aiuto;

     -- 1 sociologo; .

     -- 6 psicologi, di cui uno coadiutore;

     -- 4 assistenti sociali;

     -- 4 infermieri professionali.

     Il personale di cui al precedente comma, nella misura massima del 50 % delle figure professionali individuate, dev'essere assegnato dalle competenti UU.SS.LL. ai servizi di neurologia, rispettivamente operanti presso: l'Ospedale « Civico e Benfratelli » di Palermo, l'Ospedale « Villa Sofia » di Palermo e l'Ospedale « Garibaldi » di Catania.

     Le UU.SS.LL., in cui le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale vengono ampliate ai sensi dei precedenti commi, sono tenute a costituire all'interno degli stessi i centri di accoglienza e di orientamento rivolti ai tossicodipendenti, agli alcolisti, alle loro famiglie ed alle persone comunque interessate al problema della dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

     I centri di accoglienza ed orientamento assolvono ai seguenti compiti:

     a) progettare ed eseguire, in forma diretta o mediata, interventi di prevenzione su gruppi a rischio o su comunità;

     b) svolgere indagini sulla situazione rappresentata dal portatore delle domande di aiuto o di consulenza, sia esso tossicodipendente, alcolista, genitore, amico, coniuge, datore o collega di lavoro, insegnante;

     c) seguire, con il supporto dei servizi dell'unità sanitaria locale, anche la routine clinica e di laboratorio necessaria a stabilire il fabbisogno di un medicinale o della disintossicazione;           d) elaborare un progetto di intervento

     e) curare il raccordo con le prestazioni effettuate dagli altri servizi;

     f) realizzare interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;

     g) realizzare attività sul sistema psicologico di cui la persona in difficoltà fa parte, attraverso gruppi di genitori, di coetanei, di compagni di scuola, di insegnanti.

     I compiti dei centri di accoglienza e di orientamento devono essere assicurati dalle UU.SS.LL. suddette all'interno delle proprie strutture.

     I centri di accoglienza e di orientamento assolvono altresì ai seguenti compiti di secondo livello:

     a) favorire l'inserimento del tossicodipendente nelle comunità terapeutiche;

     b) svolgere programmi strutturati di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo definiti presso i servizi territoriali di tutela della salute mentale;

     c) indirizzare il tossicodipendente verso iniziative di formazione professionale e di recupero lavorativo;

     d) seguire il tossicodipendente in caso di ricovero presso altri servizi ospedalieri per le eventuali patologie intercorrenti.

     L'Assessore regionale per la sanità, su proposta delle restanti UU.SS.LL. interessate può concedere, previa convenzione - sentito il parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze - ove queste non siano in grado di provvedervi, l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite alle UU.SS.LL. come compiti dei centri di accoglienza, ad uno o più enti ausiliari.

     Per quanto riguarda il personale e le attrezzature dei laboratori di analisi, vengono distinte due differenti categorie.

     Della prima categoria fanno parte i laboratori degli ospedali delle UU.SS.LL. individuate, in grado di effettuare accertamenti semi- quantitativi delle sostanze stupefacenti. Tali laboratori, previa valutazione dell'Assessore regionale per la sanità (che dovrà tenere conto delle effettive necessità) potranno essere dotati, oltre che di attrezzature per la cromatografia, di spettrofotometro computerizzato per determinazioni immuno-enzimatiche.

     Della seconda categoria fanno parte i laboratori delle UU.SS.LL. ove hanno sede gli ospedali Civico e Villa Sofia di Palermo, Garibaldi di Catania, Regina Margherita di Messina e Umberto I di Siracusa. Tali laboratori sono tenuti ad eseguire accertamenti quantitativi e qualitativi e devono essere dotati, se sprovvisti, anche di apparecchio per cromatografia liquida (HLPC) e per gascromatografia (GLC).

     I laboratori di entrambe le categorie suindicate sono tenuti ad effettuare anche il monitoraggio dei farmaci.

     I laboratori compresi nella seconda categoria sono altresì tenuti a fornire consulenze alle strutture sanitarie che lo richiedono e che necessitano di accertamenti più sofisticati.

     Potrà anche provvedersi, ove occorra, per comprovate esigenze, previo parere della Commissione legislativa della sanità, all'ampliamento degli organici dei laboratori delle UU.SS.LL. sedi dei presidi ospedalieri già individuati con il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 15 dicembre 1981 e con la previsione modificativa del presente piano.

     B) L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6, assicura il coordinato utilizzo dei presidi sanitari dell'unità sanitaria locale per l'effettuazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

     L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, nell'ambito dei compiti di coordinamento che gli sono attribuiti, ed avendo riguardo alle particolari esigenze di articolazione degli interventi, stabilisce le modalità organizzative per garantire:

     a) l'effettuazione da parte di ciascuno dei servizi degli interventi sanitari e sociali di competenza, secondo quanto indicato nel precedente punto A;

     b) forme di collegamento fra i servizi di cui al punto A, tali da consentire l'elaborazione di complessivi piani individuali di trattamento terapeutico e riabilitativo del tossicodipendente e la loro verifica.

     Inoltre, l'ufficio di direzione, anche tramite i servizi dell'unità sanitaria locale, assicura:

     -- la promozione e l'organizzazione di iniziative nel campo dell'informazione ed educazione sanitaria della popolazione e dei giovani in particolare;

     -- la profilassi igienico-sanitaria nei confronti dei rischi della patologia da tossicodipendenza, anche attraverso l'informazione periodica sulle caratteristiche delle sostanze presenti sul mercato illegale;

     -- la raccolta ed elaborazione di dati e notizie statistiche semestrali sull'andamento locale del fenomeno per l'invio all'Osservatorio epidemiologico ed all'Assessorato regionale della sanità;

     -- il coordinamento con l'attività di enti ed organizzazioni private e di volontariato che operano nel settore.

     In relazione a particolari esigenze di intervento, determinate dalla rilevante consistenza del fenomeno e con l'obiettivo di assicurare un più adeguato coordinamento degli interventi dei servizi sanitari e sociali ai diversi livelli locali, l'ufficio di direzione si avvale della collaborazione di operatori inseriti nei presidi dell'unità sanitaria locale (medici, assistenti sociali, sociologi, psicologi) nonché di educatori, di genitori e di volontari. L'individuazione dev'essere nominativa e comprendere il tempo da dedicare all'attività specifica da parte di ogni operatore in misura, per il personale comunque dipendente, adeguata alle necessità di ogni unità sanitaria locale.

 

 

Enti ausiliari e volontariato

 

Enti ausiliari

 

A) Finalità.

     L'attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, come enti ausiliari, ad integrazione degli interventi direttamente attuati dalle strutture del servizio sanitario nazionale, deve rispondere ai requisiti previsti dal presente piano.

     L'Assessore regionale per la sanità può riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell'art. 94 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, le seguenti strutture pubbliche e private:

     a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria, nonché la prevenzione ed il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento

     b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine alle tossicodipendenze;

     c) cooperative di servizi costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e della riabilitazione di ogni categoria di emarginati.

     Gli enti, le associazioni e le cooperative di cui sopra, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal presente piano, devono espressamente risultare costituiti senza scopo di lucro.

 

B) Interventi.

     Gli enti ausiliari suindicati, nell'ambito delle attività di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti tossicodipendenti, attuano in particolare i seguenti interventi:

     1) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati

     2) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel mondo del lavoro;

     3) soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali;

     4) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;

     5) soggiorni destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitari;

     6) iniziative di volontariato autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge;

     7) interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;

     8) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio.

C) Albo regionale degli enti ausiliari.

     Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui sopra, che intendono ottenere il riconoscimento delle attività di prevenzione e riabilitazione di cui alla presente legge, devono inoltrare, tramite l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno, sede, all'Assessorato regionale della sanità, la domanda di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari istituito presso l'Assessorato medesimo.

     La domanda dovrà comprovare il possesso, oltre che dei requisiti di cui alla successiva lett. D), anche dell'assenza di scopo di lucro. Essa dev'essere corredata:

     a) di un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare con la specificazione dei metodi adottati;

     b) del piano di finanziamento annuale;

     c) dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti e del rapporto che li lega all'ente ausiliario;

     d) dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

     e) dell'elenco nominativo degli eventuali soggetti già assistiti con l'indicazione dei risultati conseguiti;

     f) del parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari viene disposta con decreto, dall'Assessore regionale per la sanità, su conforme proposta della consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

 

D) Requisiti degli enti ausiliari.

     Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale di cui alla precedente lett. C), gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) costituzione, a norma delle leggi vigenti, a seconda della natura giuridica di ciascun ente;

     2) finalità istituzionali, risultanti dalla legge o dall'atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nella precedente lett. A);

     3) locali, attrezzature e dotazioni di personale adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, con indicazione nominativa di eventuali volontari.

 

E) Convenzioni.

     L'esercizio delle attività di prevenzione e di riabilitazione di soggetti tossicodipendenti da parte degli enti ausiliari di cui al presente piano è regolato da apposite convenzioni da stipularsi con l'Assessore regionale per la sanità.

     L'Assessore regionale per la sanità, su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, adotta, con decreto, lo schema tipo di convenzione, sulla base di quello approvato dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 94 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

     Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri, dovrà contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità del presente piano, nonché prevedere la risoluzione in caso di inadempienza e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.

     Lo schema di convenzione dovrà prevedere la possibilità di utilizzare, fra gli operatori degli enti ausiliari, anche ex tossicodipendenti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini allo svolgimento di attività di prevenzione e riabilitazione.

 

F) Volontariato.

     Fermo restando che nessuna delega di responsabilità o di competenza può essere attribuita al « volontariato », le UU.SS.LL., accertata l'idoneità ed il possesso di specifici requisiti ed attitudini, possono avvalersi delle attività delle associazioni di volontariato, costituite nei modi e nelle forme previste dall'art. 45 della L. 23 dicembre 1978, n. 883, che intendono collaborare alle attività dei servizi socio-sanitari pubblici e convenzionati nel campo specifico della prevenzione, della terapia e della riabilitazione dalle tossicodipendenze.

     E' altresì ammessa la frequenza (ai sensi dell'art. 93 della L. 22 dicembre 1975, n. 685) di singoli volontari presso i servizi sulla base di richiesta del responsabile del servizio medesimo e dell'autorizzazione dell'unità sanitaria locale.

     In nessun caso e con nessuna modalità possono essere retribuite le attività di volontariato prestate, sia in forma associativa, che individuale.

     L'utilizzazione dei volontari da parte dei servizi convenzionati è subordinata all'indicazione nominativa dei medesimi nell'atto di convenzione.

     Il Presidente della Regione pone in essere ogni iniziativa idonea a consentire l'utilizzazione di obiettori di coscienza ammessi al servizio civile, da utilizzare nelle attività di volontariato con finalità di aiuto, di assistenza e risocializzazione dei tossicodipendenti.

 

G) Comunità terapeutiche.

     Fra gli interventi che tendono ad allontanare il tossicodipendente dal suo ambiente per favorire la costruzione di una nuova identità, la Regione siciliana promuove, in particolar modo, tra le attività degli enti ausiliari, la costituzione e la attività di comunità terapeutiche residenziali all'interno delle quali si realizzi il completo cambiamento di vita, l'astinenza dalla droga, l'eliminazione del comportamento antisociale, la acquisizione di atteggiamenti e valori positivi.

     Ai fini dell'eventuale convenzionamento con la Regione, ai sensi del precedente punto E), le comunità terapeutiche devono fondare la propria attività su programmi terapeutici articolati sulla base di modalità operative che dovranno essere determinate dalla Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

     La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze dovrà, in particolare, individuare le tipologie organizzative (personale, ambiente, capienza, modalità di ammissione, tempi di ospitalità, interventi, dimissioni, eccetera).

     Al fine di favorire la costituzione di comunità terapeutiche residenziali aventi le caratteristiche richieste dal presente piano, I'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli enti ausiliari richiedenti, già iscritti all'albo, un contributo una tantum, non superiore a lire 250 milioni, per le spese di primo impianto delle comunità stesse (acquisto immobili e terreni, attrezzature, arredamenti, ecc.).

     Il predetto contributo viene concesso dall'Assessore con decreto, sulla base di dettagliata proposta dell'unità sanitaria locale competente per territorio e su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

     L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è tenuto a vigilare sul corretto impiego della somma assegnata finalizzata alla sollecita realizzazione della comunità terapeutica.

     L'ente ausiliario che ha ottenuto il contributo è tenuto a presentare, entro e non oltre un anno dalla data di riscossione, apposita relazione sull'intero impiego dei fondi assegnati - convalidata dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale - corredata della documentazione comprovante il corretto utilizzo degli stessi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla revoca dell'intero contributo concesso o al recupero della parte non fruttuosamente impiegata.

     Altresì, al fine di favorire la costituzione delle comunità terapeutiche di cui al presente paragrafo, i competenti Assessorati regionali, gli enti locali e l'Ente di sviluppo agricolo favoriscono l'utilizzazione gratuita di immobili ed aree demaniali o patrimoniali (urbane ed agricole).

     Nelle more della creazione di un adeguato numero di comunità terapeutiche in Sicilia, ed anche successivamente, per i casi in cui sia ritenuto utile da parte del competente servizio delle UU.SS.LL., a fini terapeutici, un più marcato allontanamento del tossicodipendente dal suo ambiente, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a procedere, su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, al convenzionamento con le comunità terapeutiche operanti nel territorio nazionale, scelte in considerazione della validità dei sistemi terapeutici adottati e dei risultati ottenuti, ai fini del recupero dei tossicodipendenti.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad assumere il pagamento delle spese di assistenza e di soggiorno presso le comunità terapeutiche convenzionate in favore di persone che, allo scopo di sottrarsi alla condizione di tossicodipendenza, ne facciano richiesta dopo avere intrapreso idoneo trattamento di disintossicazione presso gli appositi presidi sanitari delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

     Il beneficio di cui al comma precedente è esteso anche alle persone che siano state sottoposte a trattamento di disintossicazione durante il periodo di detenzione in istituti di pena.

     La richiesta degli interessati, tendente ad ottenere il beneficio di cui ai precedenti commi, dev'essere indirizzata, per il tramite dell'unità sanitaria locale competente, o dell'istituto di pena presso cui sono stati detenuti, all'Assessore regionale per la sanità e dev'essere corredata:

     1) del consento dell'esercente la patria potestà nei casi previsti dalla legge;

     2) dell'indicazione della comunità terapeutica prescelta fra quelle convenzionate e che assicura la disponibilità di posto;

     3) di una relazione del competente servizio dell'U.S.L. o dell'istituto di pena che ha eseguito il trattamento di disintossicazione, con l'indicazione della terapia praticata, degli opportuni elementi di informazione sulla psicologia del soggetto, nonché della previsione della data di cessazione del trattamento di disintossicazione o di dimissione.

     L'unità sanitaria locale competente, o l'istituto di pena, devono far pervenire all'Assessorato regionale della sanità le richieste degli interessati almeno dieci giorni prima della cessazione del trattamento di disintossicazione o della dimissione, al fine di consentire il passaggio immediato dell'interessato dalla fase terapeutica alla fase di riabilitazione.

     Il dirigente coordinatore del competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale della sanità o altro componente del gruppo da lui delegato, non appena ricevuta la richiesta dell'interessato, attua, ove possibile d'intesa con lo stesso o con la famiglia, iniziative necessarie ad assicurare l'accoglienza in comunità terapeutica, al fine di assicurare l'accoglienza stessa in tempestiva coincidenza con la data di cessazione del trattamento di disintossicazione o di dimissione.

     Sulla base dell'assicurazione, anche telegrafica, dell'accoglienza da parte della comunità terapeutica, il direttore regionale della I direzione dell'Assessorato regionale della sanità o, su sua delega, il dirigente coordinatore del predetto gruppo di lavoro della stessa I direzione, previo parere dell'Ispettorato regionale sanitario, adotta il provvedimento di impegno di un acconto pari all'ammontare della spesa per i primi tre mesi di soggiorno presso la comunità terapeutica prescelta, calcolato in base alla retta giornaliera prevista nella relativa convenzione, secondo quanto indicato al n. 5) del penultimo comma del presente punto G) dandone comunicazione all'amministrazione della comunità terapeutica interessata mediante lettera impegnativa ed all'Assessore regionale per la sanità.

     Entro tre mesi dalla data del provvedimento di cui sopra, l'Assessore regionale per la sanità adotta, previo accertamento della continuità del soggiorno dell'interessato nella comunità terapeutica che, a tal fine, deve darne comunicazione, il provvedimento definitivo di assunzione della spesa per il pagamento delle somme dovute alla comunità terapeutica stessa sulla base di contabilità semestrale.

     L'ammissione al beneficio di cui sopra è disposta dall'Assessore regionale per la sanità per un periodo di durata comunque non superiore a due anni.

     Con le amministrazioni delle comunità predette l'Assessore regionale per la sanità stipula le apposite convenzioni, nelle quali devono essere contenute le seguenti clausole:

     1) la disponibilità della comunità terapeutica ad accogliere tempestivamente, previa intesa anche telegrafica circa la data di- inizio dell'accoglienza, le persone ammesse al beneficio di cui trattasi:

     2) l'entità della retta giornaliera di soggiorno, determinata dalla comunità terapeutica convenzionata, e la previsione di durata del. soggiorno stesso;

     3) l'accettazione da parte della comunità terapeutica. convenzionata della vigente normativa regionale concernente le modalità di pagamento delle somme dovute

     4) l'impegno per l'Assessore regionale per la sanità di corrispondere gli importi dovuti sulla base di contabilità semestrale inviata dalla comunità terapeutica convenzionata;

     5) l'impegno dell'Assessorato regionale della sanità al versamento, in favore della comunità terapeutica convenzionata, di una somma in acconto pari all'ammontare della spesa di soggiorno per i primi tre mesi da corrispondere all'inizio della accoglienza e contestuale impegno della stessa comunità alla restituzione delle somme eventualmente non utilizzate per mancato o incompleto soggiorno;

     6) l'impegno della comunità terapeutica convenzionata a riferire per iscritto, ogni due, sull'andamento dei soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, con relazioni da inviare all'Assessorato regionale della sanità, alla famiglia interessata ed alla unità sanitaria locale competente per territorio;

     7) ogni altra clausola convenzionale non in contrasto con quelle previste ai numeri precedenti che sia eventualmente concordata al fine di agevolare il rapporto di collaborazione tra l'Assessorato regionale della sanità, le comunità terapeutiche convenzionate e le famiglie dei soggetti ammessi al beneficio in argomento.

     L'Assessore regionale per la sanità pubblica l'elenco, soggetto ad aggiornamento, delle comunità terapeutiche convenzionate.

 

H) Inserimento lavorativo.

     Alle imprese artigiane, alle cooperative, alle aziende. che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualità di apprendista o di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente o un ex alcolista che ha portato a termine, positivamente, da almeno tre mesi, un progetto di riabilitazione presso una comunità terapeutica convenzionata con la Regione, è concesso dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per un periodo di tre anni, un contributo annuo di lire tre milioni.