§ 5.1.108 - L.R. 15 maggio 1991, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:15/05/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche alla riscossione volontaria delle [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, le parole: «e comunque per un periodo non superiore ad anni due dall'entrata in vigore della presente legge» sono [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      1. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      1. All'articolo 50 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito il ruolo tecnico delle finanze e del credito, con le seguenti qualifiche:
Art. 12.      1. Il direttore regionale tecnico, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, esercita le funzioni del direttore regionale previste dall'articolo 12 della legge regionale [...]
Art. 13.      1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico delle finanze e del credito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per l'accesso alle corrispondenti qualifiche del ruolo [...]
Art. 14.      1. Nella prima applicazione della presente legge il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica di direttore regionale, di dirigente superiore, di dirigente, di assistente, o [...]
Art. 15.      1. La dotazione organica del personale amministrativo della Direzione regionale delle finanze e del credito è stabilita in conformità all`annessa tabella B.
Art. 16.      1. Al fine di consentire la qualificazione e l'aggiornamento del personale del ruolo tecnico di cui all'articolo 11, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il [...]
Art. 17.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari per l'esercizio finanziario in corso a lire 37.000 milioni, di cui lire 35.000 milioni per le finalità dell'articolo 1 e lire [...]
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1991.


§ 5.1.108 - L.R. 15 maggio 1991, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al riordino dell'Amministrazione finanziaria regionale.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

CAPO I

  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     4. Alla liquidazione ed al erogazione dell'indennità di cui al comma 2 provvede il concessionario od il commissario governativo entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto al rimborso della relativa spesa da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di dettagliato e documentato rendiconto. A tali fini, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad anticipare al concessionario od al commissario governativo, su richiesta degli stessi, le somme occorrenti in base alle liquidazioni effettuate in relazione alle domande presentate, con compensazione in sede di rimborso della spesa effettivamente sostenuta.

     5. Coloro che si sono avvalsi dei benefici del presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di concessionari o di commissari governativi incaricati del servizio di riscossione in Sicilia.

     6. Per il primo periodo di gestione di cui agli articoli 31 e 34 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è fatto divieto al concessionario od al commissario governativo di procedere a nuove assunzioni ordinarie di personale, ad eccezione delle unità di personale occorrenti per l'esercizio delle mansioni di messo notificatore e di ufficiale di riscossione, adibite esclusivamente a tali funzioni, nei limiti delle unità di personale per qualunque causa cessate dal servizio.

     7. Il concessionario od il commissario governativo è tenuto ad adibire le unità di personale cui viene corrisposta la media-compensi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli ufficiali di riscossione alle mansioni relative a detta qualifica, salvi i casi di documentata specifica invalidità. E' fatto corrispondentemente obbligo al personale che percepisce la predetta media-compensi di svolgere le mansioni di ufficiale di riscossione, salvi i casi di documentata specifica invalidità.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche alla riscossione volontaria delle altre entrate di pertinenza degli enti di cui al comma 2 dello stesso articolo 69 e degli altri enti pubblici regionali che si avvalgono del servizio di riscossione, nei casi in cui il relativo importo sia inferiore a lire 20.000.

     2. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione coattiva delle suddette entrate di importo inferiore a lire 20.000.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, le parole: «e comunque per un periodo non superiore ad anni due dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

     2. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 50 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

CAPO II

Riordino dell'Amministrazione finanziaria regionale

 

     Art. 11.

     1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito il ruolo tecnico delle finanze e del credito, con le seguenti qualifiche:

     a) direttore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;

     b) dirigente superiore tecnico, equiparato a dirigente superiore;

     c) dirigente superiore tecnico - responsabile di E.D.P., equiparato a dirigente superiore;

     d) dirigente tecnico, equiparato a dirigente;

     e) dirigente tecnico - analista/programmatore, equiparato a dirigente;

     f) assistente tecnico, equiparato ad assistente;

     g) assistente tecnico - sistemista, equiparato ad assistente.

     2. L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nell'annessa tabella A.

 

     Art. 12.

     1. Il direttore regionale tecnico, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, esercita le funzioni del direttore regionale previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.

     2. Il dirigente superiore tecnico esercita, nell'ambito della direzione, le funzioni di dirigente superiore previste dall'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche.

     3. Il dirigente tecnico esercita, nell'ambito della Direzione, le funzioni del dirigente previste dall'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

     4. L'assistente tecnico collabora con il dirigente tecnico ed esercita, nell'ambito della Direzione, le funzioni dell'assistente previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 marzo lg 71, n. 7 e successive modifiche.

 

     Art. 13.

     1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico delle finanze e del credito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per l'accesso alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo regionale.

     2. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico possono partecipare cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed economiche, in scienze bancarie, o di diplomi di laurea equipollenti. Per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico-analista/programmatore è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica od in matematica con indirizzo informatico.

     3. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico possono partecipare cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado. Per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico- sistemista è richiesto il possesso del diploma di scuola media di secondo grado ad indirizzo informatico.

 

     Art. 14.

     1. Nella prima applicazione della presente legge il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica di direttore regionale, di dirigente superiore, di dirigente, di assistente, o qualifiche equiparate, in servizio presso la Direzione regionale delle finanze e del credito alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico di cui all articolo 11, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.

 

     Art. 15.

     1. La dotazione organica del personale amministrativo della Direzione regionale delle finanze e del credito è stabilita in conformità all`annessa tabella B.

 

     Art. 16.

     1. Al fine di consentire la qualificazione e l'aggiornamento del personale del ruolo tecnico di cui all'articolo 11, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, c autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti universitari o scuole di specializzazione postuniversitaria operanti in Sicilia, per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di perfezionamento.

     2. La frequenza ai corsi di specializzazione è obbligatoria per il personale di nuova assunzione con qualifica di dirigente o assistente. ed il favorevole esito dell'esame finale di idoneità è valutato ai fini del superamento del periodo di tirocinio.

     3. La spesa derivante dal presente articolo, valutata in lire 20 milioni, è posta a carico del capitolo 10612 del bilancio della Regione.

 

     Art. 17.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari per l'esercizio finanziario in corso a lire 37.000 milioni, di cui lire 35.000 milioni per le finalità dell'articolo 1 e lire 2.000 milioni per le finalità dell'articolo 8, si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Gli oneri predetti e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, pari a lire 45.000 milioni per le finalità dell'articolo 3 e a lire 2.700 milioni per le finalità dell'articolo 14, comma 2, entrambi a carico dell'esercizio 1992, nonché quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 da determinare dall'anno 1992 a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività e di interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1991.

 

 

                                 TABELLA A

 

                               RUOLO TECNICO

Q U A L I F I C H E                                         UNITA'

 

     - Direttore regionale tecnico ............................ 1

     - Dirigente superiore tecnico ............................14

     - Dirigente superiore tecnico-responsabile E.D.P ......... 1

     - Dirigente tecnico ......................................43

     - Dirigente tecnico-analista/programmatore ............... 3

     - Assistente tecnico .....................................58

     - Assistente tecnico-sistemista .......................... 3

                                                              ---

                      Totale ................................ 123

 

                                 TABELLA B

                           RUOLO AMMINISTRATIVO

Q U A L I F I C H E                                         UNITA'

 

     - Stenodattilografo .....................................  2

     - Operatore archivista .................................. 27

     - Dattilografo .......................................... 18

     - Agente tecnico-operatore meccanografico ...............  5

     - Commesso .............................................. 10

                                                              ---

                      Totale ................................  62

 

 

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[1] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[2] Comma abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[2] Comma abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[2] Comma abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[1] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[1] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[1] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.