§ 5.1.103 - L.R. 29 dicembre 1989, n. 19.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:29/12/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio della Regione [...]
Art. 2.      1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1991.
Art. 3.      1. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di assicurare, in via provvisoria, [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.


§ 5.1.103 - L.R. 29 dicembre 1989, n. 19.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).

(G.U.R. n. 62 del 30 dicembre 1989).

 

 

Titolo I

Esercizio provvisorio

 

Art. 1.

     1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale, con esclusione degli stanziamenti dei capitoli: 19011, 42402, 42452, 42469, 48615, 48618, 48619, 55706, 55929, 55930, 56820, 56821, 56824, 82602, 82955.

 

 

Titolo II

  Norme urgenti per l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) ed in materia di

entrate

 

     Art. 2.

     1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 3.

     1. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di assicurare, in via provvisoria, la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, provvede direttamente alla nomina, con effetto dal 1° gennaio 1990 e per la durata di mesi tre, prorogabile, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per ciascuno degli ambiti territoriali appresso indicati, del commissario governativo previsto dagli articoli 24 e seguenti del suddetto decreto, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettere a e d del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche, le speciali sezioni autonome degli istituti ed aziende di credito previsti dalle lettere a e d dell'articolo S citato, nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, che ne facciano domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli ambiti territoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono determinati in numero di nove, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei relativi sportelli è così stabilito: provincia di Agrigento 20; provincia di Caltanissetta 9; provincia di Catania 27; provincia di Enna 9; provincia di Messina 23; provincia di Palermo 28; provincia di Ragusa 9; provincia di Siracusa 13; provincia di Trapani 15.

     3. Le commissioni, i compensi ed i rimborsi di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, comprensivi degli oneri relativi ai locali ed agli arredi necessari per l'adempimento del servizio di riscossione e di ogni altra spesa di gestione, sono così determinati:

     a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

     b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

     c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quelli stabiliti nella lettera b;

     d) i rimborsi delle spese delle procedure esecutive e gli interessi semestrali di mora sono determinati nella misura stabilita ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     4. E' fatto divieto al Commissario governativo di procedere a nuove assunzioni di personale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.