§ 4.2.119 - L.R. 8 novembre 1988, n. 42.
Ripianamento della situazione debitoria dell'Ente acquedotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/11/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Per provvedere all'occorrente integrazione del fabbisogno finanziario dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), fin quando non sarà determinato il nuovo ruolo dell'ente nell'ambito della [...]
Art. 2.      1. Per provvedere alle occorrenze per la manutenzione e per le forniture indispensabili ad assicurare la erogazione idrica negli anni 1988 e 1989, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è [...]
Art. 3.      1. Per l'integrale ripianamento della situazione debitoria dell'E.A.S., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo ente un'anticipazione fino all'ammontare massimo di lire [...]
Art. 4.      1. Per le finalità dell'art. 3, comma 1, è autorizzato l'aumento di pari importo dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1988 dall'articolo 33 della legge regionale 26 marzo 1988. n. 5.
Art. 5.      1. L'Assessore regionale per gli enti locali nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo da ogni diffida, commissari ad acta presso le amministrazioni [...]
Art. 6.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge competono all'E.A.S. le spese tecniche previste dall'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
Art. 7.      1. All'onere di lire 45.000 milioni di cui agli articoli 1 e 2 e all'onere di lire 1.604 milioni per interessi e spese di ammortamento del prestito di cui all'articolo 4 a carico dell'esercizio [...]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.119 - L.R. 8 novembre 1988, n. 42.

Ripianamento della situazione debitoria dell'Ente acquedotti siciliani.

(G.U.R. n. 50 del 19 novembre 1988).

 

Art. 1.

     1. Per provvedere all'occorrente integrazione del fabbisogno finanziario dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), fin quando non sarà determinato il nuovo ruolo dell'ente nell'ambito della revisione della disciplina delle acque in Sicilia, e comunque non oltre l'anno 1990, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere annualmente all'ente un contributo straordinario di ammontare non superiore alla spesa per le spettanze del personale in quiescenza e di quello in servizio alla data del 30 giugno 1988.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo sarà determinato sulla base del bilancio di previsione dell'Ente [1].

     3. Per l'esercizio finanziario 1988 la misura del contributo di cui al comma 1 è determinata in lire 36.000 milioni.

     4. Per gli esercizi successivi l'entità del contributo stesso sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. Per provvedere alle occorrenze per la manutenzione e per le forniture indispensabili ad assicurare la erogazione idrica negli anni 1988 e 1989, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'E.A.S. un contributo straordinario complessivo di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 3.

     1. Per l'integrale ripianamento della situazione debitoria dell'E.A.S., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo ente un'anticipazione fino all'ammontare massimo di lire 68.000 milioni.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1 sarà disposta dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle oggettive necessità di pagamento su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che provvederà a determinare l'importo previa certificazione dei debiti sottoscritta dal presidente dell'E.A.S. e dal collegio dei revisori.

     3. L'importo dell'anticipazione concessa, maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo del due per cento, sarà rimborsato dall'E.A.S. in venti annualità al netto dei versamenti delle somme recuperate a norma dell'articolo 5, che dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla riscossione delle somme stesse. L'ammortamento decorrerà a partire dall'anno 1991.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità dell'art. 3, comma 1, è autorizzato l'aumento di pari importo dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1988 dall'articolo 33 della legge regionale 26 marzo 1988. n. 5.

 

     Art. 5.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo da ogni diffida, commissari ad acta presso le amministrazioni comunali, i consorzi e gli enti territoriali debitori nei confronti dell'E.A.S., al fine di accertare l'entità dei debiti e di provvedere al versamento in favore dell'E.A.S. medesimo delle somme riconosciute dovute con sentenza passata in giudicato.

     2. L'E.A.S. è tenuto a versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle somme di cui al comma 1, l'importo corrispondente a favore della Regione.

 

     Art. 6.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge competono all'E.A.S. le spese tecniche previste dall'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 7.

     1. All'onere di lire 45.000 milioni di cui agli articoli 1 e 2 e all'onere di lire 1.604 milioni per interessi e spese di ammortamento del prestito di cui all'articolo 4 a carico dell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. Gli oneri predetti e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, valutati in lire 45.112 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 9.112 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e in lire 17.232 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1998, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 16 L.R. 7 giugno 1994, n. 19.