§ 2.11.161 - L.R. 9 ottobre 1998, n. 26.
Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:09/10/1998
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei [...]
Art. 10.      1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate [...]
Art. 11.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che [...]
Art. 12. 
Art. 13.      1. La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, [...]
Art. 14.      1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 'Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana' è elevato a [...]
Art. 15.      1.
Art. 16.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite
Art. 17.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione


§ 2.11.161 - L.R. 9 ottobre 1998, n. 26.

Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.

(G.U.R. 14 ottobre 1998, n. 52).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9.

     1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.

 

     Art. 10.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

 

     Art. 11.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

 

     Art. 12. [9]

 

     Art. 13.

     1. La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche.

     2. L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.

     3. Le finalità ed il funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

     5. L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'istituto.

 

     Art. 14.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 'Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana' è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 15.

     1. [10].

     1 bis. Ulteriori contributi possono essere concessi al quarto polo universitario siciliano di Enna [11].

     1 ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo [12].

     1 quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 [13].

     2. [14].

 

     Art. 16.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite:

     articolo 3 - lire 250 milioni;

     articolo 4 - lire 250 milioni;

     articolo 5 - lire 20 milioni;

     articolo 8 - lire 30 milioni;

     articolo 9 - lire 20 milioni;

     articolo 10 - lire 100 milioni;

     articolo 11 - lire 80 milioni;

     articolo 13 - lire 250 milioni;

     articolo 14 - lire 200 milioni;

     articolo 15 - lire 15.000 milioni.

     2. All'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:

     capitolo 37971 lire 500 milioni;

     capitolo 38360 lire 500 milioni;

     capitolo 38371 lire 100 milioni;

     capitolo 47653 lire 100 milioni.

     3. Per gli anni successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     4. Alla spesa derivante dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del bilancio della Regione.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[3] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[4] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[6] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[7] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[8] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[9] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[10] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[11] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[12] Comma aggiunto dall’art. 52 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[13] Comma aggiunto dall’art. 52 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[14] Comma abrogato dall’art. 66 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.