§ 2.1.105 - L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Riforma dell'ordinamento del personale della provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/08/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Fonti normative.
Art. 2.  Privatizzazione.
Art. 3.  Compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
Art. 5.  Contratti collettivi.
Art. 6.  (Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva).
Art. 7.  Procedimento di contrattazione.
Art. 8.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  Dotazioni organiche.
Art. 10 ter.  (Blocco assunzioni di personale)
Art. 11.  Accesso all'impiego dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
Art. 12.  Modalità di accesso all'impiego.
Art. 13.  Mobilità, comandi e trasferimenti.
Art. 13 bis. 
Art. 14.  Incompatibilità e cumulo di impieghi.
Art. 15.  Codice degli obblighi di servizio e di comportamento.
Art. 15 bis.  (Meriti particolari).
Art. 16.  Pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 17.  Sanzioni disciplinari.
Art. 18.  Partecipazione sindacale.
Art. 19.  Tentativo di conciliazione.
Art. 20.  Trattamento giuridico ed economico del personale provinciale del corpo forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 20 bis.  (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto)
Art. 20 ter.  (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per il personale dei comuni e della comunità comprensoriali).
Art. 21.  Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio.
Art. 22.  Assunzione personale ANAS.
Art. 23.  Norma transitoria per la nomina di dirigenti.
Art. 23 bis.  (Norma transitoria sull’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva).
Art. 24.  Denominazione della ripartizione del personale.
Art. 25.  Integrazione della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, concernente "Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali".
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  (Norme transitorie).
Art. 28.  Abrogazione di norme.


§ 2.1.105 - L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Riforma dell'ordinamento del personale della provincia.

(B.U. 22 agosto 1995, n. 38).

 

Titolo I

FONTI FORMATIVE E PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

 

     Art. 1. Fonti normative.

     1. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

     a) le responsabilità giuridiche;

     b) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

     c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici compresa la determinazione degli orari di servizio;

     d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

     e) i ruoli e le dotazioni organiche;

     f) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento della relativa attività professionale;

     g) la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

 

          Art. 2. Privatizzazione.

     1. I rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge o derivanti dalle fonti normative previste dalla stessa. Eventuali disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline dei rapporti di lavoro del personale sopra indicato possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva ai sensi della presente legge e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario. [1]

     1-bis. La presente legge si applica anche al personale del servizio sanitario, in quanto compatibile [2] .

     2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma primo sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel capo II del titolo II della presente legge. I contratti individuali devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispetti contratti collettivi.

     3. In deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. La temporanea assegnazione di mansioni superiori avviene con provvedimento motivato secondo criteri, procedure e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e per un periodo non eccedente i tre mesi o per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.

     4. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito di personale degli enti di cui al comma primo a società o enti privati per effetto di norme di legge, di regolamento o di convenzione, che attribuiscono agli stessi le funzioni o parte delle funzioni esercitate dagli enti di appartenenza.

     5. Le determinazioni per l'organizzazione interna degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione del personale con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tenuto conto della normativa provinciale sulla dirigenza e sulla struttura dirigenziale. [3]

 

Titolo II

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE

 

Capo I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

 

          Art. 3. Compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

     1. Gli organi di governo degli enti di cui all'art. 2, comma primo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     2. Nell'ambito dei compiti attribuiti ai direttori spetta la gestione delle relative risorse finanziarie, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

     1. Il comma quarto dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano", è così sostituito:

     "4. Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

     a) il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;

     b) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma quarto;

     c) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive, nonché la transazione delle stesse;

     d) l'approvazione dei capitoli generali dei contratti e dei disciplinari generali per le concessioni provinciali;

     e) la determinazione di tariffe, oneri, rette, assegni, indennità e compensi;

     f) l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;

     g) la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;

     h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma quarto."

     2. L'art. 10 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

     "Art. 10 (Direttore di ripartizione) - 1. Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

     2. Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

     3. Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

     4. Nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna ripartizione della Giunta provinciale, al direttore di ripartizione competono, in particolare, gli adempimenti connessi con la stipulazione di contratti, compresa anche la relativa autorizzazione, nonché la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili.

     5. E' in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione."

     3. Il comma quarto dell'art. 13 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

     "4. Competono al direttore della Ripartizione Personale:

     a) i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;

     b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;

     c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;

     d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale."

 

Capo II

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

 

          Art. 5. Contratti collettivi.

     1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 1.

     2. Il contratto collettivo intercompartimentale è stipulato per tutto il personale della provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata e comprende settori omogenei o affini.

     3. La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si volge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.

     4. Ai fini del contemperamento tra esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.

     5. Nel contratto intercompartimentale viene disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.

     6. In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti di riferimento della contrattazione:

     a) le tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro;

     b) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni rispettivamente la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel periodo contrattuale precedente, tenendo conto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato;

     c) l'orario di lavoro;

     d) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;

     e) il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttività individuale e di gruppo.

     7. I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.

     8. Nell'ambito dei comparti di contrattazione vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale, nonché per la dirigenza medica e veterinaria.

 

          Art. 6. (Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva). [4]

     1. È istituita l’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, di seguito denominata Agenzia, quale organo dell’Amministrazione pubblica per rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti pubblici da essa dipendenti nella contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale. Su richiesta degli enti, l’Agenzia li rappresenta nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali, aventi per oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di tali enti ai sensi della vigente normativa provinciale. L’Agenzia è autorizzata a rappresentare, su richiesta e sulla base di apposito accordo da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale, anche gli altri enti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.

     2. L’Agenzia è rappresentata dal/dalla Presidente o da un/una componente della delegazione contrattante da esso/essa appositamente delegato/delegata. La delegazione dell’Agenzia può essere allargata ai fini della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La Presidente dell’Agenzia e i/le componenti sono nominati/nominate dalla Giunta provinciale per la durata prevista nel programma di contrattazione collettiva e previo confronto con i rappresentanti dei comparti di contrattazione interessati nonché nel rispetto dell’eventuale accordo di rappresentanza di cui al comma 1. Nel corso della vigenza dei contratti l’Agenzia è inoltre competente per risolvere le controversie riguardanti l’interpretazione del relativo contratto e per le necessarie modifiche e integrazioni dello stesso. Il/La Presidente e i/le componenti sono scelti/scelte fra esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e di gestione del personale. L’Agenzia, all’atto dell’insediamento, adotta per l’espletamento delle proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla Giunta provinciale che ne certifica la legittimità [5].

     3. La carica di presidente è incompatibile con cariche pubbliche elettive, con cariche in partiti politici e in organizzazioni sindacali nonché con incarichi direttivi o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero con incarichi di amministratore/amministratrice o dirigente di enti cui si riferisce la contrattazione.

     4. L’Agenzia si attiene nella contrattazione collettiva alle direttive impartite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettando comunque i fondi disponibili per ogni singolo contratto collettivo sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta medesima [6].

     5. Raggiunta l’intesa sull’ipotesi di contratto l’Agenzia la trasmette alla Giunta provinciale entro 20 giorni dalla sottoscrizione, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto, corredata di appositi prospetti in merito al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, quantificando la spesa complessiva sia per l’anno in corso sia per gli anni successivi.

     6. La Giunta provinciale si pronuncia sull’ipotesi di contratto nei successivi 30 giorni, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della delegazione contrattuale, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale ai sensi della vigente normativa provinciale, o fornendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

     7. Al/Alla Presidente dell’Agenzia è attribuita un’indennità di carica, di norma mensile, da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Tale indennità è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per la rispettiva contrattazione nonché per le attività collegate. Gli/Le spetta, inoltre, la rifusione delle spese di viaggio e di missione sostenute per lo svolgimento della relativa attività. L’indennità di carica non può superare il trattamento retributivo spettante a un direttore/una direttrice di ripartizione dell’ottava qualifica funzionale, con sei scatti nel livello retributivo superiore e un’indennità di funzione determinata con il coefficiente 2,2. Nella determinazione di tale indennità la Giunta provinciale tiene conto del periodo di effettivo impegno richiesto nonché dell’eventuale rapporto di lavoro retribuito già in atto presso uno degli enti di cui al comma 1.

     8. Salvo il rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, l’Agenzia svolge i compiti attribuiti in piena autonomia. Essa si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ed altre risorse assegnati dalla Giunta provinciale, nonché della collaborazione del personale assegnato ai servizi provinciali interessati dalla relativa contrattazione collettiva.

 

          Art. 7. Procedimento di contrattazione.

     1. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di contratto, la Giunta provinciale si esprime entro quindici giorni ed autorizza l'eventuale sottoscrizione. [7]

     2. Gli accordi diventano efficaci a partire dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.

 

          Art. 8. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

     1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le previste procedure di contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto ed ha effetto anche sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate nell'accordo medesimo.

 

          Art. 9. (Disposizioni finanziarie). [8]

     1. Il limite di spesa per la contrattazione collettiva è determinato per ciascun anno del bilancio pluriennale con apposita norma della legge finanziaria annuale. In sede di contrattazione collettiva non possono essere assunti impegni comportanti spese che eccedano, per ogni singolo anno, i limiti così stabiliti.

     2. La spesa autorizzata a carico del primo esercizio è iscritta, nell'ambito del limite stabilito ai sensi del comma 1, su apposito fondo del bilancio annuale di previsione; quella a carico degli esercizi successivi è indicata, distintamente per ciascun anno, tra gli stanziamenti a legislazione vigente del bilancio pluriennale.

     3. Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi la Giunta provinciale preleva dal fondo di cui al comma 2 le somme necessarie a favore dei capitoli di spesa cui fanno carico le maggiori spese connesse con i rispettivi contratti collettivi.

     4. L'importo non utilizzato sul fondo indicato al comma 2 è portato in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, fino ad avvenuta sottoscrizione dei relativi accordi sindacali, al solo scopo di finanziare, nei limiti consentiti dalla normativa sul periodo di vigenza dei contratti collettivi, oneri contrattuali riferiti agli anni del mancato utilizzo.

 

Capo III

DOTAZIONI ORGANICHE, ACCESSO ALL'IMPIEGO E MOBILITA'

 

          Art. 10. Dotazioni organiche.

     1. La dotazione organica complessiva del personale degli enti di cui all'art. 2, comma primo, è fissata per la Provincia con legge e per gli altri enti e aziende provinciali con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.

     2. L'assunzione di personale, anche incaricato e non di ruolo, è sempre subordinata alla verifica della copertura finanziaria, costituita di norma dalla dotazione organica.

     3. In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non si ruolo che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono istituiti i ruoli del personale della Provincia e stabilita la dotazione organica, compresa quella per il personale a tempo determinato, dei relativi ruoli, delle qualifiche funzionali e delle strutture dirigenziali, nel rispetto della dotazione organica complessiva per cui è garantita la copertura finanziaria del bilancio di previsione, sentite le organizzazioni sindacali.

     5. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di governo degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale [9] .

 

     10 bis. (Dotazioni organiche delle aziende speciali Unità sanitarie locali). [10]

     1. La dotazione organica complessiva del personale di ogni singola azienda speciale Unità sanitaria locale è determinata, su proposta della stessa, con deliberazione della Giunta provinciale previa verifica dei carichi di lavoro.

 

          Art. 10 ter. (Blocco assunzioni di personale) [11]

     1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l’immediato blocco delle assunzioni di personale a valere per tutto l’anno 2006. L’eventuale copertura di posti vacanti, o che si rendono vacanti, con nuove assunzioni o anche tramite mobilità all’interno dei singoli enti, è disposta, in deroga al summenzionato blocco e previa verifica del fabbisogno indispensabile per garantire la continuità e qualità dei servizi, da un organo collegiale ristretto nominato dalla Giunta provinciale nell’ambito della dirigenza in carica, presieduto dal Direttore generale della Provincia e coadiuvato da un gruppo di lavoro tecnico. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per il personale didattico delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il personale del ruolo sanitario.

 

          Art. 11. Accesso all'impiego dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

     1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europa possono accedere ai posti di lavoro presso la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti di cui all'art. 2, comma primo, che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

     2. Nei singoli bandi sulle modalità di accesso all'impiego provinciale sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

 

          Art. 12. Modalità di accesso all'impiego.

     1. L'assunzione all'impiego presso gli enti di cui all'art. 2, comma primo, avviene:

     a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta o per test attitudinali;

     b) dalla prima alla sesta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo apposita graduatoria permanente, aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione. [12]

     2. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso può tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo di non più di un mese qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.

     3. Il giudizio nei concorsi di selezione è dato da apposita commissione esaminatrice, composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che possono essere scelti anche tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica o i rappresentanti sindacali.

     4. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati:

     a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove e degli esami;

     b) i criteri generali per la valutazione dei titoli;

     c) la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, salvi il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza del gruppo linguistico ladino in caso di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino e la possibilità per tale gruppo di essere rappresentato nelle rispettive commissioni negli altri casi;

     d) l'assunzione delle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

     e) il riconoscimento dei servizi prestati, anche se presso altri enti;

     f) le modalità di ammissione all'impiego provinciale di aspiranti in possesso di titolo di studio o di formazione professionale conseguiti presso uno Stato membro dell'Unione Europea ed equiparabili, sulla base della normativa vigente, ai corrispondenti titoli di accesso previsti nei singoli profili professionali;

     g) il limite massimo di età per l'accesso ai diversi profili professionali e per il collocamento a riposo d'ufficio;

     h) le modalità ed i criteri della riammissione in servizio.

     5. Nella nomina delle commissioni esaminatrici si tende a garantire, di regola, la presenza di ambedue i sessi.

     6. Con regolamento di esecuzione sono inoltre stabilite le modalità di diretta assunzione, a tempo determinato e indeterminato, all’impiego provinciale sulla base di apposite graduatorie di aspiranti in possesso dell’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, avente valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne ai sensi della vigente disciplina statale [13].

     7. Nel regolamento di cui al comma 6 sono anche disciplinate le modalità di assunzione mediante esame di idoneità di aspiranti in possesso di altri validi requisiti di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia [14].

 

          Art. 13. Mobilità, comandi e trasferimenti.

     1. Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati la mobilità, i comandi di personale tra gli enti nonché i trasferimenti tra i servizi, anche se situati in comuni diversi.

     2. La relativa disciplina tiene conto dei seguenti principi e criteri:

     a) rispetto delle esigenze di servizio e riduzione delle eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi;

     b) rispetto, in sede di inquadramento presso un nuovo ente, dello stato giuridico ed economico acquisito;

     c) trasparenza e parità di trattamento nelle procedure relative, salva la priorità del personale in esubero;

     d) rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, delle richieste di mobilità, trasferimento o comando;

     e) comando del personale presso altri enti o da questi presso la provincia dietro rimborso degli oneri;

     f) distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale presso enti o imprese pubbliche o private o distacco di personale di enti o imprese pubbliche o private presso la Provincia.

 

          Art. 13 bis. [15]

     1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 è titolare di una ripartizione amministrativa dell'azienda speciale unità sanitaria locale, è trasferito, su richiesta motivata del Direttore generale, e inquadrato nel ruolo delle aziende speciali unità sanitarie locali nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio.

 

Capo IV

INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

 

          Art. 14. Incompatibilità e cumulo di impieghi.

     1. Le norme sull'incompatibilità e sul divieto del cumulo di impieghi e di incarichi sono emanate con regolamento d'esecuzione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

     a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici;

     b) non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società cooperative non remunerate o di cariche in società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di servizio;

     c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente, di esercitare saltuariamente, comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative, i cui proventi non superino comunque il trenta per cento dello stipendio in godimento;

     d) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

     e) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

     f) in caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta, o in violazione dei relativi limiti, è da infliggere una sanzione disciplinare che può comportare in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi anche il licenziamento;

     g) sono comunque incompatibili le attività extraservizio che comportino un impegno settimanale superiore ad un quinto dell'orario di servizio settimanale. In caso di autorizzazione di un'attività consentita che influisca sull'attività di servizio l'autorizzazione è da revocare immediatamente;

     h) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione anticipata di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione del servizio.

     i) per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria [16] .

     2. Il dipendente è tenuto ad informare per iscritto al diretto superiore delle partecipazioni azionarie e degli interessi finanziari o non finanziari nonché le successive modifiche che egli o i suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio o che possono porlo in conflitto di interessi con l'attività che svolge. Su motivata richiesta del diretto superiore e dell'amministrazione del personale, il dipendente fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

     3. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediatamente comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

     4. In casi particolari il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione e semprechè l'ente non offra entro un congruo termine un adeguato impiego a tempo pieno.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 15. Codice degli obblighi di servizio e di comportamento.

     1. Gli enti di cui all'art. 2, comma primo, sentite le organizzazioni sindacali a livello di comparto, definiscono un codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le amministrazioni rendono ai cittadini.

     2. Il codice è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

 

     Art. 15 bis. (Meriti particolari). [17]

     1. In favore del personale provinciale distintosi per particolari meriti sono ammesse provvidenze, da prestarsi secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 16. Pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Gli enti di cui all'art. 2, comma primo, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

     a) garantiscono, salva motivata impossibilità, la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;

     b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza presso la rispettiva amministrazione. Gli enti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità stabilite per la partecipazione sindacale, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

 

          Art. 17. Sanzioni disciplinari.

     1. Al personale degli enti di cui all'art. 2, comma primo, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, secondo, terzo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2. Salvo quanto previsto dalla normativa provinciale sulla responsabilità dirigenziale, sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi, la tipologia, l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni, compresa la sospensione cautelare dal servizio, nonché il relativo procedimento, possono essere definiti dai controlli collettivi.

     3. Ciascuno degli enti di cui all'art. 2, comma primo, individua la struttura e l'organo competenti per i procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare, che provvedono, su segnalazione del direttore della struttura in cui il dipendente lavora o sulla base delle informazioni in loro possesso, alla contestazione dell'addebito al dipendente medesimo, istruiscono il procedimento disciplinare e, in caso di comprovata colpa, applicano la sanzione. Per il personale della Provincia, all'individuazione sopraindicata provvede la Giunta provinciale.

     4. La sanzione disciplinare può essere impugnata dal dipendente innanzi alla commissione di conciliazione prevista dalla presente legge, che su richiesta delle parti può fungere anche da organo arbitrale, salve le diverse determinazioni previste dagli accordi collettivi.

     5. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ai sensi del comma secondo, la relativa disciplina è stabilita, sentite le organizzazioni sindacali, dalla Giunta provinciale, tenendo conto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18. Partecipazione sindacale.

     1. Gli enti di cui all'art. 2, comma primo, informano le rappresentanze sindacali del rispettivo comparto, nelle misure di natura generale inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta le incontrano per l'esame relativo, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei competenti organi amministrativi.

     2. L'eventuale esame previsto dal comma primo deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro il termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini gli enti assumono le proprie autonome determinazioni.

 

          Art. 19. Tentativo di conciliazione.

     1. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione diverse, gli enti di cui all'art. 2, comma primo, possono istituite, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un'apposita commissione di conciliazione per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della relativa normativa statale, che opera secondo i termini e le modalità ivi previste. Su richiesta delle parti, tale commissione può fungere anche da organo arbitrale.

     2. La commissione di cui al comma primo è composta da due rappresentanti dell'amministrazione e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali ed è presieduta da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Quest'ultimo, in mancanza di accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, è nominato, su richiesta dell'amministrazione, dal presidente del Tribunale. Per ogni membro viene previsto un sostituto. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni.

     3. Salvo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, in caso di vertenza concernente personale appartenente al gruppo linguistico ladino la commissione di cui al comma primo è integrata con un rappresentante di tale gruppo linguistico.

 

          Art. 20. Trattamento giuridico ed economico del personale provinciale del corpo forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoco.

     1. Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale del corpo forestale e del corpo permanente dei vigili del fuoco viene determinato ai sensi della presente legge con l'accordo collettivo previsto per il personale provinciale.

     2. In sede di inquadramento del personale di cui al comma primo nelle qualifiche funzionali previste per il personale del comparto provinciale è garantito un trattamento giuridico ed economico comunque equivalente a quello già acquisito.

     3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 per il personale di cui al comma primo cessa l'applicazione delle norme provinciali che estendono ad esso un trattamento giuridico ed economico diverso da quello previsto per la generalità del personale del comparto provinciale.

 

     Art. 20 bis. (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto) [18]

     1. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti del personale della Provincia e degli enti collegati, l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     2. Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato può essere anticipato, nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente normativa provinciale, inclusa, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa, di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP).

 

     Art. 20 ter. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per il personale dei comuni e della comunità comprensoriali). [19]

     1. In materia di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto si applica al personale dei comuni e delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano la vigente disciplina provinciale.

     2. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato con contratto collettivo, si applica in caso di mobilità del personale tra i comuni la vigente disciplina regionale.

 

          Art. 21. Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio.

     1. In caso dell'uso autorizzato di veicolo privato per recarsi in missione il personale dipendente ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e semprechè il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore dall'evento o possa essere comunque riconosciuto dall'amministrazione sulla base di idonei mezzi di prova.

     2. In caso di danni da iscriversi, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.

     3. Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al dieci per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.

     4. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, su domanda, anche ai danni subiti del personale nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22. Assunzione personale ANAS.

     1. All'art. 22 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 vengono aggiunti i seguenti due commi:

     "3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere in servizio, in tutto o in parte, il personale stagionale già addetto ai servizi statali di cui al comma secondo, previo superamento delle prove selettive per l'accesso all'impiego provinciale ai sensi della normativa in vigore. In sede di inquadramento di tale personale può essere riconosciuto il servizio già prestato presso l'ente di provenienza o, se più favorevole, può essere attribuito un trattamento economico di livello non inferiore a quello in godimento presso l'ente medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le relative modalità di assunzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) esclusione del limite di età;

     b) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ovvero anche della lingua ladina;

     c) determinazione dei profili professionali di inquadramento con mansioni analoghe a quelle già esercitate presso l'ente di provenienza;

     d) attribuzione di una posizione di precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio.

     4.In sede di assunzione dei servizi di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del ruolo generale del personale della Provincia per un numero massimo di unità corrispondente al personale, anche stagionale, assegnato ai relativi servizi statali, provvedendo alla copertura finanziaria mediante gli stanziamenti di cui al comma primo sul capitolo cui vengono imputate le spese sul trattamento economico del personale provinciale."

 

          Art. 23. Norma transitoria per la nomina di dirigenti.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma primo, della legge provinciale 17 agosto 1994, n. 8 trovano applicazione per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 23 bis. (Norma transitoria sull’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva). [20]

     1. La prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 avviene con l’effettivo affidamento della contrattazione collettiva all’Agenzia da parte dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 24. Denominazione della ripartizione del personale.

     1. Nell'allegato A della legge provinciale n. 19/1992, al numero 4, la denominazione: "Amministrazione del personale" è sostituita dalla seguente: "Personale".

 

          Art. 25. Integrazione della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, concernente "Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali".

     1. Nel testo italiano del comma primo dell'art. 9 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 dopo le parole: "operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale" sono inserite le parole: "collaboratore e".

 

          Art. 26. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 27. (Norme transitorie). [21]

     1. Nelle materie di cui all'articolo 1 le disposizioni di legge o di regolamento previgenti cessano di avere efficacia dal momento in cui entrano in vigore le diverse disposizioni derivanti da una fonte normativa anche di rango inferiore, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.

     2. Nelle materie non soggette alla riserva di cui all'articolo 1 la normativa provinciale in vigore cessa di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore la disciplina risultante dai contratti collettivi provinciali, a meno che una legge provinciale successiva non disponga espressamente in senso contrario.

     3. Al fine di coordinare la disciplina statale sul congedo parentale con l'aspettativa per il personale con prole, prevista dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, tale aspettativa è ridotta a 19 mesi. L'aspettativa può essere fruita entro l'ottavo anno di vita del bambino. Le disposizioni di cui al presente comma rimangono in vigore fino a nuova regolamentazione con contratto collettivo provinciale.

 

          Art. 28. Abrogazione di norme.

     1. Nelle materie in cui la presente legge rinvia per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge; ed in particolare le seguenti disposizioni di legge:

     a) gli articoli 30, 32, da 62 fino a 86, 90, 93 e 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6;

     b) la legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4;

     c) la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8;

     d) gli articoli 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, comma primo, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58 e 61 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11;

     e) gli articoli 22 e da 37 a 49 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16;

     f) la legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3;

     g) gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge provinciale 31 luglio 1967, n. 11;

     h) gli articoli 8, 9, comma primo, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1976, n, 21, e successivamente integrato dall'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11, e gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15;

     i) la legge provinciale 14 gennaio 1968, n. 2;

     j) la legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13;

     k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 22;

     l) la legge provinciale 11 agosto 1971, n. 10;

     m) la legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15;

     n) gli articoli 1, da 9 fino a 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 36, 39 e da 58 fino a 83 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

     o) la legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32;

     p) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3;

     q) l'art. 9 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33;

     r) la legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2;

     s) la legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3;

     t) la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1;

     u) l'art. 5, esclusi i commi secondo, terzo e nono, e gli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22;

     v) gli articoli 2, 6, comma primo, 7, commi primo, secondo e terzo, e gli articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26;

     w) gli articoli 17, 21, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53;

     x) gli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6;

     y) gli articoli 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7;

     z) gli articoli 1 e 9, quest'ultimo come integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 [22] ;

     aa) gli articoli 1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21;

     bb) gli articoli 41, 42, 43, 55, 56, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 82 ed 83 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;

     cc) gli articoli 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 21 e 22 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35;

     dd) la legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47;

     ee) gli articoli 1, 2, 3, 4, commi primo, secondo, terzo e quarto, gli articoli 5, escluso l'ultimo comma, 7, 8, da 12 a 18, e gli articoli 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11;

     ff) la legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22;

     gg) la legge provinciale 1° agosto 1977, n. 35;

     hh) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 agosto 1977, n. 39;

     ii) gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14;

     jj) l'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 giugno 1978, n. 10;

     kk) gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34;

     ll) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42;

     mm) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16;

     nn) gli articoli 2, 6, 8 e 9 della legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57;

     oo) gli articoli 19, 20, commi primo, secondo e terzo, 29 e 30 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69;

     pp) gli articoli 5, 7 e 8 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11;

     qq) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge provinciale 21 agosto 1979, n. 14;

     rr) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15;

     ss) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4;

     tt) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21;

     uu) gli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 53, 64, 65, 66, 88, commi primo e secondo, 89, 99, 102, 109, 110, 114 e 116 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

     vv) la legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12;

     ww) gli articoli 6, 7, 8 e 9 dalla legge provinciale 9 luglio 1981, n. 18;

     xx) la legge provinciale 12 agosto 1982, n. 29, esclusi gli articoli 4 e 7;

     yy) la legge provinciale 5 gennaio 1983, n. 2, escluso l'art. 6;

     zz) la legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, esclusi gli articoli 7 e 12;

     aaa) gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, comma terzo, 51, 52, 54 e 55 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;

     bbb) gli articoli 6, 7, commi primo, terzo, quarto e quinto, 13, 18 e 19 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26;

     ccc) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 agosto 1983, n. 10;

     ddd) gli articoli 12, 23, 27, 28, 31, 35, quest'ultimo come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4, e gli articoli 38, 39 e 40 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50;

     eee) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8;

     fff) gli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 e 20 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9;

     ggg) gli articoli 12, 13, 14 e 23 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;

     hhh) gli articoli 7, 8 e 11 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15;

     iii) gli articoli 1, 12, 15 e 17 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;

     jjj) gli articoli 28, 29 e 32, escluso il comma sesto, della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

     kkk) gli articoli 34, 35, 39, 41, 42 e 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

     lll) gli articoli 5, 17, 19, 29, 33, 34, 57, 58, 59, 60, 621, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 77 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, nonché i corrispondenti articoli 4, 18, 21, 32, 38, 39, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 96 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;

     mmm) gli articoli 69 e 84 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, nonché i corrispondenti articoli 100 e 101 del testo unico emanato con decreto n. 37 del 1988;

     nnn) la legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6;

     ooo) gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11;

     ppp) gli articoli 5, 18.26, 28 e 29 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;

     qqq) gli articoli 3 ed 11 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5;

     rrr) il comma terzo dell'art. 13 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36.


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 20 maggio 1999, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[6] Comma così modificato dall’art. 7 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 38 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[11] Articolo inserito dall’art. 7 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[13] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[14] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 38 della L.P.11 agosto 1998, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2007, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81.

[17] Articolo inserito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[18] Articolo inserito dall'art. 8 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[19] Articolo inserito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[20] Articolo inserito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.