§ 2.1.100 - L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.
Riordinamento dello stato giuridico del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/10/1992
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 2.  Qualifiche funzionali.
Art. 3.  Titoli richiesti per l'ammissione all'impiego negli enti interessati.
Art. 4.  Mobilità orizzontale interna.
Art. 5.  Mobilità verticale.
Art. 6.  Mobilità fra gli enti.
Art. 7.  Riconoscimento servizi.
Art. 8.  Primo inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.
Art. 9.  Dotazioni organiche.
Art. 10.  Personale addetto all'informatica.
Art. 11.  Inquadramento nei profili professionali.
Art. 12.  Festività e riposo settimanale.
Art. 13.  Esodo personale femminile e interpretazione autentica.
Art. 14.  Personale in particolari condizioni di inabilità ed infermità o in particolari condizioni psicofisiche.
Art. 15.  Liquidazione competenze stipendiali.
Art. 16.  Assunzione di obiettori di coscienza.
Art. 17.  Cessione di parte dello stipendio.
Art. 18.  Integrazione pensione per il personale dirigente e coordinatore.
Art. 19.  Delega delle funzioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e trasferimento del personale all'USL Centro-Sud.
Art. 20.  Assunzione dell'amministrazione del personale degli enti dipendenti dalla Provincia.
Art. 21.  Abrogazione di norme.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.100 - L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Riordinamento dello stato giuridico del personale.

(B.U. 27 ottobre 1992, n. 44).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.

     1. Con la presente legge si riordina l'inquadramento giuridico del personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

     2. Vengono, inoltre, creati presupposti per una maggiore mobilità dei dipendenti tra gli enti pubblici.

 

Capo I

INQUADRAMENTO FUNZIONALE

 

          Art. 2. Qualifiche funzionali.

     1. Il personale degli enti interessati di cui all'art. 1 è classificato in nove qualifiche funzionali.

     2. Tenuto conto della tipologia dell'attività, del grado di preparazione culturale o professionale richiesto, del grado di autonomia necessario, nonchè della responsabilità connessa con l'attività, le singole qualifiche funzionali sono individuate secondo il contenuto di seguito indicato:

     a) prima qualifica funzionale:

     attività manuali semplici, compreso l'utilizzo dei mezzi occorrenti;

     b) seconda qualifica funzionale:

     attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice;

     c) terza qualifica funzionale:

     attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzate nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici;

     d) quarta qualifica funzionale:

     semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali;

     e) quinta qualifica funzionale:

     attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale;

     f) sesta qualifica funzionale:

     attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sotto-ordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche;

     g) settima qualifica funzionale:

     attività professionale richiedenti specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, con eventuale responsabilità di unità organizzative non aventi rilevanza esterna;

     h) ottava qualifica funzionale:

     attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il conseguimento di risultati; attività di collaborazione istruttoria o di studio nel campo amministrativo e tecnico richiedenti specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica;

     i) nona qualifica funzionale:

     attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è connessa responsabilità organizzativa nonchè responsabilità organizzativa nonchè responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

     3. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali. Nella declaratoria dei profili professionali sono indicati gli specifici requisiti di preparazione culturale o professionale, considerando il con tenuto della prestazione lavorativa, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia nonchè il grado di mobilità.

     4. Il regime retributivo del personale tiene conto della professionalità e responsabilità dello stesso, e tende a garantire il miglioramento continuo della produttività e della efficienza dei servizi pubblici.

 

          Art. 3. Titoli richiesti per l'ammissione all'impiego negli enti interessati.

     1. Per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche funzionali è prescritto, come requisito minimo, il possesso dei seguenti titoli di studio e di qualificazione:

     a) prima e seconda qualifica funzionale:

     licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico, nonchè, se richiesto, conoscenze nello specifico ambito di impiego o conoscenze artigianali o affini;

     b) terza qualifica funzionale:

     licenza di scuola elementare, nonchè diploma o titoli equivalenti comprovante conoscenze artigianali o affini;

     c) quarta qualifica funzionale:

     diploma di licenza di scuola media e assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente;

     d) quinta qualifica funzionale:

     diploma di licenza di scuola media e assolvimento di un ulteriore triennio di studio ovvero titolo professionale specifico acquisito in un corso almeno biennale;

     e) sesta qualifica funzionale

     diploma di maturità o equivalente;

     f) settima qualifica funzionale:

     diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della professione;

     g) ottava qualifica funzionale:

     diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;

     h) nona qualifica funzionale:

     diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della professionale.

     2. Per l'accesso alle singole qualifiche funzionali è comunque richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Rimangono salve le norme sulla conoscenza della lingua ladina, nonchè le norme che esonerano il personale insegnante ed equiparato dalla conoscenza della seconda lingua.

 

Capo II

MOBILITA'

 

          Art. 4. Mobilità orizzontale interna.

     1. Per i singoli profili professionali si prevede la mobilità orizzontale verso i profili della stessa qualifica funzionale, nel rispetto degli specifici requisiti culturali richiesti per i profili medesimi.

 

          Art. 5. Mobilità verticale.

     1. Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili, l'accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale.

     2. La mobilità verticale avviene nell'ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendosi il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

     3. In difetto del possesso del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma secondo, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza.

     4. Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo. Il personale che non esercita più la relativa professione e che quindi è assegnato, a domanda o d'ufficio, a compiti di un profilo professionale di una qualifica funzionale inferiore è inquadrato nella corrispondente qualifica con l'attribuzione di un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

     5. L'ammissione al concorso di cui al comma secondo è subordinata, anche nell'ambito della mobilità verticale, al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

     6. In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore in sede di inquadramento economico, viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al tre e mezzo per cento.

 

          Art. 6. Mobilità fra gli enti.

     1. La mobilità del personale fra gli enti di cui all'art. 1, comma primo, rappresenta l'attuazione del principio della buona amministrazione e tende a soddisfare le richieste di trasferimento o di sviluppo professionale dei dipendenti. Il trasferimento del personale può essere negato solamente per eccezionali esigenze di servizio.

     2. la mobilità tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi.

     3. I posti che gli enti di cui all'art. 1 intendono coprire con la mobilità vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche in sede di bando di concorso. In tale ultimo caso la copertura di posti mediante la mobilità ha la precedenza.

     4. La mobilità è possibile solamente nell'ambito della stessa qualifica funzionale o di quella immediatamente inferiore. Gli enti di cui all'art. 1 effettuano gli inquadramenti del personale ad essi trasferito sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo dallo stesso posseduto e di quelli del profilo nel quale si prevede l'inquadramento.

     5. L'inquadramento avviene nel livello retributivo di appartenenza o in un livello inferiore, salvo il rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni. Il servizio prestato presso l'ente di provenienza è riconosciuto ai soli fini della progressione giuridica ed economica.

     6. In caso di più domande viene formata una graduatoria di merito che tiene conto della situazione professionale e familiare, compresa la residenza del nucleo familiare. I relativi criteri sono fissati nel bando.

     7. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, anche al personale di enti diversi da quelli di cui all'art. 1, qualora la mobilità possa trovare applicazione reciproca ed il personale relativo sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale, escluso il limite di età.

 

          Art. 7. Riconoscimento servizi.

     1. Il servizio prestato senza demerito nell'ex carriera o qualifica funzionale corrispondente o analoga o superiore presso gli enti di cui all'art. 1 o presso gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia, è riconosciuto ai soli fini della progressione giuridica ed economica. Il riconoscimento ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di riconoscimento.

     2. I servizi prestati ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione.

 

Capo III

NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO

NELLE QUALIFICA FUNZIONALI E NEI PROFILI PROFESSIONALI

 

          Art. 8. Primo inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

     1. Ascritti i profili professionali nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera c), della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, il personale in servizio alla data del 1° luglio 1991 è inquadrato, con effetto dalla data medesima nelle nuove qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della presente legge, nel rispetto del maturato economico.

     2. In sede di accordi sindacali deve essere salvaguardato il rispetto dei diritti acquisiti, attuandosi equamente l'omogeneizzazione delle diverse posizioni economiche.

 

          Art. 9. Dotazioni organiche.

     1. Gli allegati 1 e 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sostituiti dall'art. 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente legge, che tengono conto anche delle variazioni della dotazione organica previsti dalle seguenti disposizioni:

     a) art. 15 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18;

     b) art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19;

     c) art. 1 del decreto dell'assessore provinciale del personale 7 maggio 1992, n. S/IP-7/734;

     d) art. 19 della presente legge.

 

          Art. 10. Personale addetto all'informatica.

     1. Il personale della sesta qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della presente legge espleta da almeno cinque anni prevalentemente compiti di analisi nel campo dell'informatica presso l'amministrazione provinciale, è inquadrato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nel corrispondente profilo della settima qualifica funzionale previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

     2. Il personale della quarta qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno cinque anni prevalentemente compiti di operatore per l'elaborazione elettronica dei dati (EDP) o di programmatore di applicazioni nel campo dell'informatica presso l'amministrazione provinciale, è inquadrato, con decorrenza dal 1° gennaio 1992, nel corrispondente profilo rispettivamente della quinta o sesta qualifica funzionale previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

     3. Per l'accesso alla qualifica funzionale superiore di cui ai commi primo e secondo è richiesto comunque il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 5, comma quinto, e si prescinde, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma secondo, dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

     4. In deroga all'art. 5, comma sesto, l'inquadramento economico nella qualifica funzionale superiore per effetto del presente articolo avviene sommandosi allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali di livello della qualifica funzionale di nuovo inquadramento e quelli della qualifica funzionale immediatamente inferiore, diminuita del trentacinque per cento.

 

          Art. 11. Inquadramento nei profili professionali.

     1. Il personale provinciale non inquadrabile ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge provinciale n. 11/1991, in un profilo professionale corrispondente alle attribuzioni della qualifica rivestiva è inquadrato nel profilo professionale più affine ai compiti svolti nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 12. Festività e riposo settimanale.

     1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.

     2. Il personale, inoltre, non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla normativa statale. Sono considerati festivi anche il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore pomeridiane, il Giovedì grasso e l'ultimo giorno di carnevale, il Venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

     3. Per servizi speciali e per particolari esigenze di servizio l'ente di appartenenza può articolare l'orario di servizio anche in turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale.

 

          Art. 13. Esodo personale femminile e interpretazione autentica.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, continuano a trovare applicazione limitatamente al personale femminile che alla data del 31 dicembre 1992 abbia maturato i requisiti di cui al comma primo del citato art. 53.

     2. Il personale collocato in aspettativa senza assegni per effetto del comma primo può chiedere l'interruzione dell'aspettativa di cui al citato art. 53. L'assunzione del servizio è subordinata alla vacanza del posto.

     3. [1].

     4. Il comma quarto del citato art. 53 è inteso nel senso che in caso di conglobamento di una parte dell'indennità integrativa speciale, il relativo importo è portato in detrazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi del comma medesimo. l presente comma trova applicazione anche per il conglobamento previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

 

          Art. 14. Personale in particolari condizioni di inabilità ed infermità o in particolari condizioni psicofisiche.

     1. Il personale che per inabilità o infermità o particolari condizioni psicofisiche può svolgere solo compiti attinenti ad una qualifica funzionale inferiore può essere inquadrato, su domanda, nella relativa qualifica funzionale, con l'attribuzione di un trattamento per classi e scatti d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

     2. L'accertamento delle condizioni di salute di cui al comma primo ha luogo mediante visita medica collegiale ai sensi della normativa in vigore.

     3. Il personale che non si sottoponga alle terapie di recupero o di riabilitazione secondo la vigente normativa provinciale viene sottoposto a visita medica collegiale per accertare l'idoneità al servizio.

 

          Art. 15. Liquidazione competenze stipendiali.

     1. In caso di urgenti assunzioni, a qualsiasi titolo disposte, per garantire la continuità dei servizi indispensabili la ripartizione competente per l'amministrazione del personale provinciale è autorizzata a liquidare in via provvisoria le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale appena emanati i relativi provvedimenti di assunzione.

     2. La Provincia può anticipare, salvo successivo rimborso, al proprio personale comandato presso altri enti gli emolumenti fissi, continuativi ed accessori.

 

          Art. 16. Assunzione di obiettori di coscienza.

     1. Gli obiettori di coscienza non possono essere assunti in profili professionali che comportino l'espletamento di funzioni di agente di pubblica sicurezza.

 

          Art. 17. Cessione di parte dello stipendio.

     1. Il personale provinciale può cedere quote delle sue retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse, valutato al netto delle ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro o con altri istituti previdenziali, cui il personale provinciale risulta iscritto, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla relativa normativa.

     2. Rimangono in atto, fino ad esaurimento, le cessioni stipendiali perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18. Integrazione pensione per il personale dirigente e coordinatore.

     1. L'integrazione di pensione prevista all'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1991, n. 10 è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nella misura corrispondente all'indice nazionale dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di spettanza della relativa integrazione fino ad ottobre 1992, accertato dall'istituto nazionale di statistica.

     2. L'integrazione di cui al comma primo è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ogni anno sulla base dell'indice ivi indicato relativo al precedente periodo annuale ottobre-ottobre.

     3. L'indennità di dirigenza già percepita ai sensi dell'art. 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, dal personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è trasformata, con decorrenza dalla data medesima, in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'art. 22, comma quinto, della legge medesima.

     4. Le disposizioni dell'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e del comma primo del presente articolo si applicano anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, senza aver potuto fruire dell'integrazione di pensione.

 

          Art. 19. Delega delle funzioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e trasferimento del personale all'USL Centro-Sud.

     1. Le funzioni svolte dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono delegate all'unità sanitaria locale Centro-Sud ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e gestite dalla medesima come servizio multizonale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     2. Ai fini del comma primo il personale provinciale in servizio presso il laboratorio viene trasferito all'unità sanitaria locale Centro-Sud.

     3. I tempi e le modalità di passaggio delle funzioni delegate, le modalità tecnico-organizzative ed il contingente di personale necessario per l'espletamento del relativo servizio vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     4. La tabella c), allegata alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, modificata dall'art. 3 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e dall'art. 5 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, nonchè la tabella n. 2d) dell'allegato 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono soppresse.

     5. I posti trasferiti all'unità sanitaria locale Centro-Sud per la dotazione della pianta organica del personale per il servizio multizonale del laboratorio di igiene e profilassi sono determinati nell'allegato 3 della presente legge. l ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è ridotto di 1 posto nella sesta, di 5 posti nella quarta e di 1 posto nella terza qualifica funzionale.

     6. Al personale in servizio presso il laboratorio è data facoltà di optare per la permanenza presso la Provincia entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma terzo. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

     7. Il personale non trasferito viene gestito come personale in soprannumero del laboratorio. Ad esso vengono estese, nel rispetto di quanto disposto al comma sesto, le norme sul trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo generale.

 

          Art. 20. Assunzione dell'amministrazione del personale degli enti dipendenti dalla Provincia.

     1. Al fine di razionalizzare al massimo l'amministrazione del personale, quello in servizio presso gli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, anche per categorie, previa intesa con gli enti interessati, alla Provincia medesima ed è messo a disposizione degli enti stessi.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima si istituisce e si modifica il ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia, compresa la relativa dotazione organica. Detto ruolo è aggiunto quale allegato n. 6 alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11.

 

          Art. 21. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 43, 50, 54, 56, 57, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 113 e 115 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5, esclusi gli articoli 1, 5, 6, e 7;

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;

     d) la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49;

     e) gli articoli 1, 2, 30, 33, 34, 35 e 36 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

     f) gli articoli 35, 91, 95, 102, 122, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) la legge provinciale 19 agosto 1959, n. 7.

 

          Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dall'art. 3 della legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 6/1990. Le quote relative agli anni 1991 e 1992 sono iscritte al capitolo 102130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 18, valutati in Lire 100 milioni a partire dall'anno 1993, si provvede: per il biennio 1994-1994 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-1994 della Provincia, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio provinciale.


[1] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.