§ 2.1.87 - L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.
Modifiche all'ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/01/1988
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione della nona qualifica funzionale.
Art. 2.  Dotazione organica della nona qualifica funzionale.
Art. 3.  Inquadramento definitivo.
Art. 4.  Titoli di studio.
Art. 5.  Dotazioni organiche dell'ottava, settima e quarta qualifica funzionale.
Art. 6.  Norma per il personale veterinario provinciale.
Art. 7.  Aumento organici.
Art. 8.  Procedure per la liquidazione premio servizio.
Art. 9.  Anticipazione indennità fine servizio - Rimborso premio servizio I.N.A.D.E.L. alla Provincia.
Art. 10.  Sostituzione temporanea di dirigenti.
Art. 11.  Responsabilità.
Art. 12.  Variazione denominazione ufficio.
Art. 13.  Istituzione dell'Ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici presso l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca.
Art. 14.  Modifica e istituzione di uffici presso la Sovrintendenza scolastica.
Art. 15.  Inquadramento nella nona qualifica funzionale.
Art. 16.  Inquadramento nell'ottava funzionale.
Art. 17.  Inquadramento nella quarta qualifica funzionale.
Art. 18.  Passaggio di livello.
Art. 19.  Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale.
Art. 20.  Personale proveniente da altre amministrazioni.
Art. 21.  Incarichi provvisori di dirigenza.
Art. 22.  Abrogazione di norme.
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.  Clausola d'urgenza.


§ 2.1.87 - L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.

Modifiche all'ordinamento del personale.

(B.U. 2 febbraio 1988, n. 6).

 

     Art. 1. Istituzione della nona qualifica funzionale. [1]

 

          Art. 2. Dotazione organica della nona qualifica funzionale. [2]

 

          Art. 3. Inquadramento definitivo. [3]

 

          Art. 4. Titoli di studio. [4]

 

          Art. 5. Dotazioni organiche dell'ottava, settima e quarta qualifica funzionale. [5]

 

          Art. 6. Norma per il personale veterinario provinciale.

     1. La disposizione della prima parte del quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, è estesa anche al personale del ruolo speciale dei servizi veterinari.

 

          Art. 7. Aumento organici. [6]

 

          Art. 8. Procedure per la liquidazione premio servizio.

     1. Al personale della Provincia che cessa dal servizio con diritto a pensione o per collocamento in aspettativa ed in soprannumero, ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, può essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennità di buona uscita provinciale inclusiva dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., da computarsi alle dipendenze della Provincia medesima.

     2. All'erogazione del predetto anticipo provvede il direttore dell'Ufficio stipendi tramite apertura di credito disposto annualmente a suo favore, dietro attestazione del servizio prestato rilasciata da competenti uffici per l'amministrazione del personale dei singoli ruoli.

     3. All'atto della liquidazione definitiva dell'indennità di buona uscita da parte del competente Ufficio previdenza sociale e pensioni il direttore dell'Ufficio stipendi provvede al recupero del relativo anticipo.

     4. Le spese per gli anticipi di cui al presente articolo e le entrate derivanti dai relativi recuperi sono imputate ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio provinciale.

 

          Art. 9. Anticipazione indennità fine servizio - Rimborso premio servizio I.N.A.D.E.L. alla Provincia. [7]

 

          Art. 10. Sostituzione temporanea di dirigenti.

     1. Al terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è aggiunta con effetto dalla sua data di entrata in vigore la seguente frase: "Qualora invece il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di dirigenza è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare."

 

          Art. 11. Responsabilità. [8]

 

          Art. 12. Variazione denominazione ufficio. [9]

 

          Art. 13. Istituzione dell'Ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici presso l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca. [10]

 

          Art. 14. Modifica e istituzione di uffici presso la Sovrintendenza scolastica. [11]

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 15. Inquadramento nella nona qualifica funzionale. [12]

 

          Art. 16. Inquadramento nell'ottava funzionale. [13]

 

          Art. 17. Inquadramento nella quarta qualifica funzionale. [14]

 

          Art. 18. Passaggio di livello. [15]

 

          Art. 19. Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale. [16]

 

          Art. 20. Personale proveniente da altre amministrazioni. [17]

 

          Art. 21. Incarichi provvisori di dirigenza. [18]

 

          Art. 22. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'art. 39 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 23. Disposizioni finanziarie. [19]

 

          Art. 24. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[13] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[14] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[15] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[16] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[17] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[18] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.