§ 5.1.73 – L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.
Piano sanitario provinciale 1983-1985.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Approvazione del piano.
Art. 2.  Obiettivi del piano.
Art. 3.  Politiche prioritarie.
Art. 4.  Poteri di indirizzo, coordinamento e verifica della Giunta provinciale.
Art. 5.  Assistenza sanitaria in Austria.
Art. 6.  Assistenza sanitaria in forma indiretta.
Art. 7.  Centri di degenza.
Art. 8.  Subdelega di funzioni.
Art. 9.  Trasferimento di funzioni.
Art. 10.  Piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 11.  Volontariato.
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.
Art. 13.  Consiglio provinciale di sanità.
Art. 14.  Notifiche di iscrizione e cancellazione degli assistibili.
Art. 15.  Funzioni e strutture organizzative provinciali nel settore sanitario.
Art. 16.  Trasferimento dell'esercizio delle funzioni.
Art. 17.  Personale.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Periodo formativo per medici di base.
Art. 20.  Norme integrative.
Art. 21.  Controllo sulle deliberazioni delle unità sanitarie locali.
Art. 22.  Norme integrative.


§ 5.1.73 – L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.

Piano sanitario provinciale 1983-1985.

(B.U. 24 gennaio 1984, n. 4).

 

     Art. 1. Approvazione del piano.

     1. E' approvato il piano sanitario provinciale per il triennio 1983-1985, costituito dalla presente legge e dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute nell'allegato n. 1.

     2. Il piano è formulato nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e integrazioni, nonché del programma di sviluppo provinciale e in ottemperanza dell'art. 22 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 2. Obiettivi del piano.

     1. Il piano sanitario provinciale si prefigge di potenziare e coordinare, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana e delle caratteristiche etnico-linguistiche dei cittadini residenti nel territorio provinciale, i servizi e le attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, agevolando la partecipazione dei cittadini stessi alla gestione dei medesimi, ed avvalendosi degli interventi sia pubblici che privati nel settore sanitario.

     2. Nel triennio considerato dovranno potenziarsi in particolare gli interventi di prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro e svilupparsi i servizi per la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica.

     3. Deve essere garantito il principio della libera scelta da parte del cittadino del medico curante, degli ospedali pubblici e degli istituti convenzionati nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

     4. Avuto riguardo all'attuale consistenza e ubicazione, nel territorio provinciale, dei presidi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali e dalla Provincia, e al fine di contenere il disagio dell'utenza e di assicurare il coordinato intervento dei presidi gestiti dai predetti enti e da quelli convenzionati alla data del 31 dicembre 1982, continuano a trovare applicazione, limitatamente al triennio 1983-1985, le disposizioni delle leggi provinciali 14 aprile 1982, n. 13, e 14 aprile 1982, n. 14, e fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 6.

 

          Art. 3. Politiche prioritarie.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, sono stabilite le seguenti politiche prioritarie:

     1) attivazione del distretto di base;

     2) potenziamento della rete poliambulatoriale;

     3) riqualificazione dell'attività ospedaliera, razionalizzazione della stessa anche attraverso un migliore utilizzo dei posti-letto;

     4) potenziamento dei servizi per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per la veterinaria;

     5) realizzazione dei progetti-obiettivo:

     a) tutela della salute della madre e del bambino in età di sviluppo;

     b) tutela della salute delle persone anziane;

     c) riabilitazione dei portatori di handicaps;

     d) tutela della salute sul posto di lavoro;

     e) tutela della salute nelle località periferiche e marginali;

     f) tutela della salute mentale;

     6) attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e rigido controllo della spesa;

     7) attivazione del sistema informativo sanitario;

     8) promozione di un equilibrato apporto degli operatori e delle istituzioni sanitarie private.

 

          Art. 4. Poteri di indirizzo, coordinamento e verifica della Giunta provinciale. [1]

 

          Art. 5. Assistenza sanitaria in Austria.

     1. Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Giunta provinciale individua i seguenti servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in Austria, per i quali è autorizzata alla stipula di convenzioni con i competenti organi austriaci ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197:

     a) Land Tirol per i seguenti ospedali:

     1) clinica universitaria di Innsbruck per tutti gli interventi diagnostici o terapeutici in casi clinici che per il loro alto contenuto scientifico-tecnologico e/o la complessità degli interventi richiedono l'intervento di una struttura universitaria;

     2) Landesnervenkrankenhaus Hall in Tirolo, per il recupero dei soggetti affetti da turbe psichiche;

     3) Heilstatte Natters, per cure tisio-pneumologiche;

     b) "Land Salzburg" per il "Landeskrankenhaus Salzburg", per trattamenti di forme morbose renali compresi i trapianti;

     c) "Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" con sede a Vienna, per i propri centri specializzati, per le cure riabilitative in conseguenza di infortuni e traumi, nonché insulti cerebro-vascolari e malattie neurologiche inabilitanti;

     d) ospedale "Stiftung Maria Ebene" con sede a Frastanz (Vorarlberg), per la cura degli alcoolisti;

     e) istituto Anton-Proksch" di Vienna, per la cura e riabilitazione degli alcoolisti [2] .

     2. Le modalità di accesso alle strutture di cui al comma precedente vengono regolamentate con provvedimento della Giunta provinciale.

     3. Nei casi in cui la clinica universitaria di Innsbruck non sia in grado di fornire prestazioni di altissima specializzazione è autorizzata a trasferire i pazienti, di cui al primo comma, nelle strutture universitarie situate a Vienna e Graz [3] .

     4. L'ospedale "Stiftung Maria Ebene" di Frastanz e l'istituto Anton-Proksch" di Vienna sono autorizzati a trasferire i pazienti di cui al primo comma in altri ospedali pubblici, nel caso in cui non siano in grado di fornire loro stessi le necessarie prestazioni [4] .

     5. Le spese di trasporto e le rette di degenza derivanti dai trasferimenti di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che provvede al pagamento diretto [5] .

 

          Art. 6. Assistenza sanitaria in forma indiretta.

     1. Avuto riguardo all'attuale consistenza e dislocazione dei presidi sanitari pubblici e privati, nonché alle prestazioni che possono essere assicurate in forma diretta, per il triennio 1983-1985 continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13, sull'assistenza sanitaria specialistica in forma indiretta e dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

 

          Art. 7. Centri di degenza.

     1. Le infermerie esistenti a Bressanone, Castelrotto, Malles e Sarentino e quelle di cui all'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, potranno essere mantenute come centri di degenza per ammalati temporaneamente o stabilmente non autosufficienti, come previsto al punto 2.8. dell'allegato n. 1 alla presente legge.

     2. Alle condizioni di cui al punto 2.8. dell'allegato n. 1 alla presente legge possono essere istituiti nuovi centri di degenza di cui al comma precedente, anche tramite istituzioni di assistenza e beneficenza.

     3. A tal fine le unità sanitarie locali sono autorizzate a convenzionarsi con gli enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono tali infermerie e/o centri di degenza, in base ad uno schema-tipo predisposto dalla Giunta provinciale, in applicazione dei criteri contenuti nell'allegato n. 1 della presente legge.

 

          Art. 8. Subdelega di funzioni.

     [1. La Provincia esercita le funzioni delegate di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante subdelega ai comuni.] [6]

     2. La qualità e la quantità di approvvigionamento dei vaccini, nonché il piano delle vaccinazioni sono di regola stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta provinciale.

 

          Art. 9. Trasferimento di funzioni.

     1. Sono messi a disposizione dell'unità sanitaria locale Centro-Sud le strutture dell'istituto provinciale di Stadio e il centro tumori che operano quali presidi multizonali per l'espletamento dei compiti di cui all'allegato n. 1 della presente legge.

     2. Sono altresì messi a disposizione delle unità sanitarie locali i dispensari del centro antitubercolare siti nei rispettivi ambiti territoriali. Per il triennio di riferimento del presente piano, il personale medico del dispensario antitubercolare di Bolzano assicura la presenza medica nei dispensari situati nelle unità sanitarie locali Est ed Ovest. Il responsabile di detto dispensario coordina l'attività dei dispensari dislocati nelle altre unità sanitarie locali anche tramite direttive da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.

     3. Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:

     "r) l'esercizio della vigilanza tecnico-sanitaria".

 

          Art. 10. Piante organiche delle unità sanitarie locali.

     1. Le unità sanitarie locali, in sede di prima applicazione del presente piano e in osservanza di appositi criteri stabiliti dalla Giunta provinciale entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente piano, definiscono le piante organiche dei servizi e presidi secondo le previsioni di piano.

     2. L'attivazione dei posti vacanti previsti in organico è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche allegate al bilancio di previsione, con l'indicazione della specifica copertura finanziaria.

     3. I provvedimento di modifica delle piante organiche o di copertura di posti non ricompresi nelle tabelle di cui al precedente comma, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta provinciale.

     4. I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono destinati ad altri servizi o presidi, di regola nell'ambito della stessa unità sanitaria locale, conservando lo stato giuridico ed economico e con la salvaguardia delle qualifiche professionali.

 

          Art. 11. Volontariato.

     1. Le unità sanitarie locali sono delegate a stipulare, su richiesta della Giunta provinciale e sulla base di schemi-tipo predisposti dalla Provincia, apposite convenzioni con associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario provinciale in funzione dei seguenti compiti:

     a) raccolta del sangue umano;

     b) trasporto e accompagnamento degli infermi;

     c) assistenza infermieristica domiciliare;

     d) assistenza in centri di terapia per drogati ed alcoolisti;

     nonché con gli enti di cui all'art. 31 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 12. Disposizioni finanziarie.

     1. Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con le quote assegnate annualmente dallo Stato alla Provincia sul fondo sanitario nazionale ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Al finanziamento delle spese destinate ai servizi gestiti dalla Provincia, ovvero destinate ai servizi attribuiti alle unità sanitarie locali, si provvede con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 35 e 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, tenuto anche conto delle indicazioni della legge finanziaria annuale e del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

 

          Art. 13. Consiglio provinciale di sanità. [7]

 

          Art. 14. Notifiche di iscrizione e cancellazione degli assistibili. [8]

     [1. Ai fini del controllo della popolazione assistibile dal servizio sanitario provinciale e degli elenchi degli assistiti non residenti, nonché per altri fini statistici, epidemiologici e programmatici, tutti i datori di lavoro notificano alla Provincia autonoma di Bolzano gli inizi, le sospensioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro. I relativi dati vengono trasmessi alle unità sanitarie locali.]

 

          Art. 15. Funzioni e strutture organizzative provinciali nel settore sanitario.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni riservate alla Provincia sono istituiti, nell'ambito della ripartizione VIII, i seguenti uffici provinciali:

     174. : Ufficio economia sanitaria;

     175. : Ufficio sistema informativo sanitario;

     176. : Ufficio personale del servizio sanitario.

     2. In conformità a quanto disposto nel precedente comma, la tabella A allegata alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è modificata e integrata come risulta dall'allegato n. 2 della presente legge.

     3. E' modificata la denominazione dei seguenti uffici, previsti nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11:

     143.: Ufficio formazione e aggiornamento del personale sanitario;

     144.: Ufficio programmazione sanitaria e coordinamento.

     I compiti degli uffici sopraelencati, previsti nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato n. 3 della presente legge.

     4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 9, le funzioni amministrative relative all'igiene e sanità pubblica e alla medicina preventiva sono assegnate ad un nuovo ufficio: 177 "Ufficio per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e sportiva". I compiti di questo ufficio sono elencati nell'allegato n. 4 della presente legge [9] .

     5. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII, l'ufficio n. 178. "Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica", i cui compiti sono elencati nell'allegato n. 4 alla presente legge.

     6. Ai dirigenti di uffici ai quali spetta il trattamento economico di cui all'art. 52 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, non spettano le indennità di cui agli articoli 45 e 47 della citata legge provinciale.

     7. L'indennità di dirigenza non spetta ai direttori d'ufficio iscritti nel ruolo unico provinciale del personale sanitario con qualifica di primo dirigente, dirigente superiore o generale e qualifiche equiparate.

     8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i servizi provinciali di cui ai punti 1, 5 e 6 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. La data di soppressione è stabilita dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.

     9. Resta ferma la soppressione dell'ufficio del medico provinciale dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica.

     10. Delle funzioni già attribuite agli uffici e servizi di cui ai precedenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma rimangono riservate alla Provincia quelle incluse fra i compiti elencati negli allegati n. 2, 3 e 4 della presente legge.

     11. Le funzioni e i compiti già attribuiti dalle norme statali, regionali e provinciali all'ufficio del medico provinciale o al medico provinciale stesso vengono espletati rispettivamente dagli organi, dalle strutture, dagli uffici e dai servizi preposti per la realizzazione della tutela della salute di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, con rispetto delle competenze come disciplinate dalle norme della presente legge.

     12. I direttori degli uffici provinciali di cui ai precedenti primo, terzo, quarto e quinto comma, in sede di prima applicazione della presente legge, sono nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

     13. La Giunta provinciale può incaricare, su proposta dell'Assessore competente, un direttore d'ufficio nominato all'interno del settore sanitario con il coordinamento di due o più uffici in detto settore. Al coordinatore sono demandate anche le competenze previste dall'art. 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 16. Trasferimento dell'esercizio delle funzioni.

     1. La Giunta provinciale, con lo stesso provvedimento, di cui all'ottavo comma del precedente art. 15, provvede a:

     a) trasferire alle unità sanitarie locali l'esercizio delle ulteriori funzioni delegate con la presente legge;

     b) ad assegnare alle unità sanitarie locali il personale addetto alle mansioni relative alle funzioni di cui alla precedente lettera a);

     c) adottare le disposizioni relative all'assegnazione in uso dei beni mobili e immobili ai sensi della vigente normativa.

 

          Art. 17. Personale.

     1. Con la data di soppressione dei servizi di cui all'ottavo comma dell'art. 15 è ridotta la pianta organica del personale utilizzato per i servizi di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, predisposto secondo le modalità previste dalla legge 26 aprile 1982, n. 12, per la parte dei posti corrispondente al personale assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi della lettera b) del precedente art. 16 e conseguentemente si provvederà ad aumentare di pari numero le piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

     2. Il personale iscritto nel ruolo unico nominativo del personale del servizio sanitario provinciale utilizzato dalla Provincia per i servizi di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e che non sia assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi del precedente comma, è assegnato con provvedimento della Giunta provinciale agli uffici di cui al precedente art. 15.

     3. Il personale di cui al precedente comma sarà inquadrato nei ruoli dei dipendenti provinciali con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge provinciale, fatta salva la facoltà di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario provinciale.

     4. Con effetto dalla data di soppressione dei servizi di cui all'ottavo comma dell'art. 15 e fino all'inquadramento ai sensi del precedente comma, la Provincia provvede all'amministrazione del personale di cui al comma precedente in conformità alla normativa vigente.

     5. Il ruolo speciale istituito con legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso. Il personale viene iscritto con deliberazione della Giunta provinciale nel ruolo unico nominativo del personale del servizio sanitario provinciale e assegnato all'unità sanitaria locale Centro-Sud. I posti del soppresso ruolo saranno portati in aumento alla pianta organica della competente unità sanitaria locale.

     6. Per l'espletamento delle proprie funzioni ai sensi della presente legge, la Provincia può avvalersi di personale delle unità sanitarie locali tramite comandi disposti con provvedimenti della Giunta provinciale.

 

          Art. 18. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59 (norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori degli enti ospedalieri);

     b) la legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21 (istituzione e riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera);

     c) il terzo comma dell'art. 18 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 19. Periodo formativo per medici di base. [10]

 

          Art. 20. Norme integrative.

     1. Per garantire una migliore distribuzione sul territorio delle prestazioni sanitarie di base, i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dei locali idonei ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, anche nelle proprie frazioni.

 

          Art. 21. Controllo sulle deliberazioni delle unità sanitarie locali. [11]

 

          Art. 22. Norme integrative.

     1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, è sostituito dal seguente: "In ogni modo i contributi di cui al secondo comma del presente articolo non potranno superare l'85% delle spese preventivate da ogni consultorio e riconosciute dalla Giunta provinciale per l'anno di riferimento. Per i consultori di nuova istituzione i contributi non potranno superare l'80% delle spese previste per il primo anno di attività e riconosciute ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di cui all'art. 9."

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[6] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.