§ 5.1.1 – L.P. 6 agosto 1963, n. 8.
Ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/1963
Numero:8


Sommario
Art. 1.      La "Colonia agricola malati di mente di Stadio" nel Comune di Vadena fa parte dell'Ordinamento della Provincia di Bolzano come istituto autonomo.
Art. 2.      La vigilanza sull'Istituto viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore cui è assegnata la materia.
Art. 3.      Il Direttore dell'Istituto esercita le funzioni concernenti il servizio sanitario, le ammissioni e le dimissioni degli infermi e le funzioni disciplinari, secondo le disposizioni della legge sui [...]
Art. 4.      L'Istituto ha un bilancio proprio approvato dalla Giunta provinciale le cui risultanze formano oggetto di appositi articoli della parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della [...]
Art. 5.      All'Istituto è addetto il personale direttivo, esecutivo e subalterno, secondo la tabella annessa alla presente legge.
Art. 6.      Quale direttore dell'Istituto può essere incaricato il direttore del più vicino ospedale psichiatrico, a condizione che sia assicurato il normale funzionamento dell'Istituto.
Art. 7.      Salve le funzioni spettanti al direttore, l'economo risponde della gestione dell'Istituto. Egli organizza il lavoro ed assegna i lavori al personale non addetto alla assistenza diretta dei [...]
Art. 8.      Le funzioni di culto sono esercitate da un cappellano incaricato, previa autorizzazione della competente autorità ecclesiastica. Nell'incarico deve essere provveduto per il caso di assenza o di [...]
Art. 9.      L'assistenza diretta agli ammalati è disimpegnata dagli infermieri -operai, dai vice -capi e dai capisala alle dipendenze del direttore. Il numero degli infermieri -operai non deve essere [...]
Art. 10.      Per tutto quanto non disposto diversamente dalla presente legge, si applica all'Istituto la legge concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, 3 luglio 1959, n. 6 e la [...]
Art. 11.      Al personale dell'Istituto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale corrispondente al grado provinciale assegnato.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.      Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento attualmente in vigore.
Art. 14.      All'onere di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, di Lire 76.500.000 per l'esercizio finanziario 1963, viene provveduto con le somme iscritte all'art. 108 del bilancio [...]


§ 5.1.1 – L.P. 6 agosto 1963, n. 8. [1]

Ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.

(B.U. 27 agosto 1963, n. 25).

 

     Art. 1.

     La "Colonia agricola malati di mente di Stadio" nel Comune di Vadena fa parte dell'Ordinamento della Provincia di Bolzano come istituto autonomo.

 

          Art. 2.

     La vigilanza sull'Istituto viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore cui è assegnata la materia.

 

          Art. 3.

     Il Direttore dell'Istituto esercita le funzioni concernenti il servizio sanitario, le ammissioni e le dimissioni degli infermi e le funzioni disciplinari, secondo le disposizioni della legge sui manicomi e del relativo regolamento.

 

          Art. 4.

     L'Istituto ha un bilancio proprio approvato dalla Giunta provinciale le cui risultanze formano oggetto di appositi articoli della parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della Provincia.

     L'eventuale saldo passivo viene iscritto, come somma a pareggio del bilancio dell'Istituto, fra le spese effettive del bilancio provinciale.

     Per le necessità della gestione viene fissato annualmente nel bilancio un fondo di anticipazione con discarico delle spese mediante rendiconto periodico.

     All'Istituto sono destinati i beni immobili e mobili descritti nell'inventario dell'Istituto e nella Sezione, concernente l'Istituto, dell'inventario generale della Provincia.

 

          Art. 5.

     All'Istituto è addetto il personale direttivo, esecutivo e subalterno, secondo la tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Quale direttore dell'Istituto può essere incaricato il direttore del più vicino ospedale psichiatrico, a condizione che sia assicurato il normale funzionamento dell'Istituto.

     Nell'incarico deve essere provveduto per il caso di assenza o di impedimento del direttore incaricato.

     Per il servizio medico generico, sarà provveduto con incarico -sentito il direttore -ad uno dei medici residenti nei Comuni vicini alla sede dell'Istituto.

 

          Art. 7.

     Salve le funzioni spettanti al direttore, l'economo risponde della gestione dell'Istituto. Egli organizza il lavoro ed assegna i lavori al personale non addetto alla assistenza diretta dei ricoverati.

 

          Art. 8.

     Le funzioni di culto sono esercitate da un cappellano incaricato, previa autorizzazione della competente autorità ecclesiastica. Nell'incarico deve essere provveduto per il caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 9.

     L'assistenza diretta agli ammalati è disimpegnata dagli infermieri -operai, dai vice -capi e dai capisala alle dipendenze del direttore. Il numero degli infermieri -operai non deve essere inferiore al rapporto di uno ogni otto e non superiore al rapporto di uno ogni sei ricoverati.

     I capisala sono nominati, previo concorso interno per titoli ed esami, fra i vice -capisala in servizio di ruolo.

     I vice -capisala sono nominati, previo concorso interno per titoli ed esami, fra gli infermieri -operai.

     La frequenza dei corsi teorico -pratici per la istruzione degli infermieri -operai è obbligatoria per tutto il personale; il superamento con un buon esito del corso è condizione per la nomina definitiva.

 

          Art. 10.

     Per tutto quanto non disposto diversamente dalla presente legge, si applica all'Istituto la legge concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, 3 luglio 1959, n. 6 e la legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4 e successive modificazioni.

     Le stesse norme valgono, in quanto applicabili, al personale inserviente di cui alla tabella organica allegata alla presente legge. Detto personale è assunto con decreto del Presidente della Provincia, su proposta dell'Assessore competente.

     Data la particolare ubicazione dell'Istituto, il personale può risiedere fuori del luogo ove ha sede l'Istituto stesso, ma sempre nell'ambito della provincia.

     Per il personale addetto all'assistenza diretta viene stabilito un orario speciale, onde assicurare un servizio continuo di turno.

 

          Art. 11.

     Al personale dell'Istituto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale corrispondente al grado provinciale assegnato.

     Al personale, salvo quello in servizio di turno che ha diritto al vitto gratuito, deve, su richiesta tempestiva, essere somministrato il vitto con detrazione sulla retribuzione del prezzo unitario stabilito dalla Giunta provinciale.

     In caso di eventuale fornitura di alloggio, non in dipendenza da causa di servizio, verrà detratto anche il relativo fitto stabilito dalla Giunta provinciale.

     Al personale inserviente spetta la retribuzione annua indicata nell'annessa tabella, con 14 aumenti biennali del 3,50% e un aumento dell'1%.

     In caso di lavoro effettuato nelle feste infrasettimanali, per ogni giorno di lavoro compete a tutto il personale una indennità pari ad 1/30 della retribuzione mensile.

 

          Art. 12. Norma transitoria.

     Il personale avventizio attualmente addetto al servizio di lavoro agricolo e di contemporanea sorveglianza degli infermi sottoposti all'ergoterapia ed il personale già assunto come "inserviente" che svolge di fatto funzioni ausiliarie e di assistenza diretta, potrà essere inquadrato, sentito il direttore, quale infermiere -operaio al grado III D di cui all'allegata tabella con riconoscimento in tale grado ai soli fini economici del servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe. Dalla data dell'inquadramento decorre il periodo utile per la prevista promozione a ruolo aperto.

     Il personale attualmente in servizio di ruolo che risulta in possesso della patente di infermiere, sarà inquadrato nella qualifica iniziale di infermiere -operaio. A tale personale il servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe viene riconosciuto nella misura di 2 anni agli effetti del conseguimento della promozione a ruolo aperto al grado II D e per la parte eccedente a tutti gli effetti nel nuovo grado conseguito.

     Per la prima copertura dei posti di caposala e vice -caposala si potrà provvedere anche mediante chiamata diretta di persone in possesso del diploma di infermiere professionale o manicomiale e ritenute particolarmente idonee, tenendo presente che al reparto ricoverati maschili e femminili deve essere addetto personale di vigilanza dello stesso sesso [2] .

     L'applicato ed il giardiniere in servizio presso la Colonia sono inquadrati nel grado iniziale previsto dall'allegata tabella con riconoscimento del servizio analogo prestato presso la Colonia a tutti gli effetti per la progressione in carriera [3] .

     Il tecnico agricolo attualmente in servizio, pur continuando a prestare la sua opera presso l'istituto, viene inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi agrari, riconoscendogli il servizio precedentemente prestato presso la Colonia agli effetti della progressione nella nuova carriera [4] .

     Il personale inserviente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non contemplato nei commi precedenti, potrà essere inquadrato con il trattamento iniziale previsto dall'allegata tabella.

     Il nuovo trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge, avrà decorrenza dal 1° aprile 1962.

 

          Art. 13.

     Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento attualmente in vigore.

 

          Art. 14.

     All'onere di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, di Lire 76.500.000 per l'esercizio finanziario 1963, viene provveduto con le somme iscritte all'art. 108 del bilancio provinciale 1963.

 

 

ALLEGATO [5]

 

QUALIFICA

 

Numero

Gerarchia

Gerarchia

Carriera

 

 

 

speciale

provinciale

 

Direttore

 

1

I

incaricato

-

Cappellano

 

1

-

incaricato

-

Economo - Perito agrario

 

1

II

VII - III

di concetto

 

 

1

III

X - VI

esecutiva

Applicato

2

 

 

 

 

 

 

1

III

VIII - VII

 

Caposala

 

2

III

VIII - VII

 

Vice-caposala

 

4

IV

IX - VIII

 

Infermiere-Operaio

 

25

VI

V - II

ausiliaria

Giardiniere

 

1

V

V - II

 

Cuoco

 

1

-

incaricato

-

Inservienti

 

9

VII

L. 600.000

-

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. P. 20 luglio 1964, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. P. 20 luglio 1964, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. P. 20 luglio 1964, n. 6.

[5] Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. P. 20 luglio 1964, n. 6.