§ 5.1.131 – L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/10/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 2.     
Art. 3.      1. La rubrica del capo II del titolo I della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Ordinamento e funzionamento dell’azienda sanitaria”.
Art. 4.      1. La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Organi dell’azienda sanitaria”.
Art. 5.      1. L’articolo 9 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 6.      1. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:
Art. 7.      1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 8.      1. L’articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 9.      1. L’articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 10.      1. Dopo l’articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12 ter, 12 quater e 12 quinquies:
Art. 11.      1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 12.      1. L’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 13.      1. L’articolo 16 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 14.      1. Il comma 1 dell’articolo 17, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 15.      1. L’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 16.      1. L’articolo 20 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art. 17.      1. La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Comitati etici dell’azienda sanitaria”.
Art.  18.
Art.  19.
Art. 20.      1. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
Art.  21.
Art.  22.
Art.  23.
Art. 24.      1. L’articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 25.      1. L’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art.  26.
Art.  27.
Art.  28.
Art. 29.     
Art. 30.      1. Dopo l’articolo 69 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:
Art.  31. Modifiche della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante “Disposizioni per l’attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto [...]
Art.  32. Modifiche della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”.
Art.  33. Abrogazioni.
Art. 34.  Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 5.1.131 – L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale.

(B.U. 10 ottobre 2006, n. 41).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 2 (Competenze della Giunta provinciale).

     1. La Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza. Competono alla Giunta provinciale in particolare:

     a) l’approvazione del Piano sanitario provinciale che può prevedere linee programmatiche di sviluppo separate per ogni comprensorio sanitario;

     b) il potere di sostituire gli organi gestionali dell’azienda sanitaria nominati dalla Giunta provinciale;

     c) il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati;

     d) la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell’azienda sanitaria;

     e) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica;

     f) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta;

     g) l’adozione dei provvedimenti necessari per l’accreditamento e il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall’azienda sanitaria con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;

     h) l’assegnazione, in base alle esigenze, delle risorse finanziarie e immobiliari destinate al Servizio sanitario provinciale e all’azienda sanitaria;

     i) l’approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati al Servizio sanitario provinciale con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei medesimi all’azienda sanitaria e ad altri soggetti pubblici e privati nonché l’approvazione del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali;

     j) il controllo e l’analisi economico-finanziaria dell’impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale nonché la formulazione di linee guida per il finanziamento dei comprensori sanitari, tenuto anche conto della produzione dei medesimi;

     k) la promozione e la gestione diretta o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private di interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua; nell’ambito della formazione continua provvede

     agli interventi formativi di interesse provinciale;

     l) l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 15, comma 6, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, e successive modifiche, per l’indizione della selezione dei dirigenti sanitari con incarico di direttore, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;

     m) la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell’azienda sanitaria nonché per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, prevedendo in questo caso le modalità della partecipazione degli enti locali;

     n) l’individuazione delle procedure e delle modalità di verifica dei risultati complessivi dell’azienda sanitaria tramite l’impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e della conformità degli stessi al Piano sanitario provinciale.”

 

     Art. 2.

     1. L’articolo 5 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 5 (Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano).

     1. È istituita l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata azienda sanitaria, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano per il conseguimento dei suoi fini istituzionali. L’azienda sanitaria è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

     2. L’organizzazione e il funzionamento dell’azienda sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria provvede a predisporre la proposta di atto aziendale da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale. L’atto aziendale è adottato dal Direttore generale entro i dieci giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta provinciale. L’atto aziendale, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 2, 9, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 14, definisce in particolare l’assetto organizzativo dell’azienda sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione dell’attività dei servizi territoriali presenti nei singoli comprensori sanitari con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

     3. L’azienda sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente, nonché quelle contenute nel Piano sanitario provinciale. In particolare a essa competono l’attuazione del Piano sanitario provinciale, la tutela della salute dei cittadini in conformità agli standard prefissati dalle disposizioni vigenti, l’erogazione in forma diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria e il rimborso delle spese sostenute per quelle usufruite in forma indiretta, applicando di norma il sistema delle tariffe predeterminate.”

 

     Art. 3.

     1. La rubrica del capo II del titolo I della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Ordinamento e funzionamento dell’azienda sanitaria”.

 

     Art. 4.

     1. La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Organi dell’azienda sanitaria”.

 

     Art. 5.

     1. L’articolo 9 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 9 (Attribuzioni del Direttore generale).

     1. Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell’azienda sanitaria e gli spettano i poteri di rappresentanza della stessa. In particolare egli è responsabile:

     a) della redazione e dell’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

     b) della definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con indicazione delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, nonché dell’adozione degli atti di amministrazione di natura strategica, soggetti ad approvazione della Giunta provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia;

     c) della negoziazione del budget aziendale con la Provincia;

     d) del programma operativo annuale e del budget, articolato anche a livello comprensoriale;

     e) della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Direttore tecnico-assistenziale;

     f) della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con i Direttori di comprensorio sanitario;

     g) della negoziazione e assegnazione delle risorse ai comprensori sanitari, nel rispetto delle direttive provinciali;

     h) dell’adozione di atti regolamentari e di indirizzo;

     i) della definizione dei servizi, delle attività nonché delle procedure aventi rilevanza aziendale o comunque sovracomprensoriale, conformemente alla programmazione provinciale;

     j) della gestione e del coordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e professionali con valenza provinciale e dei servizi aziendali, in quanto non delegati ai comprensori sanitari;

     k) della garanzia dell’uniformità delle procedure dell’azienda sanitaria;

     l) delle decisioni in merito alla partecipazione a società a capitale misto pubblico e privato;

     m) della sottoscrizione di contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale;

     n) dell’esercizio delle funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati;

     o) della nomina del Consiglio dei sanitari;

     p) dell’autorizzazione alla stipulazione di contratti attivi e relativi a lavori, forniture e servizi aventi valenza comprensoriale di durata superiore a tre anni;

     q) della nomina del nucleo di valutazione;

     r) della nomina, del rinnovo e della revoca del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale;

     s) della proposta alla Giunta provinciale relativa alla nomina, al rinnovo e alla revoca dei Direttori di comprensorio sanitario;

     t) delle nomine, revoche e atti analoghi attribuitigli dalle disposizioni vigenti.

     2. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Direttore tecnico-assistenziale.

     3. Il Direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale e dal Consiglio dei sanitari. È responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario, su delega del Direttore generale, o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età. Nel caso che l’assenza del Direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni va dato avvio alle procedure per la sua sostituzione.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale nonché dai Direttori di comprensorio sanitario. In caso di valutazione negativa può revocare la rispettiva nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale, o proporre alla Giunta provinciale la revoca del Direttore di comprensorio sanitario.”

 

     Art. 6.

     1. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

      “2. La Giunta provinciale determina i principi generali, gli obiettivi e i criteri di valutazione dell’attività del Direttore generale.

     3. La Giunta provinciale, nei casi di grave disavanzo o di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo, o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, da verificare entro il mese di maggio dell’anno che segue quello di riferimento, sentito l’interessato, dichiara la decadenza del Direttore generale dall’incarico e risolve il contratto di lavoro.”

 

     Art. 7.

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano, unitamente al Direttore generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono alla formazione delle decisioni della direzione generale, con la formulazione di proposte e di pareri in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

      “4. Qualora il Direttore generale dell’azienda sanitaria provenga da strutture a carattere non sanitario, il Direttore amministrativo va scelto fra persone provenienti da enti o strutture a carattere sanitario.”

     3. Il comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “6. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza, fatte salve le competenze del Direttore tecnico-assistenziale di cui all’articolo 12 bis.”

 

     Art. 8.

     1. L’articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 12 (Appartenenza linguistica).

     1. I posti di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale da un lato e quelli di Direttore di comprensorio sanitario dall’altro costituiscono due categorie a sé stanti e sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell’ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale.”

 

     Art. 9.

     1. L’articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 12 bis (Dirigenza tecnico-assistenziale).

     1. Il Direttore tecnico-assistenziale è scelto tra persone che, oltre ad essere in possesso della laurea magistrale delle professioni sanitarie e dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di laurea, abbiano un’esperienza professionale di almeno cinque anni. Al Direttore tecnicoassistenziale si applica l’articolo 11, commi 1, 8, 9, 10, 11 e 13.

     2. Il Direttore tecnico-assistenziale, avvalendosi dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori di cui al comma 4, gestisce il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di équipe.

     3. In ogni comprensorio sanitario sono inoltre previsti almeno un dirigente tecnico-assistenziale per ogni presidio ospedaliero e un dirigente tecnicoassistenziale per l’area territoriale. Può altresì essere previsto un dirigente tecnico-assistenziale per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione.

     4. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei dirigenti tecnico-assistenziali operanti nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti tecnicoassistenziali coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore tecnico-assistenziale svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l’integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.

     5. Il dirigente tecnico-assistenziale, nell’ambito dell’area territoriale e del presidio ospedaliero, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico nonché del personale tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza. Il dirigente tecnico- assistenziale esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

     6. L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi sia coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva normativa sia coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.”

 

     Art. 10.

     1. Dopo l’articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12 ter, 12 quater e 12 quinquies:

     “Art. 12 ter (Comprensori sanitari e distretti).

     1. L’azienda sanitaria è suddivisa al suo interno in quattro comprensori sanitari che ne costituiscono le articolazioni periferiche e che assumono le seguenti denominazioni:

     a) Comprensorio sanitario di Bolzano;

     b) Comprensorio sanitario di Merano;

     c) Comprensorio sanitario di Bressanone;

     d) Comprensorio sanitario di Brunico.

     2. La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori a loro volta si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

     3. Ai comprensori sanitari sono attribuite le funzioni che possono essere meglio gestite a livello locale. Le stesse sono individuate nell’atto aziendale.

     4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l’atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario:

     a) è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria;

     b) è soggetto a rendicontazione analitica, con contabilizzazione separata all’interno del bilancio dell’azienda sanitaria;

     c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all’instaurazione con terzi dei rapporti giuridici aventi valenza comprensoriale;

     d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all’utilizzazione dei fattori produttivi e delle risorse.

Art. 12 quater (Compiti del direttore di comprensorio sanitario).

     1. Nel rispetto della programmazione provinciale, dell’atto aziendale, della programmazione strategica aziendale e fatte salve le competenze del Direttore generale, il Direttore di comprensorio sanitario ha la competenza ed è responsabile dell’attuazione degli indirizzi e delle direttive della Direzione generale nonché della programmazione e della gestione operativa del relativo ambito territoriale, e in particolare:

     a) dell’integrazione fra i servizi sanitari del comprensorio sanitario e i servizi socio-sanitari;

     b) del coordinamento complessivo dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi, tecnici e professionali del comprensorio sanitario;

     c) della rilevazione, dell’orientamento e della valutazione della domanda sanitaria e socio-sanitaria, della verifica del grado di soddisfacimento della stessa nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti anche a livello aziendale, nonché della garanzia dell’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari nel comprensorio sanitario attraverso un sistema integrato e del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;

     d) della gestione del budget assegnato al singolo comprensorio sanitario e della negoziazione con i responsabili delle relative unità organizzative in termini di obiettivi, di attività e di risorse;

     e) della valutazione comparativa dei costi e dei risultati attraverso il controllo di gestione;

     f) della nomina dei responsabili di struttura semplice e dei direttori d’ufficio del comprensorio sanitario;

     g) dell’espressione dell’intesa con il Direttore generale di cui all’articolo 48, commi 3, 7, 8, 9 e 10, all’articolo 12-bis, comma 4, e all’articolo 14, commi 5 e 6, nonché per il conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento e direttore di ripartizione del comprensorio sanitario;

     h) dell’assunzione nel comprensorio sanitario, nei limiti delle risorse assegnate, del personale dipendente, a contratto o convenzionato;

     i) della gestione del sistema di valutazione dei dirigenti del comprensorio sanitario;

     j) della predisposizione delle graduatorie permanenti e per esigenze contingenti e dell’espletamento dei concorsi e delle procedure di selezione a livello di comprensorio sanitario, avvalendosi delle apposite strutture di cui al comma 2;

     k) della gestione del personale in servizio presso il comprensorio sanitario sulla base degli indirizzi aziendali;

     l) della stipulazione di accordi sindacali sulle materie di valenza comprensoriale demandate dalla contrattazione collettiva aziendale;

     m) delle procedure relative a forniture e servizi aventi valenza comprensoriale e delle stesse procedure aventi valenza aziendale, il cui espletamento viene assegnato al comprensorio sanitario;

     n) delle attività di cui all’articolo 16, comma 3, numero 9), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), delegati dalla Giunta provinciale, nonché della gestione del patrimonio e della sicurezza a livello comprensoriale;

     o) della implementazione, manutenzione e assistenza dei sistemi informativi aventi valenza comprensoriale;

     p) di ogni altra funzione delegata dal Direttore generale.

     2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Direttore del comprensorio sanitario si avvale delle strutture specifiche all’uopo preposte.

     3. Il Direttore di comprensorio sanitario è il diretto superiore del coordinatore dei Direttori medici, del coordinatore dei dirigenti tecnico-assistenziali e del coordinatore dei dirigenti amministrativi del comprensorio sanitario.

Art. 12 quinquies (Nomina del Direttore di comprensorio sanitario).

     1. Il Direttore di comprensorio sanitario è nominato dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore generale dell’azienda sanitaria. Si applicano l’articolo 8, comma 1, nonché l’articolo 11, commi 8, 9 e 10.

     2. Salvo quanto previsto dagli articoli 65 e 69, i Direttori di comprensorio sanitario devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4.

     3. Il Direttore di comprensorio sanitario, nell’esercizio delle proprie funzioni, risponde dell’operato direttamente al Direttore generale. In caso di mancato rispetto, da parte del Direttore di comprensorio sanitario, della programmazione provinciale, dell’atto aziendale nonché della programmazione strategica aziendale, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore generale e sentito l’interessato, ne dichiara la decadenza e risolve il relativo contratto di lavoro.”

 

     Art. 11.

     1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre a cinque membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.”

     2. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

      “5. Il collegio vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolarità della contabilità e la tenuta dei registri contabili nonché la rispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio preventivo e redige apposita relazione esponendo, se del caso, le proprie osservazioni. Il collegio, inoltre, riferisce almeno annualmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’azienda sanitaria alla conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all’articolo 20, comma 3.”

 

     Art. 12.

     1. L’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 14 (Organizzazione interna dell’azienda sanitaria).

     1. L’organizzazione interna dell’azienda sanitaria deve garantire il massimo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, l’economicità della gestione nonché il rispetto dei diritti dell’utente. L’azienda sanitaria, con atto del Direttore generale, predispone la “Carta dei servizi” e istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico con sezioni distaccate in ogni comprensorio sanitario, l’ufficio relazioni con il personale e i sindacati, nonché la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

     2. L’azienda sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo.

     3. Il settore sanitario in ogni comprensorio sanitario è articolato nell’area territoriale e in uno o più presidi ospedalieri.

     4. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, l’azienda sanitaria istituisce i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa dell’azienda sanitaria e la cui struttura organizzativa è disciplinata in base alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

     5. A ciascuna area territoriale e a ciascun presidio ospedaliero e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12-bis, commi 3 e 4, è preposto un Direttore medico. Il Direttore medico dell’area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”. Nei comprensori sanitari il Direttore dell’area territoriale può essere scelto anche tra i Direttori medici di un’unità operativa della corrispondente area, tenuto conto dell’esperienza professionale e gestionale acquisita. Il Direttore medico di presidio ospedaliero deve essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla funzione di direttore per la disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero”. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei Direttori medici operanti nel singolo comprensorio sanitario, che conserva la titolarità di Direttore medico di area territoriale o di presidio ospedaliero. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati Direttori medici coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore sanitario svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l’integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.

     6. Il settore amministrativo viene disciplinato dalla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento ad un dirigente amministrativo operante nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti amministrativi coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore amministrativo svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto.

     7. Il Piano sanitario provinciale individua i servizi specialistici aziendali.

     8. Il collegio dei Direttori di comprensorio sanitario ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore generale in materia di programmazione e valutazione delle attività socio-sanitarie.”

 

     Art. 13.

     1. L’articolo 16 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 16. (Controlli).

     1. L’azienda sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attiva un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tiene anche conto:

     a) della validità della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

     b) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;

     c) dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza;

     d) dei risultati finali dell’assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. Nella valutazione devono essere coinvolti gli interessati.

     2. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al Direttore generale e ai Direttori di comprensorio sanitario nonché per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dall’azienda sanitaria.”

 

     Art. 14.

     1. Il comma 1 dell’articolo 17, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Gli attuali ospedali costituiscono la rete dei presidi ospedalieri pubblici e sono strutture dell’azienda sanitaria. Essi svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento e le indicazioni e direttive contenute anche nel Piano sanitario provinciale e hanno autonomia tecnicofunzionale nei limiti dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale nell’ambito della programmazione sanitaria provinciale.”

 

     Art. 15.

     1. L’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 19 (Consiglio dei sanitari).

     1. Presso l’azienda sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari composto dal Direttore sanitario, con funzioni di presidente, e dai seguenti membri elettivi:

     a) 13 rappresentanti del personale medico aziendale, di cui sette eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, due nel Comprensorio sanitario di Bressanone e due nel Comprensorio sanitario di Brunico;

     b) due rappresentanti dei medici di medicina generale;

     c) un rappresentante dei pediatri di libera scelta;

     d) un rappresentante dei medici specialisti convenzionati;

     e) un rappresentante del personale medico veterinario;

     f) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;

     g) un farmacista;

     h) quattro rappresentanti del personale infermieristico, di cui uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale;

     i) tre rappresentanti del personale tecnicosanitario, riabilitativo e della prevenzione.

     2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui siano stati stipulati accordi contrattuali.

     3. La Giunta provinciale stabilisce, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, i criteri riguardo alle modalità di elezione.

     4. Il Consiglio dei sanitari è organo interno dell’azienda sanitaria e dura in carica tre anni. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per tutte le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti a esse attinenti, per le attività di assistenza sanitaria e per i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda sanitaria. La Giunta provinciale può individuare ulteriori materie da sottoporre al Consiglio dei sanitari. I pareri sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro 15 giorni dalla  richiesta. Il Direttore generale può chiedere pareri su altri argomenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali.”

 

     Art. 16.

     1. L’articolo 20 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 20 (Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali).

     1. Nell’ambito territoriale di ciascun comprensorio sanitario è istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dai presidenti delle comunità stesse e dal Sindaco del Comune di Bolzano per il Comprensorio sanitario di Bolzano o da loro delegati. La Conferenza, al fine di corrispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente nel singolo comprensorio sanitario, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitari di particolare interesse nel rispettivo comprensorio sanitario, in riferimento anche ai servizi sociali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore di comprensorio sanitario nonché al Direttore generale. A tale scopo il Direttore di comprensorio sanitario, oltre al piano generale triennale di azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, trasmette alla Conferenza la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di miglioramento dei servizi sanitari nell’area territoriale o nei presidi ospedalieri del rispettivo comprensorio sanitario.

     2. Qualora nell’ambito territoriale di un comprensorio sanitario esista un’unica comunità comprensoriale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal presidente della stessa.

     3. Se nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono interessati più di uno dei comprensori sanitari, le relative funzioni vanno svolte da un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni. Le relative valutazioni e proposte sono trasmesse al Direttore generale dell’azienda sanitaria.”

 

     Art. 17.

     1. La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Comitati etici dell’azienda sanitaria”.

     2. I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

     “1. I comprensori sanitari nelle cui strutture sanitarie viene svolta attività di sperimentazione clinica istituiscono un comitato etico che svolge la propria attività nel rispetto della normativa in materia ed è composto da:

     a) il Direttore sanitario o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

     c) tre clinici di discipline differenti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche;

     d) un medico non dipendente dell’azienda sanitaria;

     e) un farmacista;

     f) un rappresentante del settore dell’assistenza infermieristica;

     g) un rappresentante delle associazioni di volontariato o di tutela dei pazienti;

     h) un dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

     i) un esperto in statistica.

     4. Almeno uno dei componenti del comitato di cui al comma 1 è rappresentante delle case di cura private della provincia.

     5. I componenti del comitato di cui al comma 1, lettera c), devono avere un’elevata competenza clinica ed esperienza nel campo della sperimentazione.”

 

     Art. 18.

     1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 22 bis. (Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere).

     1. Nell’azienda sanitaria è istituito il Comitato pari opportunità.

     2. Composizione, competenze nonché funzionamento del comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.

     3. L’assessorato alla Sanità provvede al finanziamento delle attività svolte dal Comitato.

     4. Il Comitato trasmette all’assessorato alla sanità la relazione annuale delle proprie attività.

     5. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni.”

 

     Art. 19.

     1. La rubrica dell’articolo 27 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: “Attività contrattuale dell’azienda sanitaria”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “2. Le forniture di beni, le prestazioni e i servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2.”

 

     Art. 20.

     1. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “7. Il finanziamento dei comprensori sanitari avviene su base capitaria tenendo conto di appositi indicatori individuati dalla Giunta provinciale per garantire ai cittadini i livelli uniformi di assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonché della produzione misurata in base al sistema tariffario. Le attività e i progetti specifici stabiliti dalla Giunta provinciale sono finanziati a parte. La compensazione della mobilità sanitaria a livello interregionale e internazionale avviene comunque sulla base dei tariffari determinati dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 21.

     1. Il comma 5 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “5. Il comitato è composto da:

     a) l’assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità, con funzioni di vicepresidente;

     c) il Direttore generale dell’azienda sanitaria;

     d) i Direttori di comprensorio sanitario;

     e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico e uno libero professionista;

     f) un rappresentante del personale non medico;

     g) il rappresentante designato dal Consiglio dei comuni ai sensi dell’articolo 20, comma 3;

     h) il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali.”

 

     Art. 22.

     1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 43 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “3. Spetta alla commissione provinciale per la promozione della qualità delle attività sanitarie:

     a) promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate da istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano;

     b) supportare metodologicamente le attività destinate al potenziamento della qualità strutturale, della qualità dei processi e della qualità dei risultati;

     c) iniziare, implementare e valutare progetti di qualità aventi valenza provinciale;

     d) promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari in materia di verifica e revisione della qualità;

     e) elaborare indicatori per misurare i livelli qualitativi raggiunti;

     f) definire e monitorare gli standard di qualità per favorire la “best practice” da una parte e per effettuare dall’altra una valutazione anche comparativa delle strutture eroganti;

     g) monitorare l’adeguatezza delle prestazioni;

     h) definire percorsi diagnostici e terapeutici che si basano sulle metodologie EBM e EBN;

     i) promuovere le iniziative volte al potenziamento della sicurezza del paziente e, in generale, della qualità percepita dal paziente.

     4. La commissione è composta da:

     a) il Presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) il Presidente del Collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano, o un suo delegato;

     c) il Direttore sanitario dell’azienda sanitaria o un suo delegato;

     d) il Direttore tecnico-assistenziale dell’azienda sanitaria o un suo delegato;

     e) un Direttore medico di presidio ospedaliero o un suo sostituto proposti dall’Associazione dei primari;

     f) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità o un suo delegato;

     g) un esperto di epidemiologia e statistica sanitaria;

     h) un esperto nel settore della formazione professionale in ambito sanitario;

     i) un esperto nel settore dell’assistenza infermieristica;

     j) un esperto nel settore dell’assistenza farmaceutica;

     k) un medico libero professionista;

     l) il referente per la promozione della qualità dell’azienda sanitaria nonché un referente per ciascun comprensorio sanitario.

     5. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. I membri di cui al comma 4, lettere g), h), i), j) e k), sono designati dall’assessore provinciale alla Sanità, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.”

 

     Art. 23.

     1. La rubrica dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie”.

     2. I commi 4 e 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “4. Il dirigente è sottoposto a valutazione annuale del diretto superiore. In caso di valutazione negativa da parte del diretto superiore o su ricorso dell’interessato, questi è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione. Tutti i dirigenti sono, inoltre, sottoposti a valutazione triennale da parte del collegio tecnico riguardo la qualità delle prestazioni tecnico-professionali. Il dirigente con funzione di alta specialità, con incarico di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa e di direttore di dipartimento, è sottoposto a valutazione al termine dell’incarico sia dal nucleo di valutazione che dal collegio tecnico. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all’inizio dell’anno. Questi può contestare in qualsiasi momento l’insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l’interessato può presentare la propria presa di posizione al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. In caso di parere negativo da parte del nucleo di valutazione l’interessato viene anche sottoposto a valutazione dal collegio tecnico. Il Direttore di comprensorio sanitario rispettivamente il Direttore generale, ove confermino la valutazione negativa, revocano la nomina del dirigente con funzione di alta specialità, del responsabile rispettivamente direttore. Il nucleo di valutazione è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto nominato dall’Assessore provinciale alla Sanità. Il collegio tecnico è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto scelto fra direttori del Servizio Sanitario Nazionale o fra professori universitari, anche provenienti da paesi membri dell’Unione Europea. Il nucleo di valutazione e il collegio tecnico hanno durata triennale.

     5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direttore sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire interventi appropriati con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il diretto superiore. In caso di valutazione negativa si applica il comma 4.”

 

     Art. 24.

     1. L’articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 47. (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).

     1. L’atto aziendale di cui all’articolo 5, comma 2, disciplina l’attribuzione al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale, ai Direttori di comprensorio sanitario, ai dirigenti amministrativi coordinatori, ai Direttori medici coordinatori, ai dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori, ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento e a tutti gli altri dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i Direttori, le decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno.

     2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 48 e, per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, delle disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche.”

 

     Art. 25.

     1. L’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 48. (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

     1. Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3, sono attribuiti, a tempo determinato, dal Direttore di comprensorio sanitario, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

     2. Il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale. All’atto dell’indizione della selezione dei Direttori medici la Giunta provinciale esprime l’intesa, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici.

     3. L’incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale, d’intesa con il relativo Direttore di comprensorio sanitario, sulla base di una rosa di candidati selezionati da un’apposita commissione. La commissione è nominata dal Direttore di comprensorio sanitario ed è composta dal Direttore sanitario o suo delegato e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari.

     4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

     5. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 4, l’Assessore provinciale alla Sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

     6. Ai membri esterni alla Provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell’Unione Europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento e il rinnovo degli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore presso l’azienda sanitaria ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennità di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.

     7. Gli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il Direttore generale può, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario e previo parere positivo del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi per un periodo non inferiore a due anni oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.

     8. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

     a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;

     b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

     c) responsabilità grave e reiterata;

     d) mancato superamento del periodo di prova previsto;

     e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

     9. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore generale, d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.

     10. In caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente sanitario con incarico di direttore è effettuata da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e nominato dal Direttore generale dell’azienda sanitaria d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario.

     11. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direttore e in assenza del sostituto di cui al comma 10, in attesa del conferimento dell’incarico, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell’azienda sanitaria, d’intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, a un dirigente scelto tra quelli dello stesso reparto o servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direttore non venga coperto per carenza di candidati idonei, l’assegnazione delle mansioni superiori può essere prorogata fino all’espletamento dei concorsi per l’accesso alla direzione, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

     12. In caso di vacanza del posto, l’espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direttore non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.

     13. Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un direttore medico, le sue funzioni di direzione e organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 3.”

 

     Art. 26.

     1. Dopo l’articolo 51 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 51 bis. (Personale).

     1. Il personale in servizio presso le aziende sanitarie è trasferito all’azienda sanitaria di cui all’articolo 5.

     2. Il passaggio del personale, in ottemperanza all’articolo 2112 del codice civile, comporta il mantenimento dei trattamenti economici e normativi previsti dai vigenti contratti collettivi.

     3. Il trasferimento di cui al comma 1 non comporta la modifica della sede di servizio del personale stesso.”

 

     Art. 27.

     1. L’art. 65 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 65. (Nomina a incarichi dirigenziali).

     1. Il Direttore generale, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario nonché il Direttore di comprensorio sanitario devono produrre il certificato di frequenza del corso di cui all’articolo 8, comma 4, e di cui all’articolo 11, commi 2 e 5, entro tre anni dalla rispettiva nomina.

     2. Per un periodo di cinque anni dalla costituzione dell’azienda sanitaria il Direttore tecnico-assistenziale può anche essere nominato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, e coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge erano inquadrati nella posizione di esperto infermieristico tecnico-sanitario o esercitavano le funzioni di Direttore tecnico-assistenziale.”

 

     Art. 28.

     1. Dopo l’articolo 65 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli 65 bis, 65 ter, 65 quater e 65 quinquies:

     “Art. 65 bis. (Organizzazione dipartimentale dell’azienda sanitaria).

     1. I dipartimenti già istituiti dalle quattro aziende sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo non dovranno essere nuovamente istituiti.

Art. 65 ter. (Ambito territoriale dei comprensori).

     1. Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 2, i comprensori sanitari operano negli ambiti territoriali stabiliti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge per le aziende sanitarie soppresse alla data di cui all’articolo 65 quinquies.

Art. 65 quater. (Norma transitoria per i comitati etici).

     1. I comitati etici già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le loro funzioni fino alla loro rinomina.

Art. 65 quinquies. (Costituzione dell’azienda sanitaria).

     1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adotta gli indirizzi per l’assunzione degli atti necessari alla costituzione dell’azienda sanitaria e alla nomina del Direttore generale. Ai fini della prima nomina del Direttore generale e dei Direttori di comprensorio sanitario il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 8 è ridotto a dieci giorni. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria provvede all’adozione degli atti organizzativi necessari al funzionamento dell’azienda stessa.

     2. L’acquisizione delle risorse necessarie per l’attività preparatoria all’avvio dell’azienda sanitaria è assicurata, fino al 31 dicembre 2006, tramite gestione separata nell’ambito dei servizi interaziendali dell’azienda sanitaria di Bolzano, il cui Direttore generale svolge, su richiesta del Direttore generale dell’azienda sanitaria, la funzione di provveditore. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria può altresì avvalersi delle strutture organizzative, del personale e delle risorse delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.

     3. L’azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1° gennaio 2007. Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre 2006.

     4. Il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo delle rispettive aziende sanitarie esercitano le proprie funzioni fino alla data di cui al comma 3 e sono responsabili dell’adozione dei relativi atti, della predisposizione del bilancio di esercizio relativo all’ultimo periodo di competenza nonché dell’adempimento di tutti gli obblighi comunicativi e di dichiarazione previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il compimento degli adempimenti di cui al comma 4 potrà essere protratto per un periodo di sei mesi successivi alla soppressione delle aziende sanitarie.

     6. I collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie soppresse restano in carica per l’assolvimento dei propri compiti sino all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio relativo all’ultimo periodo di competenza.

     7. Il patrimonio iniziale dell’azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all’azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

     8. Con l’entrata in funzione dell’azienda sanitaria i servizi bancari di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un’unica banca ovvero più banche associate.

     9. La Giunta provinciale definirà le risorse finanziarie da destinare all’azienda sanitaria per l’esercizio relativo all’anno 2007.

     10. La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l’amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all’azienda sanitaria.

     11. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all’assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all’azienda sanitaria stessa. L’azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3.

     12. I Direttori generali delle soppresse aziende sanitarie possono essere nominati dalla Giunta provinciale Direttori di comprensorio sanitario o commissari liquidatori delle aziende sanitarie soppresse. Essi possono altresì essere nominati coordinatori ai sensi del comma 13 ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     13. I Direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati, rispettivamente, coordinatori amministrativi o sanitari dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     14. I Direttori tecnico-assistenziali delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell’ambito dell’azienda sanitaria.

     15. Nei casi di cui ai commi 12, 13 e 14 i Direttori manterranno il trattamento economico in godimento e la scadenza del precedente contratto. In caso di mancata nomina viene loro riconosciuto un indennizzo nella misura equivalente agli emolumenti spettanti fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, dedotti gli interessi legali.

     16. I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni.

     17. Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario.

     18. Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest’ultimo.”

 

     Art. 29.

     1. L’articolo 69 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “Art. 69. (Eventuale nomina dei Direttori generali, sanitari e amministrativi delle soppresse aziende sanitarie).

     1. Nei casi di cui all’articolo 65-quinquies, commi 12 e 13, il superamento dell’esame previsto all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, vale anche ai fini del requisito di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 11, comma 7, della presente legge.”

 

     Art. 30.

     1. Dopo l’articolo 69 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 69 bis. (Continuità dei servizi sanitari).

     1. Fino a diversa disposizione del Direttore generale, i Direttori di comprensorio sanitario provvedono, ciascuno per il proprio ambito territoriale, alla gestione dei servizi sanitari e amministrativi, tecnici e professionali nonché dei servizi interaziendali istituiti al 31 dicembre 2006 nelle aziende sanitarie soppresse. I Direttori di comprensorio sanitario si avvalgono all’uopo dei dirigenti preposti ai citati servizi alla data del 31 dicembre 2006.

     2. I Direttori generali delle aziende sanitarie soppresse provvedono alle incombenze di cui al comma 1 fino alla nomina dei Direttori di comprensorio sanitario.”

 

     Art. 31. Modifiche della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante “Disposizioni per l’attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d’impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. I posti nella pianta organica dell’azienda sanitaria, considerati per gruppi di posizioni funzionali, livelli o incarichi dirigenziali secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale.”

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. La distribuzione dei posti di cui al comma 1 avviene sulla base della consistenza dei gruppi linguistici nel rispettivo comprensorio sanitario, tenendo conto dei servizi con bacino d’utenza provinciale.”

     3. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. A ciascuno dei tre gruppi linguistici deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti della pianta organica dell’azienda sanitaria con riferimento ai singoli comprensori sanitari, nei limiti a essi spettanti ai sensi del comma 1. Il Direttore generale provvede ai necessari conguagli tramite ridistribuzione della riserva proporzionale provinciale dei posti all’interno dell’azienda sanitaria. Per urgenti e improrogabili esigenze di servizio, i posti eccedenti il numero complessivo della distribuzione della proporzionale provinciale possono essere assegnati anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica previa autorizzazione della Giunta provinciale, fatto salvo il successivo conguaglio nell’ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.”

 

     Art. 32. Modifiche della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”.

     1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8 bis. (Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell’azienda sanitaria).

     1. È istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti del Servizio sanitario provinciale, nel quale sono iscritti coloro che hanno conseguito l’idoneità per l’assunzione di incarichi dirigenziali nell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa.

     2. L’albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

     a) nella sezione A sono iscritti coloro che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore di ripartizione o a dirigente amministrativo di presidio ospedaliero nell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa;

     b) nella sezione B sono iscritti coloro che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore d’ufficio nell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa.

     3. I direttori d’ufficio possono essere anche scelti dalla sezione A dell’albo.”

     2. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 21 bis. (Prima applicazione dell’albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell’azienda sanitaria).

     1. In sede di istituzione e prima applicazione dell’albo degli aspiranti dirigenti dell’azienda sanitaria di cui all’articolo 8 bis, vengono iscritti di diritto anche coloro che alla data di soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono titolari di un incarico dirigenziale nelle medesime, ad esclusione dei dirigenti reggenti non in possesso dei requisiti di legge per la copertura definitiva del posto. Nella lista sopra citata vengono iscritti di diritto anche coloro che risultano inseriti nell’albo degli aspiranti dirigenti dell’Amministrazione provinciale, limitatamente alla Ripartizione sanità. Sono iscritti di diritto nella sezione A dell’albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore di ripartizione o dirigente amministrativo di presidio ospedaliero. Sono iscritti di diritto nella sezione B dell’albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore d’ufficio.

     2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali non può essere espletata la procedura di selezione di cui agli articoli 7 e 8 o conferita la nomina di cui all’articolo 7, comma 2, qualora nella corrispondente sezione dell’albo di cui all’articolo 8-bis, comma 1, siano iscritti dirigenti già in servizio nelle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico alla data di soppressione delle medesime e ai quali non sia stato conferito un incarico dirigenziale almeno equivalente a quello di cui erano titolari alla data della soppressione, previa verifica dell’idoneità professionale e del possesso dell’eventuale abilitazione professionale richiesta. Negli altri casi l’incarico dirigenziale viene conferito a un aspirante iscritto nella corrispondente sezione dell’albo o secondo le modalità di selezione o nomina di cui agli articoli 7 e 8.”

 

     Art. 33. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     a) la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8;

     b) la legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18;

     c) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38;

     d) gli articoli 5 e 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52;

     e) la legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57;

     f) l’articolo 3 bis della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2;

     g) gli articoli 1, 10 e 14 della legge provinciale 1 dicembre 1978, n. 62;

     h) gli articoli 1, 5 e 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1;

     i) gli articoli 3, 4, 8 e 11 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12;

     j) l’articolo 6 della legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4;

     k) i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19;

     l) il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1;

     m) l’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6;

     n) l’articolo 6 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12;

     o) gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2;

     p) la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10

     q) l’articolo 9 della legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28;

     r) l’articolo 9 della legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9;

     s) gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16;

     t) l’articolo 8 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;

     u) l’articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51;

     v) la legge provinciale 12 novembre 1991, n. 32, eccetto l’articolo 2;

     w) la legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28;

     x) gli articoli 6 e 10, i commi 1 e 2 dell’articolo 12, e gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30;

     y) l’articolo 5 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15;

     z) l’articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22;

     aa) l’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9;

     bb) l’articolo 6 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1;

     cc) l’articolo 6, il comma 12 dell’articolo 11, il comma 6 dell’articolo 17, i commi 2 e 3 dell’articolo 22, il comma 1 dell’articolo 27, gli articoli 51 e 66, il comma 2 dell’articolo 68, l’articolo 70 nonché l’articolo 80 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

 

     Art. 34. Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio.

     1. Alla copertura della spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2006, derivante dall’articolo 65-quinquies, comma 2, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, inserito dall’articolo 28 della presente legge, e stimata in 200.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione, per equivalente importo, della spesa autorizzata all’UPB 10120 nello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio 2006.

     2. La spesa derivante dalle disposizioni suddette a carico degli esercizi successivi trova compensazione nei minori costi del Servizio sanitario provinciale indotti dalle misure di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi attraverso l’unificazione delle funzioni precedentemente ripartite tra più aziende sanitarie, disposte con la presente legge.

     3. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni:

     UPB in diminuzione:

     UPB 10120 - Interventi diretti della Provincia nell’ambito del servizio sanitario pubblico

     - 200.000,00 euro

     UPB in aumento:

     UPB 10105 - Servizi di assistenza sanitaria gestiti dalle aziende sanitarie: assegnazioni per progetti specifici e per lo sviluppo dei servizi

     + 150.000,00 euro

     UPB 10200 - Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a carico delle aziende sanitarie

     + 50.000,00 euro.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.