§ 4.1.65 – L.P. 9 luglio 1992, n. 28.
Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso Ispettorato provinciale dell'alimentazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:09/07/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione.
Art. 2.  Passaggio dei beni.


§ 4.1.65 – L.P. 9 luglio 1992, n. 28. [1]

Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

(B.U. 28 luglio 1992, n. 31).

 

     Art. 1. Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione.

     1. L'amministrazione provinciale, in conformità a quanto disposto nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 511, assume con l'entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle attribuzioni ad essa delegate in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare.

     2. Fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici provinciali ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, i compiti espletati dal soppresso ispettorato provinciale all'alimentazione sono attribuiti dalla Giunta provinciale alle seguenti strutture dirigenziali:

     a) i compiti in materia di rilevazione e di controllo dei dati sul fabbisogno alimentare sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per l'agricoltura;

     b) i compiti in materia di promozione e di orientamento dei consumi alimentari sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per la sanità.

 

          Art. 2. Passaggio dei beni.

     1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione statale, presso il quale il soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione ha svolto la sua attività nel territorio provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano, l'amministrazione provinciale subentra ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 511/1987, nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente.


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.