§ 5.1.111 - L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/06/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Nomina di un professore di una facoltà di medicina.
Art. 2.  Residenza.
Art. 3.  Rilascio attestato.
Art. 5.  Comando di personale.
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, concernente “Provvedimenti relativi al personale delle Unità sanitarie locali”.
Art. 7.  Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente “Formazione di medici specialisti”.
Art. 8.  Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni, recante “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”.
Art. 9.  Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri.
Art. 10.  Nomina del direttore del servizio veterinario provinciale.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante “Nuove provvidenze in favore delle persone in situazione di handicap”.
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 recante “Interventi nel settore socio-sanitario”.
Art. 14.  Proroga del termine per concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative — operatore dirigente.
Art. 15.  Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.
Art. 15 bis.  Corsi di formazione menageriale.
Art. 15 ter.  Corsi di aggiornamento tecnico – professionale.
Art. 16.  Norme transitorie in materia concorsuale.
Art. 17.  Abrogazione di norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale.
Art. 18.  Provvedimenti a favore di dipendenti con prole.
Art. 19.  Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie.
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 recante “Provvedimenti relativi al personale delle unità sanitarie locali”.
Art. 21.  Conferma delle funzioni dei direttori generali, sanitari e amministrativi.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Variazioni al bilancio 1998.


§ 5.1.111 - L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria.

(B.U. 23 giugno 1998, n. 26).

 

     Art. 1. Nomina di un professore di una facoltà di medicina.

     1. La lettera g) del comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, concernente “Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali”, è sostituita dalla seguente:

     “g) da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facoltà di medicina, designato dall'assessore competente in materia di sanità della Provincia autonoma di Bolzano.”

 

          Art. 2. Residenza.

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge provinciale 26 agosto 1993,n. 14 è aggiunto il seguente:

     “10. I medici che vengono ammessi al corso devono dimostrare che sono in grado di seguire le lezioni bilingui e che conoscono perciò sia la lingua italiana che quella tedesca. Le conoscenze linguistiche vengono verificate dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 5.”

 

          Art. 3. Rilascio attestato.

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3.

     1. L'attestato di formazione previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 è sottoscritto dai membri della commissione di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), e), f), e g).”

 

Art. 4. Disposizioni riguardanti compensi a componenti di commissioni mediche.

     1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, concernente “Disposizioni in materia di sanità”, è sostituito dal seguente:

     “2. L'Unità sanitaria locale Centro-Sud provvede a liquidare, con decorrenza 1 giugno 1995, ai componenti la commissione multizonale gli stessi compensi previsti per i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile.”

     2. Il comma 2 dell'articolo 14–bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”, inserito dall'articolo 28 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

     “2. A decorrere dall'1 gennaio 1996, ai componenti le commissioni sanitarie, non dipendenti provinciali, è inoltre corrisposto, per ogni accertamento diagnostico effettuato collegialmente, un compenso di lire 20.000, ridotto a lire 7.000 per i componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, nel caso in cui le riunioni collegiali si svolgano durante l'orario di servizio.”

 

          Art. 5. Comando di personale.

     1. Le aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano per particolari esigenze di servizio possono richiedere il comando di personale dipendente di altri enti pubblici.

     2. Gli oneri relativi sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale.

 

          Art. 6. Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, concernente “Provvedimenti relativi al personale delle Unità sanitarie locali”.

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Riammissione e riassunzione in servizio).

     1. La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico, e può essere presentata presso ogni azienda speciale unità sanitaria locale della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. L'azienda speciale può disporre con proprio provvedimento sulla richiesta di riammissione.

     3. Ai fini della riammissione in servizio il titolo di studio richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riammissione.

     4. Il dipendente riammesso o riassunto in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione, con il mantenimento dell'anzianità maturata.

     5. Qualora siano decorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare entro un anno dalla riammissione in servizio un corso di aggiornamento, le cui modalità di attuazione sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale su proposta del Comitato provinciale per la formazione ed aggiornamento professionale.”

 

          Art. 7. Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente “Formazione di medici specialisti”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta provinciale è autorizzata a bandire concorsi per l'assegnazione di assegni di specializzazione in favore di medici residenti in provincia di Bolzano, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico al fine del conseguimento della specializzazione nelle specialità carenti di cui all'articolo 2.”

     2. L'articolo 4 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 (Disposizione per dipendenti del servizio sanitario provinciale) — 1. Ai medici dipendenti del servizio sanitario provinciale può essere concesso un assegno di specializzazione e l'aspettativa, unicamente qualora scelgano una specialità carente attinente al posto coperto.

     2. Ai medici sono concessi inoltre i benefici delle leggi vigenti e del contratto di lavoro.”

 

          Art. 8. Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni, recante “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”.

     1. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     “8. I contratti di comparto degli enti gestori dei servizi sociali e sanitari prevedono i profili professionali dell'ausiliario socio-assistenziale, dell'operatore socio-assistenziale e dell'educatore.

     9. L'ausiliario socio-assistenziale opera quale operatore ausiliario per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e per l'igiene delle strutture e dell'ambito domiciliare e svolge le sue mansioni in collaborazione e sotto la direzione degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di ausiliario socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 300 ore.

     10. L'operatore socio-assistenziale opera per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché gli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di operatore socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 3000 ore. Per il conseguimento del diploma di operatore socio-assistenziale, la formazione di assistente per soggetti portatori di handicap, di assistente geriatrico e familiare nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.

     11. L'educatore opera nel campo della consulenza, dell'accompagnamento e della cura e assistenza socio-pedgogica di persone singole, famiglie e gruppi e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di educatore viene conferito dopo il conseguimento di una formazione post-secondaria della durata minima di 2600 ore. Per il conseguimento del diploma di educatore, le formazioni di educatore per soggetti portatori di handicap, di istitutore per soggetti portatori di handicap, di educatore in convitti ed operatore pedagogico nel servizio giovani nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.

     12. Gli enti gestori dei servizi sociali possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sociali e sanitari, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

     a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

     b) l'oggetto del rapporto concerna un'attività istituzionale dell'ente gestore, per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;

     c) il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

     d) sia impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

     e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.”

 

          Art. 9. Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri.

     1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7–bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è sostituita dalla seguente:

     “d) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme di associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse. La continuità assistenziale, compito istituzionale della medicina generale e della pediatria di base, viene espletata, anche in forma di disponibilità domiciliare, da medici convenzionati e non, singolarmente, in forme di associazionismo medico o di cooperativa.”

     2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7–bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito dall'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, la parola “solo” è sostituita con la parola “prioritariamente”.

     3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 7–bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito dall'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è sostituita dalla seguente:

     “h) prevedere per le prestazioni rese dal servizio di guardia medica notturna e festiva la possibilità di chiedere una tariffa a carico dell'assistito. La stessa deve essere differenziata a seconda che l'assistito sia esente o non esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.”

 

          Art. 10. Nomina del direttore del servizio veterinario provinciale.

     1. Alla prima procedura di selezione per la nomina del direttore del servizio veterinario provinciale ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18, sono ammessi anche i veterinari collaboratori con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, i veterinari coadiutori nonché i veterinari dirigenti del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei veterinari del servizio sanitario provinciale.”

 

          Art. 11. Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 è inserito il seguente:

     “2 bis. La commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale di cui al comma 2 decide sui ricorsi riguardanti gli accertamenti effettuati dalle unità sanitarie locali nelle materie elencate nell'articolo 23.”

 

          Art. 12. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante “Nuove provvidenze in favore delle persone in situazione di handicap”.

     1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “4. Per l'alienzazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti, i centri sociali e le istituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio. I succitati enti organizzatori sono inoltre autorizzati a vendere con le stesse modalità i beni prodotti nelle strutture per malati psichici presso le aziende speciali unità sanitarie locali. Inoltre i pazienti possono acquistare i beni prodotti da loro stessi presso i succitati enti organizzatori al prezzo del materiale.”

 

          Art. 13. Modifica della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 recante “Interventi nel settore socio-sanitario”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente:

     “1. La Provincia organizza e favorisce iniziative non previste da altre leggi provinciali, regionali o statali nel settore sanitario e assistenziale, allo scopo di responsabilizzare la popolazione nei confronti della salute individuale e collettiva, della rimozione dei rischi per la salute, dell'assistenza nei casi di difficoltà collegati al sorgere o al perdurare della malattia e della tutela della famiglia.”

     2. L'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 viene così integrato:

     “- a concedere sussidi ad enti e associazioni operanti nel settore della donazione d'organi o a familiari di donatori, per il trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura, anche se situato fuori dal territorio provinciale, qualora l'espianto degli organi sia avvenuto presso una struttura ospedaliera provinciale;

     - a prevedere opportuni rimborsi sulle spese riguardanti la tassa automobilistica a favore di quelle famiglie che presentano persone in situazione di handicap risultanti nello stato di famiglia, qualora si accertasse che l'automobile o mezzo similare anche non adattato al portatore di handicap o non ad esso intestato, rappresenti l'unico veicolo a motore di trasporto per il soggetto, essendo di fatto una valida ed esclusiva struttura protesica per la persona in situazione di handicap.”

 

          Art. 14. Proroga del termine per concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative — operatore dirigente.

     1. Il termine quinquennale di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1995,n. 10 viene prorogato per ulteriori 3 anni.

 

          Art. 15. Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.

     1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

     2. Il personale medico e le altre professionalità sanitarie del primo livello dirigenziale svolgono le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale nella struttura di appartenenza.

     3. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano in particolare al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

     4. Al primo livello di dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea per il corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini professionali, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina, nonché siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

     5. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale nonché dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

     6. All'atto dell'indizione della selezione dei dirigenti medici di secondo livello dirigenziale delle aziende sanitarie da parte del Direttore generale, la Giunta provinciale esprime l'intesa limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     7. L'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale sulla base del parere espresso da un'apposita commissione di esperti. La commissione di esperti è nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale ed uno designato dal Consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. Le procedure e le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentiti i Direttori generali delle aziende sanitarie.

     8. L'incarico attribuito, che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. L'incarico può essere revocato prima della sua scadenza per gravi motivi con provvedimento motivato del Direttore generale.

     9. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina, scelti tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario, esterni all'azienda sanitaria interessata, e tra professori universitari esperti in materia, provenienti anche da Paesi membri dell'Unione europea, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dal Consiglio dei sanitari. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altre funzioni con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore. Al dirigente non confermato nell'incarico spetta il trattamento economico del dirigente di primo livello.

     10. Il conferimento d'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     10-bis. La composizione delle commissioni di cui ai commi 7 e 9 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino [1] .

     10-ter. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 10-bis, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico si può derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici [2] .

     11. Nel caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente di secondo livello dirigenziale è effettuata da un aiuto corresponsabile dello stesso reparto o servizio, scelto dal dirigente di secondo livello dirigenziale e nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

     12. Nel caso di vacanza del posto di dirigente di secondo livello dirigenziale ed in assenza del sostituto di cui al comma 11, in attesa del conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello dirigenziale, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad un aiuto corresponsabile, scelto tra quelli dello stesso reparto o dello stesso servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di secondo livello dirigenziale non venga coperto per carenza di candidati idonei, le mansioni superiori possono essere prorogate fino all'espletamento dei concorsi per l'accesso alla seconda dirigenza dopo l'emanazione del regolamento sui requisiti, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

     13. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente di secondo livello dirigenziale da parte dell'aiuto corresponsabile non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso. Per il periodo eccedente i sessanta giorni è corrisposto un compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della funzione superiore e quello della posizione di appartenenza con esclusione dello specifico trattamento economico.

     14. Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un dirigente medico di secondo livello, le sue funzioni di direzione ed organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 5.

 

          Art. 15 bis. Corsi di formazione menageriale. [3]

     1. I corsi di formazione manageriale, i cui attestati costituiscono requisiti d'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario, sono indetti dalla Giunta provinciale con periodicità almeno biennale.

     2. I contenuti, la durata dei corsi, la metodologia delle attività didattiche ed il colloquio finale vengono fissati nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.

 

          Art. 15 ter. Corsi di aggiornamento tecnico – professionale. [4]

     1. Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita una commissione scientifica, la quale propone alla Giunta provinciale l'accreditamento, mediante attribuzione di un credito aggiornativo, dei corsi validi ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 7.

     2. La commissione è composta da:

     a) l'assessore provinciale alla sanità o un suo delegato con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità o un suo delegato;

     c) un rappresentante del Ministero della sanità;

     d) tre esperti nominati dall'assessore provinciale alla sanità;

     e) tre esperti nominati dai direttori generali delle Aziende speciali Unità sanitarie locali.

     3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali.

 

          Art. 16. Norme transitorie in materia concorsuale.

     1. A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge i posti di nono e decimo livello delle piante organiche delle aziende sanitarie relativi al personale del ruolo sanitario medico e laureato non medico sono trasformati in posti di primo livello dirigenziale dei rispettivi profili professionali. Contestualmente il personale del ruolo sanitario già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente corrispondenti al nono e decimo livello viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente di primo livello dirigenziale.

     2. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia a), corrispondente all'ex decimo livello economico e fascia b), corrispondente all'ex nono livello economico.

     2-bis. I requisiti ed i criteri d'accesso al concorso pubblico di primo livello dirigenziale, fascia a) e fascia b), del ruolo sanitario sono disciplinati con regolamento [5] .

     3. Dalla data dell'inquadramento ai sensi del comma 1 al dirigente di primo livello dirigenziale già appartenente alla posizione funzionale intermedia, pari al decimo livello, spetta il trattamento economico di fascia a). Dalla stessa data al personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, pari al nono livello, spetta il trattamento economico di fascia b).

     4. Dalla data dell'inquadramento al personale con trattamento economico di fascia b) viene attribuito il trattamento economico di fascia a), a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia a) a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia b).

     5. Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia a) è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia a) o di fascia b) alle condizioni previste per il personale di ruolo.

     6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorsi pubblici ai quali possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente e siano in possesso dell'attestato di conoscenza di lingua italiana e di lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito alla posizione da ricoprire, nonché dei requisiti generali stabiliti dalla normativa in vigore. Al personale assunto ai sensi del presente comma spetta il trattamento economico di fascia a).

     7. Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai concorsi pubblici per l'accesso alla 1ª dirigenza del ruolo sanitario banditi nella disciplina può partecipare anche il personale in possesso dei requisiti per le posizioni funzionali iniziali del ruolo sanitario di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e 12 maggio 1988, n. 19. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui al comma 6. Al personale assunto mediante concorso anche senza il requisito del diploma di specializzazione viene attribuito il trattamento economico di fascia b). Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o di maturazione di cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia a). Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 4 e 5, le fasce retributive a) e b) sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2 [6] .

     8. Con l'entrata in vigore della presente legge gli assistenti in formazione di ruolo sono a domanda inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza che tengono conto del servizio già prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti.

     9. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la posizione funzionale di cui all'articolo 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, per i quali non siano iniziate le prove d'esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti di tale posizione funzionale.

     10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi dirigenziali riferiti a settori o moduli organizzativi sono conferiti dal Direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti di primo livello. I settori e i moduli organizzativi sono istituiti dal Direttore generale secondo indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale. Dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

     11. Ai fini del completamento della formazione manageriale la Giunta provinciale fissa i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione manageriale istituiti dalla Provincia precedentemente all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 15-bis [7] .

 

          Art. 17. Abrogazione di norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale.

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 è abrogato.

 

          Art. 18. Provvedimenti a favore di dipendenti con prole.

     1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con prole del servizio sanitario provinciale, le aziende speciali unità sanitarie locali possono favorire, in accordo con l'assessorato competente in materia di sanità, iniziative di sostegno alla famiglia.

 

          Art. 19. Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28 (Legge finanziaria 1994) è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie).

     1. Le aziende sanitarie provvedono, sulla base di un tariffario approvato dalla Giunta provinciale, al pagamento in favore delle associazioni convenzionate a tal fine con la Provincia, delle spese per i trasporti degli infortunati e dei malati acuti agli ospedali e per i trasferimenti da un ospedale all'altro.

     2. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie della funzione di cui al comma precedente, le relative modalità tecnici-organizzative nonché il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     3. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.”

 

          Art. 20. Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 recante “Provvedimenti relativi al personale delle unità sanitarie locali”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

     “2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 7 giugno 1993 e per un periodo di dieci anni a partire da questa data.”

 

          Art. 21. Conferma delle funzioni dei direttori generali, sanitari e amministrativi.

     1. I direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle aziende sanitarie, incaricati ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, sono confermati nella loro funzione e restano in carica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l'attuale contratto di lavoro è prorogato per lo stesso periodo.

 

          Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Alla maggiore spesa derivante dall'articolo 4, comma 2, stimata in lire 30 milioni, si provvede per l'esercizio in corso con i mezzi disponibili sul capitolo 52290 e per gli anni successivi con la disponibilità sul capitolo corrispondente del bilancio.

     2. Alla copertura della spesa di cui all'articolo 15, stimata per l'anno 1998 in lire 6 miliardi e per gli anni 1999 e 2000 in lire 9 miliardi all'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante riduzione di lire 6 miliardi dello stanziamento previsto al capitolo 102115 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, e per il biennio 1999–2000 mediante utilizzo di una quota pari a lire 18 miliardi dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 1998–2000.

     3. La spesa per l'attuazione dell'articolo 18, sarà autorizzata per l'anno 1998 e per gli anni successivi con legge finanziaria.

 

          Art. 23. Variazioni al bilancio 1998.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

in diminuzione:

cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

lire 6.000.000.000

in aumento

cap. 52110 - Assegnazione alle UU.SS.LL. di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta (Legge provinciale 2.1.1981, n. 1, art. 36)

lire 6.000.000.000

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 2002, n. 13.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.