§ 5.1.105 - L.P. 26 agosto 1993, n. 14.
Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/08/1993
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Efficacia dell'attestato.
Art. 2.  Ammissione.
Art. 3.  Rilascio attestato.
Art. 4.  Assegni di studio.
Art. 5.  Assegnazione di personale.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 7 bis.  (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base).
Art. 8.  Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.
Art. 9.  Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.
Art. 10.  Applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.
Art. 11.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.105 - L.P. 26 agosto 1993, n. 14.

Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali.

(B.U. 7 settembre 1993, n. 42).

 

     Art. 1. Efficacia dell'attestato. [1]

 

          Art. 2. Ammissione. [2]

 

          Art. 3. Rilascio attestato. [3]

 

          Art. 4. Assegni di studio. [4]

 

          Art. 5. Assegnazione di personale.

     1. Per l'attuazione della presente legge il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, è aumentato di un posto nella quarta/quinta e di un posto nell'ottava/nona qualifica funzionale.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:

     a) Lire 2 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'art. 2, comma ottavo;

     b) Lire 90 milioni per i corrispettivi indicati all'art. 2 comma nono;

     c) Lire 270 milioni per l'erogazione di assegni di studio ai sensi dell'art. 4;

     d) Lire 85 milioni per il personale di cui all'art. 5.

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma primo, lettere b) e c), per complessive Lire 360 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-94, alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-94.

     3. Alla copertura degli oneri pluriennali indicati al comma primo, lettere a) e d), valutati in complessive Lire 175 milioni a carico del biennio 1993-94, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-94 e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia.

     4. Le spese per l'attuazione dell'art. 1, lettera b) e c) della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 7. Norme transitorie.

     1. I medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il periodo formativo per medici di base secondo l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, ed integrato dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, terminano detto periodo formativo secondo le modalità ivi contenute.

     2. E' equiparato all'attestato di formazione specifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 256/1991, il diploma di tirocinio per medici di base di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20.

     3. Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle zone carenti i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.

 

     Art. 7 bis. (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base). [5]

     1. La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso.

 

          Art. 8. Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

     1. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola "austriaci" sono aggiunte le parole "e con gli stati membri della Comunità Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca", e le parole "secondo l'ordinamento di quello stato", sono sostituite dalle parole "secondo gli ordinamenti di quegli stati".

     2. Al comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale n. 1/1986, dopo a parola "precedente" sono aggiunte le parole "con le università italiane"; dopo la parola "austriaci" sono aggiunte le parole "e con gli organi pubblici degli stati della Comunità Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca".

 

          Art. 9. Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

     1. Al comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le parole: "ad eccezione di emolumenti percepiti per attività svolte nell'ambito della specializzazione fuori dall'orario di servizio".

 

          Art. 10. Applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.

     1. Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, l'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e le norme del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.

     2. L'ammissione ai concorsi di cui al comma primo per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

 

          Art. 11. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall’art. 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall’art. 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall’art. 61 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 58 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.