§ 2.1.95 - L.P. 15 aprile 1991, n. 11.
Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/04/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Unificazione di ruoli.
Art. 2.  Ruoli speciali.
Art. 3.  Ruoli del personale scolastico.
Art. 3 bis.  Determinazione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.
Art. 4.  Contingenti di profilo e di qualifica.
Art. 5.  Norma finale.
Art. 6.  Norma transitoria relativa al primo inquadramento nei profili professionali.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 2.1.95 - L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale.

(B.U. 23 aprile 1991, n. 18).

 

     Art. 1. Unificazione di ruoli. [1]

 

          Art. 2. Ruoli speciali.

     1. Sono confermati i seguenti ruoli speciali, con le dotazioni organiche di cui all'allegato 2 della presente legge:

     a) ruolo speciale del servizio antincendi - corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano;

     b) ruolo speciale dei servizi veterinari;

     c) ruolo speciale del corpo forestale provinciale;

     d) ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica.

 

          Art. 3. Ruoli del personale scolastico.

     1. Sono istituiti, ferma restando la dotazione organica complessiva, i ruoli scolastici del personale provinciale, con la dotazione organica indicata nell'allegato 3 della presente legge:

     a) ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica;

     b) ruolo speciale del personale della formazione professionale;

     c) ruolo speciale del personale delle scuole materne;

     d) ruolo speciale del personale della formazione agricola;

     e) ruolo speciale del personale educativo ed assistenziale per soggetti portatori di handicaps.

     2. Rimangono in vigore le disposizioni speciali concernenti l'adeguamento degli organici in funzione delle esigenze scolastiche.

     3. Sono soppressi i seguenti ruoli:

     a) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale in lingua italiana;

     b) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale in lingua tedesca;

     c) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale delle località ladine;

     d) ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne in lingua italiana;

     e) ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne in lingua tedesca;

     f) ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne delle località ladine;

     g) ruolo speciale del personale addetto alla formazione professionale in lingua italiana;

     h) ruolo speciale del personale addetto alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina;

     i) ruolo speciale del personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura;

     j) ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua italiana;

     k) ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua tedesca;

     l) ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps delle località ladine.

 

          Art. 3 bis. Determinazione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica. [2]

     1. Il ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica comprende il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di istruzione pubblica, della formazione professionale ed agricola e delle scuole materne.

     2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma primo viene stabilita distintamente per i tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Per il Conservatorio di musica di Bolzano i relativi posti vengono ripartiti secondo la normativa provinciale sulla proporzionale etnica tra i tre gruppi linguistici. Ai ruoli del personale scolastico e a tutti gli organici dell'amministrazione provinciale, distinti per i gruppi linguistici italiano e tedesco e comunque non sottoposti alla disciplina della proporzionale etnica, possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. E' richiesto tuttavia che abbiano acquisito il titolo di studio o di formazione, che costituisce il requisito di accesso ai relativi posti presso una scuola delle località ladine oppure presso una scuola nella lingua del gruppo linguistico al cui ruolo aspirano [3] .

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della dotazione organica per ogni gruppo linguistico, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) alle singole direzioni di scuola di ogni ordine e grado è assegnato un posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta qualifica funzionale. Al Conservatorio di musica di Bolzano è inoltre assegnato un posto amministrativo nell'ottava qualifica funzionale;

     b) alle direzioni delle scuole secondarie superiori, nonché alle direzioni delle scuole professionali provinciali, competenti per più scuole aggregate o sezioni staccate può essere assegnato un ulteriore posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta o quarta qualifica funzionale;

     c) ai singoli circoli didattici di scuola materna possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, nella quarta, quinta o sesta qualifica funzionale;

     d) L'organico dei posti amministrativi della quarta qualifica funzionale delle direzioni scolastiche di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto alla lettera c), è determinato tenendo conto del numero degli alunni nonché del grado e del tipo delle singole scuole;

     e) l'organico del personale tecnico della quarta e sesta qualifica funzionale delle direzioni delle scuole medie e superiori è determinato, nel limite massimo del dieci per cento del numero delle classi, tenendo conto delle esigenze tecniche delle singole direzioni;

     f) alle biblioteche interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole ed ai servizi bibliotecari di scuole consorziate possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, della sesta o quarta qualifica funzionale, tenendo conto della specifica funzione della biblioteca, del numero delle classi e della consistenza del patrimonio librario;

     g) l'organico del personale ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado è determinato tenendo conto del numero degli alunni e delle aree da pulire e da curare nonché dell'ordine e grado delle singole scuole;

     h) nella determinazione degli organici di cui alle lettere d) e g) si tiene, in particolare, anche conto dei seguenti fattori:

     1) attività sperimentali e corsi integrativi;

     2) esigenze delle scuole delle località ladine, limitatamente al personale amministrativo;

     3) presenza di personale invalido;

     4) sezioni staccate e succursali;

     5) aule speciali limitatamente al personale di pulizia.

     4. La dotazione organica del ruolo di cui al comma primo non può superare la consistenza complessiva di 1.500 posti a tempo pieno. Entro questo limite e tenendo conto del fabbisogno delle singole scuole, possono essere istituiti, nell'ambito della determinazione annuale della dotazione organica, anche posti di ruolo a tempo parziale di cui due unità corrispondono ad un posto a tempo pieno.

 

          Art. 4. Contingenti di profilo e di qualifica. [4]

 

          Art. 5. Norma finale. [5]

 

          Art. 6. Norma transitoria relativa al primo inquadramento nei profili professionali. [6]

 

          Art. 7. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

[3] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.