§ 6.1.137 - L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:25/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per [...]
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2000 - Tabella A.
Art. 3.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 2000-2002 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale Tabella B.
Art. 4.  Fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Art. 6.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 7.  Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e [...]
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato".
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale".
Art. 11.      (Omissis).
Art. 12.  Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 13.  Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 14.  Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio".
Art. 15.  Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici".
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, recante “Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione".
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".
Art. 21.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996) in materia di strade comunali.
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante “Interventi in favore dell'attività educativa in genere".
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia".
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11 “Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale".
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro".
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante “Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle [...]
Art. 29.  Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante “Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in [...]
Art. 30.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.137 - L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2000).

(B.U. 1 febbraio 2000, n. 4).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 1. Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

     1. L'articolo 9 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     “Art. 9. (Rinvio ad altre leggi)

     1. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, i presupposti per l'applicazione dell'imposta, la misura della stessa, l'individuazione dei soggetti passivi, le modalità di applicazione dell'imposta, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 10, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale vigenti nel restante territorio nazionale.

     2. Dopo il capo III della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente capo III bis:

     “CAPO III-BIS (Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)"

     3. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 21-bis e 21-ter:

     “Art. 21 bis. (Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

     1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale.

     3. Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede la propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.

     4. Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

     “Art. 21 ter. (Esenzione della Provincia autonoma di Bolzano dal pagamento dei tributi propri).

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, la Provincia autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento di tributi propri per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2000 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2000, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 3. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2000-2002 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2000 e per il biennio 2001-2002 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, ivi compreso l'acquisto di beni immobili in corso di esecuzione, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2000 nei limiti dell'intera somma prevista per il triennio 2000-2002, tenuto conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2001 e 2002 non dovrà comunque superare quella autorizzata per l'esercizio 2000 e i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio di cassa.

     3. Le quote di spesa di cui al comma 1 destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 2000 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 4. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2000 come segue:

     a) fondo ordinario:

     lire 376.756.000.000 (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti:

     lire 118.273.000.000 (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui:

     lire 115.367.100.000 (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo:

     lire 3.000.000.000 (capitolo 91060).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 11.104,8 milioni è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2019 incluso.

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis.

     1. Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale e di consentire il cadenzamento orario pomeridiano sulla tratta Bolzano-Ora della linea ferroviaria del Brennero, fino all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla società “Ferrovie dello Stato S.p.A." un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato a consuntivo dietro presentazione da parte della società di una relazione inerente l'attuazione del servizio in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 61515) la spesa di lire 560 milioni. La spesa a carico degli anni successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale."

 

          Art. 6. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione del personale provinciale dei comparti amministrativo e sanitario, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (cap. 102130) per l'anno 2000 la spesa di lire 15 miliardi.

 

          Art. 7. Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica".

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. (Contributo straordinario alla Società elettrica altoatesina per azioni).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla Società elettrica altoatesina p.A. un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese da sostenere per l'avvio delle trattative e le procedure di negoziazione con i soggetti proprietari degli impianti elettrici.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 83015) la spesa di lire 1.500 milioni."

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato".

     1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11 bis. (Servizio civile).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, in connessione con i rapporti di cooperazione previsti dall'articolo 8 dello stesso decreto, la Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile una convenzione e specifici protocolli di intesa, che prevedono anche disposizioni sulla dotazione di personale e sulla gestione delle spese ed il coinvolgimento dei servizi provinciali competenti, in particolare la formazione professionale, la sanità e la protezione civile.

     2. Per il raggiungimento di un funzionale coordinamento tra il servizio pubblico e le organizzazioni di volontariato, la Provincia è autorizzata ad istituire un'agenzia per il servizio civile, direttamente gestita dalla Ripartizione Presidenza presso l'amministrazione provinciale, in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 sul capitolo 51495 la spesa di lire 100 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è autorizzata con l'annuale legge finanziaria."

 

          Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 4.492 miliardi e 50,5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2000, derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2000.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 1.301 miliardi e 399,6 milioni a carico degli esercizi finanziari 2001 e 2002, derivanti dagli articoli 2 e 4, comma 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dall'articolo 3, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2001-2002 nel bilancio triennale 2000-2002.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

          Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13:

     “Art. 9. (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni).

     1. Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. E' consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge.

     2. Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

     3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se:

     a) sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale;

     b) sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

     4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla cassa depositi e prestiti, dall'istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'istituto per il credito sportivo devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni;

     b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipulazione del contratto, salvo diversa disposizione di legge;

     c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, fin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     d) devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;

     e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti.

     5. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare investimenti o variare quelli già in atto, l'organo competente modifica la relazione previsionale e programmatica prima dell'assunzione del mutuo.

     6. I comuni sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

     7. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti i comuni possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale nonché accendere ipoteche e altre forme di garanzia previste dalla legge.

     8. Il tesoriere, su richiesta del comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

     9. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 17, comma 92, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10."

     “Art. 10. (Piano economico-finanziario).

     1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi dell'articolo 2, è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa."

     “Art. 11. (Garanzie fideiussorie).

     1. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano.

     2. La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico, nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti ai sensi della legislazione vigente; in tal caso gli enti predetti rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

     3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del comune, a condizione che:

     a) il progetto sia approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della comunità locale;

     b) si prevede l'acquisizione, al termine della concessione, dell'opera realizzata al patrimonio del comune;

     c) la convenzione di cui alla lettera a) regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinunzia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera.

     4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 1, comma 3 quinquies, della legge 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche."

     “Art. 12. (Patto di stabilità provinciale).

     1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale e di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia, il Presidente della Giunta provinciale ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono un patto di stabilità provinciale, per la durata della legislatura, diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale ed il Comitato per gli accordi finanziari stabiliscono criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale e individuano gli indicatori atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi."

     “Art. 13. (Deliberazioni a contrattare e relative procedure).

     1. La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante:

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

     c) le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia e le ragioni che ne sono alla base.

     2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 11.

     (Omissis).

 

          Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 6 bis. (Pagamenti in acconto sulle indennità).

     1. Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.

     2. Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.

     3. Il pagamento in acconto delle indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiori a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di lire 1.000.000, salvo giustificato motivo.

     4. Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge."

     2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Se l'area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l'indennità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, è moltiplicata per il coefficiente 3."

 

          Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni, anche se aventi sede fuori provincia, senza fini di lucro e che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi atti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria."

     2. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 20 bis. (Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'organizzazione cui è affidata la gestione del Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno, a condizione che la medesima non abbia scopo di lucro, l'uso di beni immobili adatti all'espletamento dei compiti istituzionali del Centro, ferma restando l'assunzione da parte dell'organizzazione degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 11."

 

          Art. 14. Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio".

     1. L'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 6. (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica).

     1. L'individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente lettera.

     2. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinare ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all'articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all'articolo 20 dell'ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio.

     3. Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

     4. Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale, rispettivamente dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale e dei piani di attuazione di cui al comma precedente con decreto del Presidente della Giunta provinciale si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale rispettivamente del piano urbanistico comunale.

     5. E' tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico.

     6. Qualora i vincoli paesaggistici, imposti dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale, rendano necessaria la modifica del piano stesso, nel decreto di vincolo di cui all'articolo 4 devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale previste dal decreto di vincolo.

     7. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni."

 

          Art. 15. Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Per la liquidazione delle agevolazioni previste nella presente legge nonché nella legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, è fissato un termine di tre anni, successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce l'impegno. I contributi non liquidati entro tale termine possono essere revocati con deliberazione della Giunta provinciale."

     2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. I mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, confluiranno, dopo l'abrogazione ai sensi dell'articolo 25, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per finanziare aiuti ai sensi della presente legge a favore delle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei trasporti. La gestione del fondo di rotazione dell'industria è comune agli altri fondi di rotazione già esistenti per agricoltura, artigianato, turismo, commercio e trasporti."

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “5. La disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, si applica per le domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2000."

 

          Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere ed appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento."

     2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

     “e) appone un distintivo di classificazione con false indicazioni o utilizza una classificazione non corretta;

     f) non fornisce le informazioni necessarie per la classificazione oppure non ammette i rispettivi accertamenti."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “2 bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.200.000 chiunque non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata."

     4. L'articolo 12 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è abrogato.

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici".

     1. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso" quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di “hotel" quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di “garni-hotel" ovvero di “residence-hotel" o “appartement-hotel"."

 

          Art. 18. Modifica alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, recante “Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici nonché con quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazione di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia. Ai fini dell'estensione ottimale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria in applicazione e nei limiti dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997."

 

          Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".

     1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “I compiti principali del direttore dei lavori sono:"

     2. L'articolo 18 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 18. (Contabilità dei lavori).

     1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli da unirsi in fascicoli ad ogni stato d'avanzamento dei lavori.

     2. Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore dei lavori e del registro dei pagamenti."

     3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

     “g) per il completamento dell'opera a seguito di risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore, sempreché l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi un terzo dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale;"

     4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

     “e) si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente la gara, di grave inadempienza contrattuale per frode o negligenza, che ha comportato la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore;"

     5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere f) e g):

     “f) non siano in regola con gli obiettivi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di residenza o dello Stato italiano;

     g) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per concorrere all'appalto."

     6. Il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. L'albo è organizzato presso l'ufficio provinciale competente per l'appalto dei lavori pubblici nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica. E' facoltà dell'Amministrazione provinciale di affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano l'incarico di compiere le attività necessarie alla formazione ed all'aggiornamento della banca dati che forma la base per l'organizzazione e gestione dell'albo medesimo."

     7. L'articolo 51 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 51. (Appalti sotto la soglia comunitaria - Esclusione automatica delle offerte anomale).

     1. Negli appalti sotto soglia comunitaria sono considerate anormalmente basse e quindi escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumenta di sette punti percentuali. E' fatta salva la facoltà per le amministrazioni committenti di rinunciare alla procedura di esclusione automatica previa espressa indicazione della rinuncia nei bandi di gara. Nelle offerte a prezzi unitari di ribasso delle singole offerte viene determinato dalla differenza tra l'importo complessivo offerto e il prezzo a base d'asta. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.

     2. Determinata la media aritmetica sulla base delle offerte prese in considerazione, questa non può successivamente subire modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria come previsto dall'articolo 37, comma 6.

     3. L'esclusione automatica non è consentita quando siano ammesse alla gara meno di cinque offerte.

     4. Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, è facoltà dell'amministrazione committente richiedere entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte basse in modo anomalo. Qualora l'amministrazione committente si sia avvalsa di tale facoltà, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 52."

     8. L'articolo 52 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 52. (Appalti sopra la soglia comunitaria Esclusione delle offerte anomale).

     1. Negli appalti sopra la soglia comunitaria non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo.

     2. Per individuare le offerte basse in modo anomalo, l'amministrazione committente, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, richiede le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.

     3. L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrativi, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

     4. Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.

     5. E' facoltà dell'amministrazione committente estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedono il limite di cui al comma 2. Tale limite, determinato in sede di gara, è fisso e non può subire successivamente modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria, come previsto dall'articolo 37, comma 6."

     9. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, l'importo di 80.000 ECU viene sostituito con 150.000 ECU.

 

          Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 2.

     1. Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del Genio Civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Al demanio idrico trasferito in base al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica la normativa di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49.

     2. Le norme attinenti alla polizia idraulica si applicano comunque a tutte le opere e strutture realizzate per il conseguimento delle finalità perseguite dall'articolo 8, indipendentemente dalle risultanze catastali o tavolari o dall'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche."

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Ai soli fini degli interventi sistematori o dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga alla procedura di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere acque irrilevanti ai fini idraulici."

 

          Art. 21. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. Il comma 6 dell'articolo 7-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

     “6. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale è commisurato alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti al netto di IVA."

 

          Art. 22. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".

     1. L'articolo 40-quater della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 40 quater. (Spese per il trasferimento degli ospiti).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti pubblici e privati gestori di case di riposo o centri di degenza contributi di parte corrente per la copertura totale o parziale della maggior spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle case di riposo o centri di degenza in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda da parte degli enti gestori, secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Possono inoltre essere concessi agli enti gestori di cui al comma 1 contributi per spese correnti per coprire maggiori oneri derivanti dalla riapertura, rispettivamente apertura di case di riposo o centri di degenza nel periodo immediatamente anteriore all'effettiva attività gestionale."

 

          Art. 23. Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996) in materia di strade comunali.

     1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: “Le espropriazioni devono essere compiute entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante “Interventi in favore dell'attività educativa in genere".

     1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 6 bis. (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali della Provincia autonoma di Bolzano).

     1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici o privati nei limiti di valore consentiti dalle vigenti disposizioni, contratti di sponsorizzazione delle stesse.

     2. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro o mediante fornitura di beni e servizi connessi con le iniziative stesse, o a fronte di compartecipazione diretta in quota-parte alle spese di realizzazione, le modalità di inserimento di marchi di soggetti terzi o di menzione degli stessi nelle iniziative della Provincia. L'associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi deve avvenire secondo modalità consone alla natura istituzionale della Provincia.

     3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione sono preferiti, a parità di convenienza delle condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

     4. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore alle finanze e bilancio apporta con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate ed assegnazione ai relativi capitoli di spesa."

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia".

     1. Con effetto dall'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la lettera z) del comma 2 dell'articolo 28 della stessa legge è così sostituita:

     “z) gli articoli 1 e 9, quest'ultimo come integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18;"

 

          Art. 26. Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11 “Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale".

     1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono aggiunti i seguenti periodi:

     “Ai ruoli del personale scolastico e a tutti gli organici dell'amministrazione provinciale, distinti per i gruppi linguistici italiano e tedesco e comunque non sottoposti alla disciplina della proporzionale etnica, possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. E' richiesto tuttavia che abbiano acquisito il titolo di studio o di formazione, che costituisce il requisito di accesso ai relativi posti presso una scuola delle località ladine oppure presso una scuola nella lingua del gruppo linguistico al cui ruolo aspirano."

 

          Art. 27. Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro".

     1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50% delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Sono ammesse al finanziamento anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa."

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante “Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione".

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La Provincia, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, provvede al trasporto degli utenti di cui al successivo titolo III attraverso la stipula di contratti di trasporto in assuntoria con i seguenti operatori:

     a) titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi;

     b) concessionari di servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale, limitatamente ai servizi svolti con autovetture di capacità fino a nove posti;

     c) operatori che utilizzano autoveicoli affidati in comodato o assunti in locazione ai sensi dell'articolo 10 e seguenti;

     d) coltivatori diretti residenti nei comuni montani e iscritti all'INPS, collettività ed enti pubblici muniti di autobus adibiti ad uso proprio e veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di autovetture immatricolate ad uso proprio, limitatamente ai comuni classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale."

     2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Gli autoveicoli di cui al comma 1, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:

     a) agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale;

     b) ai lavoratori dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite agli articoli 12 e 17, secondo comma, e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge;

     c) a privati, enti e associazioni, alle condizioni stabilite all'articolo 19 e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge."

 

          Art. 29. Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante “Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti".

     1. L'articolo 10 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 10. (Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggi con conducente).

     1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di accertata inattività che pregiudichi il funzionamento degli autoservizi pubblici non di linea, l'assessore provinciale competente per la materia dei trasporti assegna all'amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore provinciale, sentito il comune inadempiente, provvede in via sostitutiva".

 

          Art. 30. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.