§ 4.2.51 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
Norme in materie di esercizi pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:14/12/1988
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Esercizi di somministrazione di bevande.
Art. 3.  Esercizi di somministrazione di pasti e bevande.
Art. 4.  Esercizi di trattenimento.
Art. 5.  Esercizi ricettivi a carattere alberghiero.
Art. 6.  Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero.
Art. 7.  Obbligo della licenza.
Art. 8.  Delega ai sindaci delle funzioni amministrative.
Art. 9.  Validità nel tempo delle licenze di esercizio.
Art. 10.  Accampamenti e colonie per la gioventù.
Art. 11.  Giuochi leciti.
Art. 12.  Ampliamento e trasferimento degli esercizi.
Art. 13.  Conduzione dell'esercizio.
Art. 14.  Subingresso.
Art. 15.  Titolare della licenza.
Art. 16.  Requisiti per il rilascio di licenze.
Art. 17.  Capacità di agire e affidabilità del richiedente.
Art. 18.  Motivi cogenti di diniego.
Art. 19.  Motivi discrezionali di diniego.
Art. 20.  Qualificazione professionale.
Art. 21.  Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.
Art. 22.  Requisiti per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.
Art. 23.  Commissione per il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.
Art. 24.  Regolamento di esecuzione.
Art. 25.  Commissione per i pubblici esercizi.
Art. 26.  Direttive della Giunta provinciale.
Art. 27.  Direttive comunali di adeguamento.
Art. 28.  Procedure per la formazione delle direttive di adeguamento.
Art. 29.  Disponibilità dei locali di esercizio.
Art. 30.  Idoneità dei locali.
Art. 31.  Concessioni edilizie.
Art. 32.  Inquinamento da rumore.
Art. 33.  Classificazione degli esercizi ricettivi.
Art. 34.  Classificazione degli esercizi di somministrazione.
Art. 35.  Validità della classificazione.
Art. 36.  Denominazione.
Art. 37.  Mantenimento della quiete.
Art. 38.  Prestazioni.
Art. 39.  Orario di apertura e chiusura.
Art. 40.  Deroghe all'orario di chiusura.
Art. 41.  Riposo settimanale.
Art. 42.  Chiusura temporanea.
Art. 43.  Pubblicità di prezzi.
Art. 44.  Identificazione degli alloggiati.
Art. 45.  Controlli sanitari sul personale.
Art. 46.  Vigilanza sugli esercizi pubblici.
Art. 47.  Sospensione dell'attività dell'esercizio.
Art. 48.  Cessazione dell'attività.
Art. 49.  Presentazione delle domande.
Art. 50.  Istruttoria delle domande.
Art. 51.  Ricorsi.
Art. 52.  Rilascio della licenza.
Art. 53.  Comunicazioni al Ministero dell'Interno.
Art. 53 bis.  (Obiettivi della formazione).
Art. 53 ter.  (Ambito di applicazione).
Art. 53 quater.  (Ammissione agli esami).
Art. 53 quinquies.  (Parti dell’esame di maestro).
Art. 53 sexies.  (Esami).
Art. 53 septies.  (Commissioni d’esame).
Art. 53 octies.  (Esonero da esami).
Art. 53 novies.  (Corsi di preparazione).
Art. 53 decies.  (Trainer del benessere).
Art. 54.  Sanzioni.
Art. 55.  Sanzioni accessorie.
Art. 56.  Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.
Art. 57.  Disposizione finanziaria.
Art. 58.  Disposizioni transitorie.
Art. 59.  Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Bolzano.


§ 4.2.51 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Norme in materie di esercizi pubblici.

(B.U. 20 dicembre 1988, n. 57).

 

Titolo I

GENERALITA'

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio, svolto in forma professionale, dell'attività di somministrazione di bevande, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande e dell'attività ricettiva non regolamentato dalla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, in materia di ristori di campagna, dalla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni, in materia di rifugi alpini, e dalla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, in materia di esercizi di affittacamere.

     2. L'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande, e ricettiva deve essere esercitata nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge ed è soggetta all'obbligo di licenza. Le licenze di esercizio possono essere rilasciate unicamente per le tipologie individuate nel titolo II, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi posti nel titolo III, secondo le procedure stabilite nel titolo VI, e gli esercizi pubblici stessi vanno condotti secondo le modalità previste nel titolo V, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII.

     3. Non è soggetta all'obbligo di licenza la somministrazione al pubblico di latte o latticini di produzione propria, di campioni gratuiti nell'espletamento di attività commerciali o nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche, la vendita di bevande analcooliche a mezzo di distributore automatico su aree non pubbliche, nonché la somministrazione di bevande analcooliche ai soci di circoli o associazioni nell'ambito della sede sociale.

     4. Inoltre, non sono soggette all'obbligo di licenza le organizzazioni o istituzioni che svolgono attività promozionale a favore della gioventù ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, in relazione all'attività di somministrazione di pasti e bevande e all'attività ricettiva in favore di giovani, se queste prestazioni, a giudizio della commissione per i pubblici esercizi, vengono fornite nell'ambito di preminente attività pedagogica; non è però consentita la somministrazione di bevande alcooliche. Quando la predetta commissione è chiamata a decidere in merito, essa è integrata con l'assessore comunale per i giovani o, in difetto, con un rappresentante del competente ufficio provinciale per il servizio giovani. Avverso la deliberazione della commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

     5. L'attività di somministrazione al pubblico di bevande alcooliche con distributori automatici o di vendita delle stesse in forma ambulante è vietata.

     6. Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi nè la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi [1] .

 

Titolo II

CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI

 

Sezione I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI O BEVANDE

 

          Art. 2. Esercizi di somministrazione di bevande.

     1. Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar analcolici, i bar, i caffè, le osterie, le birrerie, le enoteche e simili [2] .

     2. I bar analcoolici sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di latte, frullati di latte, bevande analcooliche, gelati, toasts, panini, paste, dolciumi e prodotti analoghi.

     3. I bar, i caffè, le osterie, le birrerie, enoteche e simili sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcooliche, alcooliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcooliche, di gelati, toasts, panini, paste, dolciumi e prodotti analoghi.

     4. [3].

 

          Art. 3. Esercizi di somministrazione di pasti e bevande.

     1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e simili, gli spacci interni e le mense aziendali [4] .

     2. [5].

     3. I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcooliche e alcooliche.

     4. Le trattorie sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcooliche e alcooliche. Se sono a cucina specializzata, assumono la corrispondente denominazione di pizzeria, grill, rosticceria e simili.

     5. I ristoranti sono le trattorie che per dotazione e gamma di offerta rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione. Nei ristoranti la somministrazione di bevande è consentita unicamente in congiunzione a quella di pasti.

     6. Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati e loro familiari di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero.

     7. Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.

 

          Art. 4. Esercizi di trattenimento.

     1. Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trattenimento o di svago che intendano svolgere attività di somministrazione, possono esercitarla, previa apposita licenza, nelle forme e nei limiti di cui ai commi secondo dell'art. 2, o terzo, quarto o quinto dell'art. 3.

 

Sezione II

ESERCIZI RICETTIVI

 

          Art. 5. Esercizi ricettivi a carattere alberghiero.

     1. Sono esercizi ricettivi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence.

     2. I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

     3. Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti autonome di stabili.

     4. Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

     5. I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture.

     6. I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

     7. I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

     8. Salva l'ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili siti nelle immediate vicinanze, ove possono essere ubicati anche servizi accessori.

     9. Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati.

 

          Art. 6. Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero.

     1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli alberghi per la gioventù.

     2. I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.

     3. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

     4. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

     5. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

     6. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzature per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

     7. Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie. [6]

 

Sezione III

OBBLIGO DELLA LICENZA

 

          Art. 7. Obbligo della licenza.

     1. Nessun esercizio di somministrazione o ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate in conformità con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente specificato se autorizza alla somministrazione di bevande analcooliche o alcooliche oppure anche di quelle superalcooliche.

     2. Gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, le case di riposo, i centri educativi o formativi, i convitti per apprendisti e studenti, e gli altri istituti o convitti condotti per fini analoghi che, al di fuori dei rispettivi compiti istituzionali, intendano fornire alloggio o vitto e alloggio, devono preventivamente munirsi della corrispondente licenza di esercizio.

     3. Per la somministrazione al pubblico o la vendita per asporto di salsicce al banco e per attività di somministrazione e vendita ad essa assimilabile per contenuto e finalità è richiesta la licenza prevista per i tipi di esercizio di cui al comma terzo dell'art. 3.

     4. Le licenze di esercizio sono comprensive dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate e cartine guida, all'installazione e uso di apparecchi radio-televisivi, elettrogrammofoni e simili, nonché, limitatamente agli esercizi ricettivi e ad esclusivo favore della clientela in questi alloggiata, all'installazione di piscine natatorie, al noleggio di attrezzi sportivi, alla custodia di autovetture e all'effettuazione di altri servizi accessori.

     5. L'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali e fluviali o di piscine natatorie e di rimesse di autoveicoli o vetture non annessi ad esercizi ricettivi ai sensi del precedente comma quarto, è soggetto ad apposita licenza da rilasciarsi, prescindendo dall'accertamento dei requisiti disciplinati nelle sezioni III e IV del titolo III, nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 8. Delega ai sindaci delle funzioni amministrative.

     1. Il rilascio delle licenze di esercizio e le altre funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate al sindaco competente per territorio. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma primo è trasmessa, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma secondo dell'art. 1 e comma secondo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, al Presidente della Giunta provinciale.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

     4. Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso, ove non previsto diversamente, ricorso al Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 9. Validità nel tempo delle licenze di esercizio.

     1. Fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa di concessione annuale, le licenze di esercizio con corso annuale o, ove ciò appaia più indicato, per uno o più periodi dell'anno, sono, di norma, rilasciate a tempo indeterminato.

     2. Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonché nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola è effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità.

 

          Art. 10. Accampamenti e colonie per la gioventù.

     1. Alle associazioni per la gioventù, agli enti religiosi e alle iniziative pedagogistiche o terapeutiche può essere consentita, previo nullaosta, da rilasciarsi ove non sussistano problemi di carattere igienico e sia garantita la completa eliminazione dei rifiuti, la promozione e organizzazione di accampamenti estivi e colonie per la gioventù a scopo ricreativo, sociale, culturale, sportivo e clima-terapeutico.

 

          Art. 11. Giuochi leciti.

     1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4 in ordine alle sale da biliardo, da giuochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giuochi non vietati con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     2. L'organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.

 

          Art. 12. Ampliamento e trasferimento degli esercizi.

     1. L'ampliamento e il trasferimento nell'ambito del comune dei pubblici esercizi sono soggetti all'autorizzazione del sindaco.

     2. L'autorizzazione all'ampliamento o al trasferimento nell'ambito del comune degli esercizi esistenti è concessa, previo rilevamento del fabbisogno per la categoria tipologica di riferimento, se le caratteristiche dei locali, delle superfici e dell'ubicazione delle sedi nuove non risultano in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, con le direttive provinciali e con i criteri stabiliti nelle direttive comunali di adeguamento.

 

Titolo III

REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZE DI ESERCIZI

 

Sezione I

GENERALITA'

 

          Art. 13. Conduzione dell'esercizio.

     1. Il titolare della licenza conduce direttamente l'esercizio, garantendone l'ordinato e regolare funzionamento, ferma la facoltà di nominare un preposto.

     2. La nomina di preposto, obbligatoria in caso di assenza stabile o per periodi prolungati del titolare della licenza e quando la presente legge lo prevede, deve essere sottoposta all'approvazione del sindaco, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la conduzione di pubblici esercizi.

     3. L'approvazione del sindaco solleva il titolare della licenza dalla responsabilità per l'ordinato e regolare funzionamento dell'esercizio e può, in caso di particolare urgenza, essere rilasciata con riserva, se contestualmente con la richiesta viene provata la necessaria qualificazione professionale.

 

          Art. 14. Subingresso.

     1. In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico per atto tra vivi, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trapasso, può essere autorizzato alla conduzione provvisoria, sino alla definizione della domanda della licenza di esercizio, se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei richiesti requisiti soggettivi.

     2. In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio a causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base della licenza esistente, continuare l'esercizio, nominando, ove non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 16, entro termini ragionevoli un preposto. La continuazione dell'esercizio è comunicata al sindaco nel termine di trenta giorni.

 

          Art. 15. Titolare della licenza.

     1. La licenza di esercizio può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

     2. Il rappresentante legale di persona giuridica deve avere i requisiti di cui all'art. 16, lettera a) e nominare, ove non abbia la necessaria qualificazione professionale o non conduca direttamente l'esercizio, un preposto.

 

          Art. 16. Requisiti per il rilascio di licenze.

     1. Ai fini del rilascio di licenze di esercizio vanno verificate:

     a) la capacità di agire e affidabilità del richiedente;

     b) la qualificazione professionale del richiedente;

     c) il fabbisogno di esercizi, per la tipologia;

     d) la disponibilità e idoneità di locali e superfici.

 

Sezione II

CAPACITA' DI AGIRE E AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE

 

          Art. 17. Capacità di agire e affidabilità del richiedente.

     1. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere rilasciate solo a coloro che hanno la capacità di agire ai sensi del codice civile e offrono la necessaria affidabilità.

     2. In caso di interdizione del titolare della licenza, la conduzione dell'esercizio, con autorizzazione giudiziaria, può essere consentita al tutore. Se questi non ha i necessari requisiti soggettivi, deve nominare un preposto.

 

          Art. 18. Motivi cogenti di diniego.

     1. Fermo restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello stato, la licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto sono negate a coloro:

     a) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, e non abbiano ottenuto la riabilitazione;

     b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

     c) che siano stati dichiarati falliti e non abbiano ottenuto la riabilitazione;

     d) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume e contro la sanità o l'igiene pubblica, per giuoco d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzione contro la prevenzione dell'alcoolismo o per infrazione alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;

     e) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per almeno tre volte in un quinquennio, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale oppure per frode nella preparazione o nel commercio di prodotti alimentari.

     2. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto devono essere revocate, qualora uno dei motivi di diniego sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.

 

          Art. 19. Motivi discrezionali di diniego.

     1. Fermi restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello Stato, la licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto possono essere negate a discrezione dell’autorità competente a coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o delitti contro le persone commessi con violenza per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero per violenza e resistenza all’autorità. [7]

     2. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere revocate, qualora uno dei motivi di cui al comma precedente sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.

 

Sezione III

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

          Art. 20. Qualificazione professionale.

     1. I richiedenti la licenza di esercizio e coloro che vengono nominati a preposto devono dimostrare la propria qualificazione professionale onde garantire la necessaria capacità ed esperienza nell'autonomo svolgimento delle specifiche attività. La qualificazione professionale è dimostrata mediante certificato di iscrizione nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di esercizi pubblici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

     2. I non residenti nel territorio della Provincia di Bolzano dimostrano la qualificazione professionale mediante certificato di iscrizione nei corrispondenti registri ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1071, n. 426, o ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     3. La qualificazione professionale non deve essere dimostrata dai conduttori di spacci interni, di mense aziendali e di case per ferie.

 

          Art. 21. Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

     1. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è istituito il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

     2. Il registro consta di tre sezioni, relative, rispettivamente, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di bevande, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e agli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi, e l'iscrizione in una delle stesse avviene in ragione della specifica qualificazione professionale del richiedente.

     3. L'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di pasti o bevande; l'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di bevande.

 

          Art. 22. Requisiti per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

     1. I richiedenti l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi devono avere assolto gli obblighi scolastici e:

     a) dimostrare la frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale a tempo pieno previsto nel regolamento di esecuzione, o

     b) superare l'esame mediante il quale la commissione di cui all'art. 23 accerta l'idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, oppure

     c) dimostrare di aver esercitato specifiche attività settoriali per almeno tre anni nel corso di un quinquennio, per quanto attiene alle sezioni relative agli esercizi di somministrazione di pasti o bevande, o per almeno sei anni in un novennio, per quanto attiene alla sezione relativa agli esercizi ricettivi.

 

          Art. 23. Commissione per il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

     1. La verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 22, nonché l'effettuazione degli esami di cui alla lettera b) dello stesso e il controllo sulla tenuta del registro sono esercitate da una commissione, nominata, per la durata in carica di un quinquennio, dalla Giunta provinciale, con sede presso la camera di commercio, che si compone:

     a) da due esperti, uno con specifiche nozioni nel campo del diritto, l'altro nel campo dell'economia aziendale;

     b) da due membri designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative, e

     c) da un membro designato dalla camera di commercio.

     2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. La funzione di segretario della commissione è svolta da un impiegato della camera di commercio. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti per la partecipazione alle commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

     3. La commissione, in sede di esame e quando sceglie il proprio presidente, decide validamente con la presenza di tutti i membri e a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni, in sede di verifica dei requisiti di accesso all'esame e di controllo sulla tenuta del registro, con la presenza di almeno tre membri e a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni.

     4. L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi avviene su conforme decisione della commissione. Avverso le decisioni che negano l'iscrizione, può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

 

          Art. 24. Regolamento di esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione saranno determinati i corsi e le attività da considerare professionalizzanti ai fini di cui all'art. 22, i casi in cui il richiedente l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi può essere sottoposto ad una esame aggiuntivo, nonché le materie e le modalità dell'esame.

 

Sezione IV

ACCERTAMENTO DEL FABBISOGNO DI PUBBLICI ESERCIZI

 

          Art. 25. Commissione per i pubblici esercizi.

     1. Per la determinazione del fabbisogno di pubblici esercizi, esclusi gli spacci interni, le mense aziendali e le case per ferie, il sindaco sente il parere della commissione costituita in ogni comune, per la durata di un quinquennio, con deliberazione consiliare, che si compone:

     a) dal sindaco medesimo, o dall'assessore da questi delegato, con funzioni di presidente;

     b) da due membri designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative;

     c) da due persone designate dalle associazioni dei lavoratori di categoria che non abbiano un rapporto di dipendenza dalle due persone di cui alla precedente lettera b);

     d) dal tecnico comunale membro della commissione edilizia comunale;

     e) dal presidente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, o dal rappresentante da questi designato, nei comuni in cui questi organismi sono costituiti.

     2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio comunale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un impiegato dallo stesso delegato.

     3. La commissione si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Ai fini della determinazione del fabbisogno di esercizi pubblici sono considerate, in relazione alla categoria tipologica di riferimento:

     a) l'approvvigionamento nell'area in questione, avuto riguardo al numero e al tipo degli esercizi esistenti;

     b) le esigenze della popolazione residente e fluttuante;

     c) le direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 26;

     d) le direttive di adeguamento del comune di cui all'art. 27;

     e) l'ubicazione, dimensione e dotazione dell'esercizio;

     f) la data di presentazione delle domande, in caso di richieste equivalenti.

     5. La mancata adesione al parere della commissione deve essere congruamente motivata nel rispetto delle direttive di cui ai successivi articoli 26 e 27.

     6. La commissione comunale per i pubblici esercizi è sentita altresì in occasione della prima deliberazione delle direttive comunali di adeguamento di cui all'art. 28 comma primo, della classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti o bevande di cui all'art. 34, e dell'approvazione della denominazione degli esercizi di cui all'art. 36.

 

          Art. 26. Direttive della Giunta provinciale.

     1. La Giunta provinciale, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per lo sviluppo del settore degli esercizi pubblici miranti a stabilire, nel rispetto del principio della libera concorrenza, condizioni di adeguato equilibrio tra domanda e offerta onde garantire un buon approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, sentito il parere delle comunità di valle e delle associazioni provinciali di categoria.

     2. Le direttive determinano, in armonia con le finalità del piano territoriale provinciale e del piano provinciale di sviluppo, il livello di approvvigionamento in funzione dei diversi ambiti vitali, dando priorità, rispetto alla realizzazione di esercizi nuovi, all'incremento della qualità e della produttività di quelli esistenti, nonché i criteri generali sulle distanze minime tra i pubblici esercizi e le chiese, i cimiteri, le caserme, le scuole e gli ospedali.

     3. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 27. Direttive comunali di adeguamento.

     1. I comuni con un numero di abitanti superiore a 3000 rilevano la consistenza della rete degli esercizi pubblici esistenti e deliberano, entro sei mesi dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 26, e nel rispetto delle stesse, specifiche direttive di adeguamento per lo sviluppo del settore nei rispettivi territori di competenza, con le quali determinano, per categorie tipologiche o per tipologie, la capacità massima di erogazione degli esercizi che, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, può essere ammessa nelle singole località o frazioni.

 

          Art. 28. Procedure per la formazione delle direttive di adeguamento.

     1. Le direttive comunali di adeguamento per lo sviluppo del settore degli esercizi pubblici deliberate dal consiglio comunale sono depositate, con avviso nell'albo comunale, per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria comunale, onde consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare proposte e osservazioni. I trenta giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso nell'albo comunale.

     2. Le direttive di adeguamento, deliberate dal consiglio comunale in via definitiva entro i 60 giorni successivi, sono trasmesse, per l'approvazione, alla Giunta provinciale, e diventano esecutive con la comunicazione dell'avvenuta approvazione, o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che alcun provvedimento sia adottato.

     3. Le direttive comunali di adeguamento sono pubblicate, a cura del sindaco, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Sezione V

DISPONIBILITA' E IDONEITA' DEI LOCALI

 

          Art. 29. Disponibilità dei locali di esercizio.

     1. Il richiedente la licenza di esercizio che non può dimostrare la disponibilità dei locali e delle superfici, in quanto ancora di proprietà o disponibilità altrui o ancora da costruire, deve fornire l'esatta indicazione della via e del numero civico o la specifica individuazione della zona nella quale intende ubicare il pubblico esercizio. La disponibilità, in funzione del previsto tipo di esercizio, dei locali e delle altre superfici, deve essere dimostrata all'atto del rilascio della licenza.

     2. Qualora la disponibilità dei locali e delle altre superfici sia a tempo determinato, la licenza di esercizio è rilasciata a tempo determinato; eventuali proroghe sono annotate dal sindaco competente.

 

          Art. 30. Idoneità dei locali.

     1. La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali, compresi, ove previsti, quelli di soggiorno del personale, e le altre superfici, risultano idonei in relazione a ubicazione, caratteristiche e dotazione, nonché al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     2. La licenza di esercizio non può essere rilasciata, se i locali non hanno i requisiti necessari per garantire clientela e personale da pericoli per la salute o la vita. Tali requisiti saranno determinati con regolamento di esecuzione.

     3. Sull'osservanza delle prescrizioni previste dal comma precedente, vigila l'autorità competente al rilascio della licenza edilizia.

 

          Art. 31. Concessioni edilizie.

     1. La concessione edilizia per la costruzione o per l'ampliamento di pubblici esercizi è rilasciata, previo accertamento del corrispondente fabbisogno di cui all'art. 25, garantendo l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 30, nonché la realizzazione, in funzione di ubicazione, tipo e dimensioni del progettato esercizio, di infrastrutture adeguate e di un numero sufficiente di posti-auto.

 

          Art. 32. Inquinamento da rumore.

     1. L'inquinamento da rumore prodotto dai pubblici esercizi deve essere mantenuto entro livelli tollerabili.

     2. In attesa dell'applicabilità della legge provinciale in materia possono essere imposte specifiche prescrizioni; ove l'inquinamento da rumore superi il livello di tolleranza, la licenza di esercizio è revocata; in casi meno gravi, è imposta l'anticipazione dell'orario di chiusura.

 

Titolo IV

CLASSIFICAZIONE E DENOMINAZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI

 

          Art. 33. Classificazione degli esercizi ricettivi.

     1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garni, pensioni, alberghi, motels e villaggio-alberghi; con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; e con l'assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di resindeces o villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificate ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti [8] .

     3. Ai fini della classificazione si può prescindere soltanto dalla presenza di un requisito obbligatorio, eccetto i requisiti prescritti tassativamente con regolamento di esecuzione [9] .

     4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con tre o quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “superior” in presenza dei requisiti all’uopo fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di “hotel” quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di “garni-hotel” ovvero di “residence-hotel” o “appartement-hotel”. [10] .

     5. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze è effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

     6. I campeggi che hanno non più di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico, sono contrassegnati con una stella. I campeggi e i villaggi turistici la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno.

     7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l’assessorato provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che chiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle “superior”, quattro stelle, quattro stelle “superior” o cinque stelle, il parere dell’assessorato provinciale al turismo dovrà essere preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da un funzionario dell’assessorato competente, da un rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori nonché da un consulente in materia di turismo [11] .

     8. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposta una classificazione nuova a livello provinciale [12] .

 

          Art. 34. Classificazione degli esercizi di somministrazione.

     1. Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono classificati in cinque categorie, in relazione a ubicazione, caratteristiche strutturali, dotazione e gamma di prestazioni.

     2. La classificazione è attribuita dal sindaco contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, secondo i criteri fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

 

          Art. 35. Validità della classificazione.

     1. La classificazione, attribuita a tempo indeterminato, può essere modificata in ogni tempo, su richiesta o d'ufficio. Per la denuncia degli elementi necessari per la classificazione vanno usati i moduli predisposti dall'assessorato provinciale al turismo.

 

          Art. 36. Denominazione.

     1. Ogni esercizio pubblico assume una denominazione dalla quale traspare anche la tipologia. La denominazione aggiuntiva di "gelateria" o simile può essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato [13] .

     2. La denominazione deve essere approvata dall'autorità competente, che garantisce che non vi siano riferimenti non pertinenti a località e paesaggi o ad altri esercizi siti nell'area circostante.

     3. La denominazione è esposta sull'ingresso all'esercizio o su altra parte esterna dello stesso.

 

Titolo V

CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO

 

          Art. 37. Mantenimento della quiete.

     1. Il conduttore del pubblico esercizio garantisce la quiete nello stesso, richiedendo, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia; a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio può essere negato l'accesso o la presenza.

 

          Art. 38. Prestazioni.

     1. Durante l'orario di apertura gli esercizi pubblici forniscono le usuali prestazioni a chiunque ne domandi e ne corrisponda il prezzo.

     2. E' vietata la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni sedici, a coloro che appaiono affetti da malattie di mente o si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, o si trovino in stato di manifesta ubriachezza. La somministrazione di bevande alcooliche è negata a coloro che disturbano la quiete dell'esercizio.

 

          Art. 39. Orario di apertura e chiusura.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale determina, sentiti i comuni e le organizzazioni di categoria più rappresentative, l'orario di apertura e di chiusura per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie.

     2. Al conduttore dell'esercizio è consentito di posticipare l'orario di apertura e di anticipare l'orario di chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario generale, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive.

     3. Per gli esercizi pubblici siti in aree autostradali o all'interno di stazioni ferroviarie o aereoportuali, il sindaco può consentire deroghe dell'orario generale.

     4. Durante l'orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Il servizio di somministrazione di pasti e bevande cessa non oltre l'avveramento dell'orario di chiusura o con un anticipo comunque non superiore ai trenta minuti sullo stesso.

     5. Negli esercizi ricettivi la somministrazione di pasti e bevande è consentita, limitatamente a favore della clientela alloggiata, anche al di fuori dell'orario generale previsto per gli esercizi di somministrazione.

 

          Art. 40. Deroghe all'orario di chiusura.

     1. In occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico, il sindaco può, anche a favore di singoli esercizi pubblici, consentire deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura.

     2. Deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura possono essere consentite dal sindaco, avuto riguardo delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, anche su richiesta degli esercenti. Le deroghe aventi per oggetto la posticipazione dell'orario di chiusura, oltre a quello di cui all'art. 39, comma primo, sono comunque riservate al Presidente della Giunta provinciale [14] .

 

          Art. 41. Riposo settimanale.

     1. Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, osservano un giorno di riposo settimanale, potraibile di mezza giornata. I giorni di riposo settimanale sono determinati dal sindaco, sentita la commissione comunale per gli esercizi pubblici, in modo da garantire l'approvvigionamento continuo e adeguato.

     2. Il giorno di riposo settimanale va osservato con decorrenza dal primo del mese successivo alla notificazione dell'avvenuta determinazione, da tenersi esposta, unitamente all'orario di apertura e di chiusura, in modo ben visibile nell'area di entrata all'esercizio.

     3. Quanto previsto al comma precedente non si applica alla attività di somministrazione di pasti e bevande a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi, all'attività di somministrazione di vitto dovuta in base a obblighi contrattuali di durata almeno mensile, nonché all'attività di somministrazione di bevande a favore di spettatori di rappresentazioni teatrali o cinematografiche nell'ambito di luoghi di pubblico spettacolo. Dall'obbligo del giorno di riposo sono liberati altresì gli esercizi di somministrazione siti all'interno di aree autostradali, di stazioni ferroviarie o aeroportuali, di stabilimenti di bagni pubblici, di impianti sciistici e sportivi in genere.

     4. Il giorno di riposo non deve essere osservato nella settimana precedente e succedente il Natale e la Pasqua, e qualora venga a coincidere con una festività infrasettimanale.

     5. In caso di particolari esigenze stagionali o in occasione di evenienze locali, il sindaco può sospendere l'obbligo del giorno di riposo per un determinato limite di tempo, anche a favore di taluni esercizi specifici.

 

          Art. 42. Chiusura temporanea.

     1. La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al sindaco territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. Ove la chiusura temporanea superi la durata di 14 giorni va comunicata con anticipo di almeno sette giorni sulla decorrenza della stessa. In caso di chiusura temporanea, senza interruzioni di rilievo, superiore ad un anno, il sindaco dichiara la decadenza della licenza, ove la chiusura non sia dovuta a ristrutturazione dell'esercizio o ad altri gravi motivi; in tal caso non può superare il periodo di tre anni.

     2. La chiusura temporanea può essere vietata o limitata dal sindaco, ove non sia garantito il sufficiente approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante. All'uopo, all'inizio di ogni anno, vanno sentite le organizzazioni locali di categoria.

     3. La chiusura temporanea dei campeggi e dei villaggi turistici per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno è consentita per un periodo di tre mesi all'anno, a scelta del conduttore, e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

 

          Art. 43. Pubblicità di prezzi.

     1. I conduttori di esercizi di somministrazione di pasti o bevande, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono tenuti a esporre o a distribuire all'interno dei locali le liste dei pasti e delle bevande, con l'indicazione dei prezzi praticati.

     2. I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile, all'entrata o nell'atrio, il listino dei prezzi giornalieri, minimi e massimi in quanto previsti, praticati per i singoli servizi, e in ogni camera o unità abitativa un apposito cartellino, redatti su moduli predisposti dall'assessorato provinciale al turismo; l'indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa.

     3. Copia del listino dei prezzi giornalieri è comunicata, entro il 10 settembre di ogni anno, all'assessorato provinciale del turismo, che provvede alla notifica ai sindaci competenti, e i prezzi stessi hanno effetto dal successivo 1° dicembre al 30 novembre dell'anno seguente. Variazioni possono essere apportate entro il 31 marzo di ogni anno, e con effetto dal 1° giugno al 30 novembre, con comunicazione di nuovo listino dei prezzi. In caso di subingresso o di nuova apertura o di riclassificazione, la comunicazione del listino dei prezzi deve essere effettuata nel termine dei sessanta giorni successivi. In caso di mancata comunicazione sono prorogati i prezzi precedenti.

     4. I termini di cui al comma terzo possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere dell'associazione provinciale più rappresentativa degli albergatori e pubblici esercenti. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione [15] .

 

          Art. 44. Identificazione degli alloggiati.

     1. I conduttori di esercizi ricettivi non possono fornire alloggio a clienti sprovvisti di idoneo documento di identificazione.

     2. Per quanto concerne le modalità di registrazione e notifica delle persone alloggiate si applicano le relative norme statali vigenti [16] .

 

          Art. 45. Controlli sanitari sul personale.

     1. Negli esercizi pubblici non possono essere tenuti in servizio addetti il cui stato di salute può essere pregiudizievole per quello della clientela.

     2. Il titolare della licenza è tenuto ad accertarsi che gli addetti siano in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui agli articoli 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 46. Vigilanza sugli esercizi pubblici.

     1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli esercizi pubblici sono svolte dalla polizia statale e locale, nonché dalle amministrazioni comunali e provinciale tramite personale dipendente all'uopo incaricato, rispettivamente dal sindaco competente e dal Presidente della Giunta provinciale. La funzione di vigilanza sugli aspetti relativi all'igiene spetta altresì all'autorità sanitaria locale.

     2. Gli incaricati della funzione di vigilanza di cui al comma primo possono accedere ai locali e alle superficie degli esercizi pubblici per effettuarvi controlli e esami, prendere visione della documentazione prevista dalla presente legge e richiedere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della stessa e del relativo regolamento di esecuzione, garantendo l'ordinaria discrezione.

     3. Nell'ambito dei loro compiti, gli incaricati delle funzioni di vigilanza dipendenti dall'amministrazione provinciale possono inoltre effettuare appositi accertamenti presso i competenti uffici comunali. Dei controlli è redatto atto verbale da inviare in copia al sindaco competente e al Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 47. Sospensione dell'attività dell'esercizio.

     1. I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco.

     2. Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni tempo la rimozione dei difetti contestati, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio sino all'avvenuta rimozione degli stessi.

     3. Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio.

 

          Art. 48. Cessazione dell'attività.

     1. La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata al comune competente entro trenta giorni, per iscritto.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

 

          Art. 49. Presentazione delle domande.

     1. Le domande relative alle licenze di esercizio, alla classificazione, e alle altre autorizzazioni previste dalla presente legge vanno dirette al sindaco competente per territorio.

     2. Le domande, oltre alle generalità del richiedente, contengono l'esatta indicazione dell'oggetto della richiesta, in caso di nuova apertura anche della denominazione proposta, e sono corredate della planimetria dei locali e della altre superfici, nonché di ogni altre documentazione atta a dimostrare, in funzione dell'oggetto della richiesta, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 50. Istruttoria delle domande.

     1. Le domande sono istruite effettuando i rilevamenti, richiedendo i pareri, le prese d'atto e informazioni e, ove necessario, proponendo le limitazioni e condizioni che, in funzione dell'oggetto della domanda, risultano necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.

     2. Ultimata l'istruttoria, il sindaco provvede.

     3. Il provvedimento del sindaco, contenente un'adeguata motivazione del mancato accoglimento della domanda oppure la specificazione di ogni dettaglio inerente la licenza di esercizio, la classificazione, o le altre autorizzazioni oggetto della domanda, nonché delle eventuali condizioni e limitazioni e l'invito a corrispondere, ove dovute, le tasse previste dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, è notificato al richiedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

 

          Art. 51. Ricorsi. [17]

     1. Contro i provvedimenti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 40 e al comma terzo dell'art. 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il richiedente o altre persone interessate possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni.

     2. Qualora la giunta provinciale non decida entro 90 giorni, il ricorso è da considerarsi accolto. Qualora l'ufficio provinciale dovesse richiedere ulteriori informazioni al Comune o al ricorrente, i termini per la decisione si protraggono di ulteriori 60 giorni.

     3. Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale.

 

          Art. 52. Rilascio della licenza.

     1. La licenza di esercizio, la classificazione, e le altre autorizzazioni previste dalla presente legge sono rilasciate a seguito del provvedimento del sindaco di cui all'art. 50 o della Giunta provinciale di cui all'art. 51, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione delle tasse previste alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ove dovuta.

     2. La licenza di esercizio, recante le generalità del titolare, la denominazione, l'ubicazione, la tipologia e le relative autorizzazioni, la classificazione, il limite massimo di capacità ricettiva, il periodo di apertura e le eventuali limitazioni e condizioni, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio; negli esercizi a carattere alberghiero deve essere esposta inoltre, all'esterno, la tipologia e la classificazione, con apposito segno distintivo.

 

          Art. 53. Comunicazioni al Ministero dell'Interno.

     1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, l'ufficio di polizia amministrativa della Provincia autonoma trasmette al Ministero dell'Interno mensilmente l'elenco dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge.

 

TITOLO VI bis

L’esame di maestro [18]

 

     Art. 53 bis. (Obiettivi della formazione). [19]

     1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di maestro, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.

 

     Art. 53 ter. (Ambito di applicazione). [20]

     1. L’esame di maestro può essere sostenuto per le professioni del settore alberghiero che vengono stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Presupposto per l’ammissione alla formazione di maestro nel settore alberghiero è l’esistenza del relativo profilo professionale. Tale profilo professionale è approvato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 53 quater. (Ammissione agli esami). [21]

     1. All’esame di maestro nel settore alberghiero è ammesso chi:

     a) attesti un’esperienza professionale di almeno tre anni maturata nel periodo successivo all’esame di fine apprendistato o di qualifica professionale, oppure

     b) attesti un’esperienza professionale di almeno sette anni nell’attività oggetto dell’esame.

     2. Ai fini del computo dell’esperienza professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono valutate come anno intero le occupazioni stagionali della durata non inferiore a otto mesi all’anno.

     3. All’esame di gestione aziendale è ammesso chi attesti di essere in possesso del diploma di fine apprendistato o di qualifica professionale o chi attesti un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’attività relativa.

     4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     6. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.

 

     Art. 53 quinquies. (Parti dell’esame di maestro). [22]

     1. L’esame di maestro nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

     a) gestione aziendale;

     b) pedagogia della formazione;

     c) teoria professionale;

     d) pratica professionale.

 

     Art. 53 sexies. (Esami). [23]

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di maestro già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di maestro s’intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.

 

     Art. 53 septies. (Commissioni d’esame). [24]

     1. La commissione d’esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore alberghiero.

     2. Per la teoria professionale nonché la pratica professionale la commissione è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da un maestro/una maestra nell’attività oggetto dell’esame o da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta nella relativa attività.

     3. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei/delle componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni/esperte esterne.

 

     Art. 53 octies. (Esonero da esami). [25]

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione corrispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle disposizioni normative che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.

 

     Art. 53 novies. (Corsi di preparazione). [26]

     1. Alla parte “gestione aziendale” del corso e dell’esame di maestro, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell’amministrazione di un’impresa.

 

TITOLO VI ter

Regolamento dell’attività nel settore del benessere [27]

 

     Art. 53 decies. (Trainer del benessere). [28]

     1. Può svolgere l’attività del/della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

     2. Al/Alla trainer del benessere è consentito eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, anche massaggi non terapeutici del corpo umano, purché il/la trainer possieda una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un’esperienza professionale definiti nel dettaglio con regolamento di esecuzione, e corrispondente almeno a quella prevista dalla parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti/delle estetiste.

     3. Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione.

 

Titolo VII

SANZIONI

 

          Art. 54. Sanzioni.

     1. In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 915 ad un massimo di Euro 2.739. [29]

     2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un massimo di Euro 915, chiunque:

     a) non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;

     b) pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;

     c) non rispetta l'orario di chiusura e di apertura. [30]

     3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 552, chiunque:

     a) attiva l'esercizio al di fuori del periodo di apertura fissato nella licenza;

     b) con si conforma all'obbligo della pubblicità dei prezzi;

     c) viola il divieto di cui all'art. 38 della somministrazione di bevande alcooliche;

     d) trasferisce o amplia l'esercizio senza averne l'autorizzazione;

     e) nomina un preposto senza averne l'autorizzazione;

     f) non osserva il riposo settimanale;

     g) rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio senza giustificato motivo;

     h) assume o tiene in servizio addetti sforniti dei libretti di idoneità sanitaria di cui all'art. 45;

     i) non espone la denominazione ovvero il segno distintivo della classificazione o ne espone una diversa;

     j) non espone la licenza di esercizio;

     k) non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni riscontrata ai sensi dell'art. 47, fermo restando quanto previsto al comma secondo dell'articolo predetto. [31]

     4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103 chiunque:

     a) non comunica la cessazione o la continuazione dell'esercizio;

     b) non comunica per tempo la chiusura temporanea;

     c) non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente gli accertamenti disposti allo stesso fine. [32]

     5. Chiunque non espone il cartello indicante il giorno di riposo settimanale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 28. [33]

     6. Le sanzioni amministrative e pecuniarie previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.

 

          Art. 55. Sanzioni accessorie.

     1. In caso di accertamento delle infrazioni di cui al comma terzo lettere a) e d) dell'art. 54, è applicata, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio; se si tratta di esercizio ricettivo va tenuto conto degli obblighi del conduttore verso la clientela alloggiata.

     2. Quando sono accertate le infrazioni di cui al comma terzo, lettera h), dell'art. 54, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

     3. Quando sono accertate le infrazioni di cui al comma secondo, lettera c), e al comma terzo, lettere b), c), d), e), f), g), i) e j), dell'art. 54, in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.

 

          Art. 56. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

     1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è compito degli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'art. 46.

     2. Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie previste agli articoli 54 e 55 della presente legge sono irrogate dal sindaco competente per territorio.

     I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione comunale. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 57. Disposizione finanziaria.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 23 della presente legge, valutati in Lire due milioni all'anno a decorrere dal 1989, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione 1, Settore 1.2. lettera a.1) del bilancio pluriennale 1988-1990, rispettivamente con appositi stanziamenti nei successivi bilanci della Provincia.

 

          Art. 58. Disposizioni transitorie.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci competenti per territorio saranno trasmessi i fascicoli in trattazione e elenchi descrittivi dei registri perché provvedano agli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. La consegna viene fatta constare da appositi verbali.

     2. In attesa dell'entrata in vigore delle direttive comunali di adeguamento di cui all'art. 27, il fabbisogno di pubblici esercizi di cui all'art. 25 è determinato su conforme parere delle commissioni comunali.

     3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge conducono un esercizio ricettivo per la cui conduzione è richiesta la qualificazione professionale di cui all'art. 21, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo predetto.

     4. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro degli esercenti l'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'art. 21.

     5. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività ai sensi dell'art. 7, comma terzo, possono ottenere la corrispondente licenza di esercizio anche in difetto del requisito di cui all'art. 20.

     6. L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi di cui all'art. 21 è subordinata al pagamento alla Camera di commercio di un diritto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 59. Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Bolzano.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale, in particolare:

     a) gli articoli 86, 87, 93, 99, 100, 102, 103 e 109 nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) la legge 14 ottobre 1974, n. 524;

     c) la legge 11 giugno 1971, n. 426, per la parte non riguardante le disposizioni di carattere giurisdizionale e quelle concernenti l'attività di commercio e successive modifiche e integrazioni;

     d) la legge 1° giugno 1971, n. 425;

     e) la legge 21 marzo 1958, n. 326;

     f) la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10;

     g) la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15;

     h) la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 27.

     2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore a far data dal 1° giugno 1989.


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[5] Comma abrogato dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[8] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[9] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[10] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall’art. 35 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[11] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall’art. 35 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[14] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

[15] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

[16] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 2 maggio 1995, n. 12.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

[18] Titolo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[24] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[25] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[26] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[27] Titolo aggiunto dall’art. 9 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[28] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[29] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[30] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[31] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[32] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[33] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.