§ 6.1.155 – L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:08/04/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2004 - Tabelle A e B
Art. 3.  Fondi per la finanza locale
Art. 4.  Partecipazioni a società
Art. 5.  Copertura perdite dell’esercizio 2003 delle aziende sanitarie
Art. 6.  Spese per la contrattazione collettiva del personale
Art. 7.  Copertura finanziaria
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale  23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 10.  Adeguamento di leggi provinciali
Art. 11.  Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”
Art. 12.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
Art. 13.  Modifiche della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, recante “Provvedimenti in materia di bilinguismo”
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, recante “Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano”
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie [...]
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi, i ciechi e i sordomuti”
Art. 21.  Modifica della legge provinciale  21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante “Scuola provinciale superiore di sanità”
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988-1991”
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”
Art. 26.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose”
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, (Legge finanziaria 1996)
Art. 28.  Modifica della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, recante “Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell’impiego dell’energia per l’elettrificazione locale”
Art. 29.  Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”
Art. 30.  Modifiche della legge provinciale  25 luglio 1970, n. 16, recante  “Tutela del paesaggio”
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
Art. 32.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge  urbanistica provinciale”
Art. 33.  Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell’artigianato e della formazione  professionale artigiana”
Art. 34.  Non applicazione di disposizioni statali in  materia di risanamento di opere abusive.
Art. 35.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”.
Art. 36.  Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”
Art. 38.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”
Art. 39.  Abrogazioni
Art. 40.  Entrata in vigore


§ 6.1.155 – L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004).

(B.U. 20 aprile 2004, n. 16 - suppl. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

     1. Dopo l’articolo 7 bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-ter (Agevolazioni fiscali per i veicoli dotati di un filtro antiparticolato) - 1. I proprietari di autoveicoli alimentati a gasolio e dotati di filtro antiparticolato sono esentati dal pagamento della prima annualità della tassa di cui all’articolo 7, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore.

2. L’esenzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso d’installazione successiva in autoveicoli alimentati a gasolio.

3. Le modalità per usufruire dell’esenzione prevista al comma 2 sono stabilite con delibera della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove possono essere stabiliti livelli minimi di efficacia del filtro antiparticolato anche per i veicoli di cui al comma 1.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell’anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli.”

     3. Il comma 3 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata nella stessa misura prevista dall’articolo 8, dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione e nella misura minima di euro 25,00 per le autovetture e euro 20 per i motocicli.”

     4. L’esenzione di cui all’articolo 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, limitatamente agli autoveicoli di cui al comma 1 dell’articolo 7-ter, fino a quando i veicoli alimentati a gasolio possono essere immatricolati, in quanto dotati di filtro antiparticolato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Per i proprietari di autoveicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’esenzione si applica per il pagamento della tassa relativa al primo periodo annuale d’imposta immediatamente successivo all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore [1].

     5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2004 - Tabelle A e B

     1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2004 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

     2. Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2004 e per il biennio 2005-2006 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi 2005 e 2006 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

     3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2004 nei limiti dell’intera spesa prevista per il triennio 2004-2006, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2004.

 

     Art. 3. Fondi per la finanza locale

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2004 come segue:

     a) fondo ordinario: 221.401.709 euro (Unità previsionale di base - U.P.B. 26100);

     b) fondo per investimenti:

71.311.019 euro (U.P.B. 26200);

     c) fondo ammortamento mutui:

68.615.485 euro (U.P.B. 26205);

     d) fondo perequativo:

2.041.730 euro (U.P.B. 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 5.278.749 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2023 incluso.

 

     Art. 4. Partecipazioni a società

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società “SEL Spa”, con sede a Bolzano, nonché all’acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 650 milioni di euro a carico dell’esercizio 2004. Nei limiti della medesima è consentito anche l’acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare quote di capitale della società “BrennerCom Spa”, con sede a Bolzano, per una spesa massima di 111.456 euro a carico dell’esercizio 2004.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società rispettivamente a partecipare al capitale di una società avente come finalità la progettazione, la realizzazione e la gestione del tunnel di base del Brennero e dei relativi accessi, per una spesa massima a carico dell’esercizio 2004 di 100.000 euro.

     4. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ai fini della costituzione della società di cui all’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, a disporre la partecipazione al capitale della medesima per una spesa di 60.000 euro a carico dell’esercizio 2004.

 

     Art. 5. Copertura perdite dell’esercizio 2003 delle aziende sanitarie

     1. E’ autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2004 la spesa di 25 milioni di euro per la copertura delle perdite d’esercizio relative all’anno 2003 delle aziende sanitarie, secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

 

     Art. 6. Spese per la contrattazione collettiva del personale

     1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2004 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (U.P.B. 31100) la spesa di 16,3 milioni di euro per l’anno 2004, di 22,8 milioni di euro per l’anno 2005 e di 23,8 milioni di euro per l’anno 2006.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono determinate le dotazioni organiche del personale stipendiato dalla Provincia, compreso il personale delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli istituti per l’educazione musicale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, che viene aumentata di 74 unità, per complessive 16.988 unità a tempo pieno. La spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in euro 1.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 2004 e in euro 4.300.000 all’anno per gli esercizi successivi.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.319.187.428 euro a carico dell’esercizio finanziario 2004, derivanti dall’articolo 2, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2004.

     2. Le minori entrate derivanti dall’articolo 1, stimate in 350 mila euro per l’anno 2004, 1.050 mila euro per l’anno 2005 e 1.650 mila euro per l’anno 2006, sono compensate da corrispondenti maggiori entrate per tributi del Titolo I previste nel bilancio 2004 e nel bilancio triennale 2004-2006.

     3. Alla copertura degli oneri per complessivi 489.799.498 euro a carico degli esercizi finanziari 2005 e 2006, derivanti dagli articoli 2, comma 1 (Tabella A), e 3, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dagli articoli 2, comma 2 (Tabella B), e 6, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2005-2006 nel bilancio triennale 2004-2006.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”

     1. Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-bis (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto) - 1. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti del personale della Provincia e degli enti collegati, l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato può essere anticipato, nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente normativa provinciale, inclusa, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa, di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP).”

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale  23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”

     1. All’allegato A) della legge provinciale  23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le competenze della ripartizione di cui al numero 7 sono così integrate:

“- camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

     b) la denominazione della ripartizione di cui al numero 14 nonché la competenza indicata nella quinta lineetta sono così sostituite:

“14 CULTURA TEDESCA E FAMIGLIA - giovani e famiglia”;

     c) la sesta lineetta del numero 17 è soppressa;

     d) il numero 19 è così sostituito:

“19 LAVORO

- servizio pari opportunità

- provvedimenti per la massima occupazione - collocamento al lavoro

- servizi per l'impiego

- coordinamento dell’immigrazione

- consulenza e assistenza nel collocamento

- inserimento professionale, riqualificazione professionale

- accesso al pubblico impiego

- osservazione del mercato del lavoro e ricerca

- Eures e Eures T

- tutela sociale dei lavoratori

- sicurezza e igiene del lavoro

- controlli di sicurezza per macchine, impianti e apparecchi

- inchieste infortuni lavoro”;

     e) le competenze della ripartizione di cui al numero 20 sono così integrate:

“- ordinamento dell’apprendistato

- formazione dei maestri artigiani”;

     f) le competenze della ripartizione di cui al numero 26 sono così integrate:

“- soccorso alpino”;

     g) il numero 24 è così sostituito:

“24 POLITICHE SOCIALI

- assistenza di base

- interventi e servizi sociali

- invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

- fondo sociale

- interventi per la non autosufficienza

- previdenza”;

     h) la denominazione della ripartizione di cui al numero 29 è così sostituita:

      “29 AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE”;

     i) le ultime tre lineette del numero 29 sono soppresse;

     j) il numero 34 è così sostituito:

“34 INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE

- riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi

- sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative

- enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.”;

     k) il punto 35 è così sostituito:

“35 ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO

- artigianato

- miniere, cave e torbiere

- promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi

- assegnazione alle imprese industriali, artigianali, di servizi e alle imprese di commercio all’ingrosso di aree nelle zone produttive di interesse provinciale

- commercio

- marchio di qualità e marchio d’origine

- commercio su aree pubbliche

- distributori di carburante

- manifestazioni fieristiche”;

     l) il numero 36 è così sostituito:

“36 TURISMO

- turismo

- attività alpinistiche e piste da sci

- incentivazione nel settore turistico

- uffici viaggi, professioni turistiche

- esercizi pubblici

- indagine di mercato”;

     m) la denominazione della ripartizione e le competenze di cui al numero 40 sono così sostituite:

“40 DIRITTO ALLO STUDIO

- diritto allo studio nelle scuole per l’infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario

-  rapporti con l’università

-  orientamento scolastico e professionale.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“2. Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 210. Di norma sono dotati di almeno quattro dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore.”

 

     Art. 10. Adeguamento di leggi provinciali

     1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, sono abrogati.

     2. Ove ricorra, nella legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, l’espressione: “Ripartizione provinciale Artigianato” è sostituita dalla seguente: “la Ripartizione provinciale competente” e l’espressione: “direttore della Ripartizione provinciale Artigianato” è sostituita dalla seguente: “direttore di ripartizione competente”.

     3. Ove ricorra, nella normativa provinciale, l’espressione: “Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro” è sostituita dalla seguente: “Agenzia provinciale per l’ambiente”.

     4. Nel primo alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, le parole: “per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro” sono sostituite dalle parole: “per la protezione dell’ambiente”.

     5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è così sostituita:

“g) verifica della congruità e dell’efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;”

6. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, le parole: “di tutela del lavoro” sono soppresse.

     7. Il comma 3 dell’articolo 5 e la lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, sono abrogati.

     8. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”

     1. Il comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla Ripartizione per la Protezione Antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22, in seguito denominata Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale.”

     2. L’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 13 (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile) - 1. Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, previsto dall’articolo 5 della medesima legge provinciale.

2. Le organizzazioni interessate presentano alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, da sottoporre al parere della stessa Ripartizione, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell’Ufficio per la protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il direttore della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile tiene un apposito registro e rilascia agli iscritti alle organizzazioni riconosciute gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile.”

     3. I commi 2 e 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono così sostituiti:

“2. Per l’accesso alla qualifica di comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore oppure due anni di effettivo servizio nella funzione di vicecomandante del Corpo, oppure due anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi superiore nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

3. Per l’accesso alla qualifica di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore o di esperto antincendi superiore, oppure quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi oppure otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia. Per il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi sono altresì richiesti il titolo di studio e l’abilitazione professionale previsti per l’accesso alla qualifica di esperto antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.”

     4. Il testo italiano della lettera c) del comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“c) alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d’appoggio dei distretti.”

     5. Il comma 2 dell’articolo 56 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Il presente testo unico sostituisce in provincia di Bolzano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, - fatta eccezione dell’articolo 32 - e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 dicembre 1954, n. 92, e successive modifiche, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché dell’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.”

     6. L’articolo 36 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“1. Ai sensi della presente legge, l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi, che sono determinate dalla Giunta provinciale. Sono altresì esclusi gli esercizi di commercio al dettaglio nel verde agricolo, alpino e bosco, i quali possono continuare ad esercitare l’attività unicamente con riferimento alle voci merceologiche per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione.”

     2. L’articolo 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“Art. 24 (Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - società cooperativa a responsabilità limitata) - 1. Allo scopo di favorire un razionale sviluppo del settore distributivo e dei pubblici esercizi, la Provincia è autorizzata a erogare un contributo finanziario alla “Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - società cooperativa a responsabilità limitata”. Il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all’ammontare delle quote iscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di 10.000,00 euro annui. Può altresì essere concesso un contributo ad integrazione del fondo rischi. La domanda di contributo per l’integrazione del fondo rischi deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.”

     3. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“1. A partire dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta provinciale che determina i settori merceologici di cui all’articolo 2, i soggetti titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio al dettaglio che trattano i prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui alla delibera della Giunta provinciale 25 giugno 1990, n. 3758, e successive modifiche, con esclusione delle tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburanti, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e ad eccezione dei titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio siti nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco e nelle zone per insediamenti produttivi, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Essi hanno diritto ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo.”

 

     Art. 13. Modifiche della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per i settori delle scienze naturali, dell’archeologia, delle miniere, dell’artigianato, del commercio e dell’industria, dell’arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo, degli usi e costumi, dell’enologia, della caccia e pesca possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.”

     2. La legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, è abrogata.

 

     Art. 14. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, recante “Provvedimenti in materia di bilinguismo”

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all’articolo 10, comma 1, la durata e il monte ore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali. Le settimane linguistiche intensive, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario e comprendere almeno 25 ore settimanali di lezione.”

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”

     1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Al fine di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, alle sedute della Commissione provinciale per l’impiego partecipa la “consigliera di parità”, nominata dalla Giunta provinciale da una terna proposta dal comitato. La Giunta provinciale nomina la/il vice tra la terna dei nominativi.

     2. La consigliera di parità è componente a tutti gli effetti della commissione provinciale per l’impiego. Essa svolge i compiti attribuiti alle consigliere e ai consiglieri di parità dalla vigente normativa statale.”

 

     Art. 16. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”

     1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ai fini dell’ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica.”

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente comma:

“2-bis. In attesa del varo di una legge provinciale che disciplini organicamente il sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione, per le scuole a carattere statale e paritarie della provincia di Bolzano le previsioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative al primo ciclo dell’istruzione, trovano graduale, progressiva attuazione garantendo comunque il recepimento dei principi della riforma con l’anno scolastico 2006/2007. A decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 alcune istituzioni scolastiche del primo ciclo attiveranno progetti, in via sperimentale, per avviare e sostenere il percorso autonomo di riforma del sistema di istruzione provinciale, per essere estesi dall’anno scolastico 2005/2006 a tutte le classi delle scuole primarie e al primo biennio delle scuole secondarie di primo grado. Le modalità dell’applicazione graduale vengono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. I piani orario annuali, le indicazioni provinciali per i piani di studio personalizzati e il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e della studentessa alla fine del primo ciclo di istruzione vengono definiti secondo le procedure indicate al comma 2. L’esame finale previsto a conclusione della quinta classe elementare non viene più espletato a partire dall’anno scolastico 2004/2005.”

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, recante “Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano”

     1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-bis (Insegnamento di Italiano - lingua seconda) - 1. Con decorrenza dall’entrata in vigore della legge provinciale con la quale viene inserito il presente articolo, nella scuola elementare in lingua tedesca viene introdotto nella prima classe l’insegnamento di Italiano - lingua seconda nella misura di un’ora settimanale. Inoltre nel piano dell’offerta formativa può essere prevista, per singole classi o per tutte le classi, una seconda ora settimanale di insegnamento di Italiano - lingua seconda. Per le classi per le quali viene prevista tale seconda ora la frequenza è obbligatoria per tutti gli alunni e tutte le alunne delle classi interessate.

2. Il programma di insegnamento e l’orario obbligatorio annuale complessivo delle attività didattiche vanno stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta provinciale.”

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:

“2. Ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo o ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti o d’istituto per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può riconoscere ai candidati e alle candidate un punteggio adeguato per la laurea in scienze della formazione primaria - sezione scuola elementare - e per percorsi formativi specifici che siano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico provinciale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti del personale abilitato presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.

4. Per soddisfare le esigenze di continuità didattica, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale.”

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi, i ciechi e i sordomuti”

     1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dall’1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell’anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dall’1 giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell’anno precedente all’anno di erogazione.”

 

     Art. 21. Modifica della legge provinciale  21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”

     1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è inserito il seguente articolo: “Art. 23-bis (Assegno di natalità) - 1. La prestazione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, è erogata dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati con regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali.”

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

     1. I commi 2 e 5 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Il Direttore tecnico-assistenziale guida e coordina il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di èquipe.

5. Il dirigente infermieristico, nell’ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione, se questi profili professionali sono afferenti alla dirigenza infermieristica. Il dirigente infermieristico esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità.”

     2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita:

“e) un esperto dell’area di sanità pubblica ed un esperto in programmazione e organizzazione sanitaria;”.

     3. La lettera g) del comma 4 dell’articolo 43 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita:

“g) due esperti nel settore della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;”.

     4. Il comma 6 dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. La Giunta provinciale può delegare il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini, collegi e associazioni professionali, secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione.”

     5. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“6. La disciplina di cui al comma 5 trova applicazione fino al 31 marzo 2006, in quanto compatibile con le disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio sanitario provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003. In caso d’assunzione viene comunque data la precedenza al personale medico in possesso della specializzazione nella disciplina o in quella equipollente.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante “Scuola provinciale superiore di sanità”

     1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-bis (Norma transitoria) - 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’istituto gestore della scuola provinciale superiore di sanità, impiegato esclusivamente in attività della scuola medesima, è assunto, previo consenso ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nell’impiego provinciale, dalla Provincia o dall’azienda sanitaria di Bolzano, limitatamente al personale che svolge attività che richiedono il possesso di requisiti professionali corrispondenti o affini alle professioni sanitarie.

2. L’assunzione del personale di cui al comma 1 avviene nel rispetto della pianta organica del personale della scuola provinciale superiore di sanità, alla quale tale personale viene messo a disposizione ai sensi della vigente normativa provinciale.

3. L’inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1 nell’ordinamento del nuovo ente d’appartenenza avviene nel rispetto del trattamento complessivo in godimento.

4. Le ulteriori modalità ai fini dell’applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 24. Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988-1991”

     1. Il comma 7 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime per le strutture di ricovero di cui al comma 1 nonché gli standards di personale delle stesse.”

 

     Art. 25. Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”

     1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, è così sostituito:

“2. Nei territori soggetti a vincolo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente in provincia di Bolzano trovano applicazione, se più restrittivi, i divieti previsti dalla specifica normativa. In tal caso le sanzioni di cui alla presente legge sono aumentate del 50 per cento, per quanto concerne la quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita.”

     2. L’articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, è così sostituito:

“Art. 9 (Personale di vigilanza) - 1. Sono incaricati dell’osservanza della presente legge il Corpo forestale provinciale e il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.”

 

     Art. 26. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose”

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che attraversino opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade che sono in gestione alla Provincia, comunali o la rete viaria rurale, purché siano previste idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. La definizione esatta di “idonee misure di protezione” verrà stabilita con regolamento di esecuzione.”

     2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004, in analogia a quanto disposto in ordine all’obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un’apposita sezione dell’elenco di cui al comma 1.”

 

     Art. 27. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, (Legge finanziaria 1996)

     1. L’articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le strade inserite nell’elenco dei comuni territorialmente competenti, che hanno perso il carattere originario di strade interpoderali di allacciamento e hanno acquisito il carattere di strade pubbliche comunemente percorribili, il comune è autorizzato, ai fini dell’intavolazione del diritto di passaggio pubblico o della proprietà, a corrispondere un indennizzo unico nella misura del corrispondente valore agricolo stabilito dalla commissione provinciale di estimo.

2. Per i fini di cui al comma 1 si può anche procedere ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prescindendo dalla fissazione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati i lavori. L’inclusione di una strada nell’elenco equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche alle strade comunali.”

 

     Art. 28. Modifica della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, recante “Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell’impiego dell’energia per l’elettrificazione locale”

     1. L'alinea del comma 3 e il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. La quantità dell’energia da fornire dai concessionari in base all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, è ceduta alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, o alla società di cui all’articolo 10 dello stesso decreto nonché a società controllate o partecipate dalla medesima società, previo accordo fra la Provincia e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell’Adige, ed è determinata come segue:

4. I concessionari, qualora la Provincia o le società di cui al comma 3 non ritirino tale energia, devono corrispondere semestralmente alla Provincia un compenso per ogni kWh non ritirato. Tale compenso può assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui al comma 3, lettere a) e b), ed è determinato dal seguente quoziente: sovraccanone annuo per kW di potenza nominale media di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, diviso per il numero delle kWh per kW di potenza nominale corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere a) e b) del comma 3.”

 

     Art. 29. Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) per uso idroelettrico:

1) fino a 220 kW: 8,00 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con una quota annua esente di 50,00 euro;

2) da 220 kW fino a 3.000 kW: 10 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta;

3) oltre 3.000 kW: 24 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

     3. I canoni stabiliti nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, decorrono dal 1° luglio 2004.

 

     Art. 30. Modifiche della legge provinciale  25 luglio 1970, n. 16, recante  “Tutela del paesaggio”

     1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La delibera della Prima commissione per la tutela del paesaggio ha valore di proposta di imposizione del vincolo e per la durata di un mese viene pubblicata all’albo del comune territorialmente competente. Durante la pubblicazione della delibera copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del comune, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione, la delibera della Prima commissione con gli allegati e le osservazioni presentate viene trasmessa, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale che approva la proposta apportandovi eventuali modifiche. Prima dell’approvazione può essere sentito il parere di uno o più esperti scelti dall’albo di cui all’articolo 113 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.”

     2. La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita: “Prescrizioni del vincolo paesaggistico”.

     3. I commi 2, 4 e 8 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco, d’intesa con l’esperto di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell’interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. Il sindaco comunica al richiedente l’invio della pratica al Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni.

4. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio deve comunicare al Comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Tale decisione è vincolante; scaduto il termine la decisione ricade nella competenza del sindaco.

8. Qualora la domanda dell’interessato con la documentazione prescritta venga sottoposta all’esame del Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, lo stesso può subordinare l’autorizzazione all’osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il versamento di una cauzione in misura proporzionata all’entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Se le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l’importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa.”

     4. I commi 1 e 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco o dal Direttore della Ripartizione Natura e paesaggio ai sensi dell’articolo 8, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è così composto:

a) da un architetto, quale presidente, scelto da una terna di nominativi proposta dalla Camera degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

b) da un esperto in urbanistica, scelto dall’albo degli esperti in urbanistica;

c) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall’albo degli esperti in tutela del paesaggio;

d) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico ed etnografico;

e) da un esperto scelto dall’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, designato dalle ripartizioni provinciali agricoltura o foreste.

     4. Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La decisione viene comunicata al ricorrente dal Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.”

 

     Art. 31. Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“5. Per la validità delle adunanze della Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata si applica l’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. ”

     2. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “persone in situazione di handicap” sono inserite le parole: “, persone separate/divorziate in difficoltà da un punto di vista sociale”.

     3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) violi in modo reiterato il regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte.”

 

     Art. 32. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge  urbanistica provinciale”

     1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il dieci per cento della volumetria può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 20 per cento previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Per i comuni superiori a 50.000 abitanti tale percentuale può essere aumentata fino al 40 per cento. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La Giunta provinciale fissa i criteri per l’imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive.”

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Il comitato degli esperti presenta proposte di applicazione della tutela degli insiemi al comune competente. Tutti gli immobili per i quali il comune propone l’applicazione della tutela degli insiemi non possono essere assoggettati, dal momento della proposta fino alla decisione definitiva da parte della Giunta provinciale, a interventi di cui all’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e).”

     4. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Nelle zone produttive possono essere offerte da parte di enti non aventi scopo di lucro attività di formazione e di aggiornamento.

     4. Le aree nelle zone produttive possono essere assegnate anche a società che controllano nella misura non inferiore al 90 per cento le società che svolgono un’attività ammessa nelle zone produttive. Possono altresì essere assegnate a società che sono controllate nella medesima misura dalle società che svolgono un’attività  ammessa nelle zone produttive oppure sono collegate con esse in modo tale che esista una coincidenza dell’assetto societario nella misura non inferiore al 90 per cento. La richiesta di assegnazione ai fini della valutazione della graduatoria, è inoltrata dalla società che svolge un’attività ammessa nelle zone produttive. Per i vincoli e gli obblighi secondo l’articolo 47-bis è prevista la responsabilità solidale sia della società assegnataria che della società che svolge l’attività ammessa nelle zone produttive. La relativa convenzione deve essere sottoscritta da tutte le società coinvolte.”

     5. Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Il piano di attuazione, deliberato dal Consiglio comunale o dal competente organo consorziale, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata a esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio o, per sua delega, da un direttore d’ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente pianificazione degli insediamenti della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento. Per le zone con un’estensione fino a 5000 metri quadri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34. Per le aree produttive, ove è previsto l’insediamento di strutture a carattere alloggiativo riservate in via transitoria ai lavoratori, il piano di attuazione è da approvare in ogni caso da parte della Giunta provinciale. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti.”

     6. Il comma 8 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla Giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze a uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla Provincia oppure dal comune alle imprese, secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla Giunta provinciale. La collocazione, l’estensione, l’altezza degli edifici e la densità edilizia della struttura vengono inserite appositamente nel piano di attuazione. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell'ambito della destinazione d’uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione. Questa possibilità edificatoria spetta anche alle cooperative agricole esistenti nel verde agricolo.”

     7. Dopo il comma 12 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13 e 14:

“13. L’appartamento di servizio è parte integrante dell’immobile aziendale. Non sono consentiti l’alienazione, il trasferimento a qualsiasi titolo, la costituzione di diritti reali, la locazione o il godimento separati dell’appartamento. Il suddetto divieto di godimento dell’appartamento non trova applicazione nei seguenti casi:

a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando l’abitazione nella casa familiare spetti o venga aggiudicata al coniuge al quale sono affidati i figli;

b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulta impossibile proseguire con l’attività aziendale, il coniuge superstite può, ovvero i coniugi possono utilizzare l’appartamento fino all’esistenza di figli conviventi non ancora economicamente indipendenti.

14. La cessione della proprietà ovvero la costituzione del diritto di superficie, nell’ambito di un finanziamento tramite leasing ai sensi dell’articolo 49, è consentita, esclusivamente a tale scopo, anche per parti dell’immobile aziendale.”

     8. Dopo il comma 14 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15, 16 e 17:

“15. Nelle zone produttive è consentito a imprese singole o associate di realizzare strutture per il vitto dei dipendenti, così come per l’assistenza dei bambini degli stessi. Possono usufruire di queste strutture i dipendenti che abbiano con l’impresa o le imprese un regolare rapporto di lavoro.

16. Al fine della realizzazione di dette strutture l’ente assegnante tramite convenzione può mettere a disposizione delle imprese associate in consorzi un immobile e/o un fondo, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

17. Si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza qualora la società assegnataria si scinda in società collegate o controllate, a condizione che prosegua l’attività della società assegnataria e che per i divieti e gli obblighi ai sensi dell’articolo 47-bis rispondano in via solidale tutte le società scisse. La convenzione esistente deve essere integrata e firmata da tutti i soggetti coinvolti.”

     9. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogata.

     10. Il comma 3 dell’articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all’acquisizione delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere. I comuni possono destinare i proventi dei contributi di urbanizzazione fino al 50 per cento all’ammortamento dei mutui che vengono assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.”

     11. Il comma 2 dell’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Presupposto per il rilascio del nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei Comuni economicamente depressi corrisponde al contributo di concessione, e nei Comuni turisticamente sviluppati nonché nei Comuni turisticamente fortemente sviluppati al contributo di concessione aumentato del 300 per cento.”

     12. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde, per i lavori esenti dal contributo sul costo di costruzione, all’importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 75, comma 1. Per i lavori soggetti al contributo sul costo di costruzione la sanzione pecuniaria corrisponde al doppio dell’importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 75, comma 1.”

     13. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia solamente al momento della presentazione della domanda di  concessione in sanatoria conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora il contributo di urbanizzazione venga pagato nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione e qualora venga pagata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde per le costruzioni esenti dal contributo sul costo di costruzione al doppio dell’importo massimo del contributo sul costo di costruzione e, per le opere soggette al contributo sul costo di costruzione, al triplo dell’importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 75, comma 1. Questa disposizione si applica solo alle costruzioni già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale con la quale viene inserito il presente comma.”

     14. Il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o loro parti una sanzione pecuniaria pari al quadruplo dell’importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 75, comma 1. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi dell’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al triplo dell’importo massimo del costo di costruzione di cui all’articolo 75, comma 1.”

     15. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

“1-bis. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un’area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui all’articolo 88, comma 1, non trova applicazione in caso di una condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L’applicazione dell’articolo 88, comma 1, è sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale.”

     16. Nel comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è preposto il seguente periodo: “Il nuovo volume a scopo residenziale che può essere realizzato sull’area della vecchia sede dell’azienda agricola è soggetto alle disposizioni sull’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79.”

 

     Art. 33. Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell’artigianato e della formazione  professionale artigiana”

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 28-bis della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) possa dimostrare di aver svolto per almeno quattro anni un’attività di collaborazione nella gestione di un’impresa artigiana.”

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28-bis entro i primi due anni sono ammessi all’esame coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno due anni un’attività di collaborazione professionale nell’amministrazione, oppure siano in possesso del diploma di maturità.”

 

     Art. 34. Non applicazione di disposizioni statali in  materia di risanamento di opere abusive. [2]

     [1. Fatte salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano l’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, non trova applicazione in provincia di Bolzano.]

 

     Art. 35. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”.

     1. Il comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con tre o quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “superior” in presenza dei requisiti all’uopo fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di “hotel” quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di “garni-hotel” ovvero di “residence-hotel” o “appartement-hotel”. ”

     2. Il comma 7 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l’assessorato provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che chiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle “superior”, quattro stelle, quattro stelle “superior” o cinque stelle, il parere dell’assessorato provinciale al turismo dovrà essere preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da un funzionario dell’assessorato competente, da un rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori nonché da un consulente in materia di turismo.”

 

     Art. 36. Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”

     1. L’articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria) - 1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all’applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.

2. Quando un’opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l’oggetto di un appalto, per valutare se l’importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all’importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.

3. Per il calcolo dell’importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell’appaltatore dalle amministrazioni committenti.

4. Si può derogare all’applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a  1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti.”

     2. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria) -1. Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali.”

     3. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40-bis (Forniture e servizi) - 1. Le disposizioni relative all’affidamento dell’appalto di cui ai Capi VI e VII si applicano, fino all’approvazione del certificato di collaudo dell’intera opera, anche a forniture e servizi volti ad assicurare la realizzazione, il completamento, la manutenzione, la piena funzionalità dell’opera rispetto alla finalità cui essa è destinata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla fornitura e ai servizi collegati a interventi di manutenzione a immobili di cui al programma annuale.”

     4. Prima del comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

“01. La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un’apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile.”

 

     Art. 37. Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”

     1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

“h) l’ispezione e la vigilanza sulle macellazioni domiciliari nonché sulle carni da esse derivanti e sui residui di origine animale destinati allo smaltimento e direttamente provenienti dall’azienda agricola;

i) la vigilanza nel settore dell’etichettatura e della rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale.”

 

     Art. 38. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”

     1. Dopo l’articolo 5-quinquies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari)

1. Se la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non obblighi a specifici interventi e gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente per il detentore siano stati regolarmente effettuati, la macellazione a domicilio delle specie macellabili, ad eccezione dei bovini e dei solipedi domestici, per i quali permane l’obbligo della visita sanitaria come stabilita dalle norme vigenti, può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e comunque entro il limite massimo annuale di due unità bovine adulte (UBA).

2. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate al solo consumo nell’ambito familiare e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico.

3. I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall’azienda agricola possono essere trasportati dall’imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento, a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

5. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo viene esercitata dal servizio veterinario delle aziende sanitarie.”

 

     Art. 39. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche;

     b) l’articolo 28 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51;

     c) l’articolo 12 della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9.

 

     Art. 40. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.