§ 5.2.34 - L.P. 21 agosto 1978, n. 46.
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/08/1978
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Campo d'azione.
Art. 2.  Aventi diritto.
Art. 3.  Prestazioni.
Art. 4.  Requisiti generali.
Art. 5.  Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni.
Art. 6.  Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni.
Art. 7.  Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni.
Art. 8.  Variazione annuale dei requisiti economici.
Art. 9.  Domanda e certificazioni.
Art. 10.  (Commissioni sanitarie).
Art. 10 bis.  (Mancata presentazione alla visita di revisione).
Art. 11.  Accertamento sanitario.
Art. 12.  Procedura della commissione.
Art. 13.  Esito dell'accertamento.
Art. 14.  Ricorso in relazione all'accertamento.
Art. 14 bis.  Compensi alle commissioni sanitarie.
Art. 15.  Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva.
Art. 16.  Invalidi civili minorenni - Particolarità istruttorie.
Art. 17.  Misure delle prestazioni.
Art. 18.  Decorrenza delle prestazioni.
Art. 19.  Riduzione delle misure in relazione al ricovero.
Art. 20.  Tredicesima mensilità - Perequazione automatica.
Art. 21.  Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente.
Art. 22.  Provvedimenti per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi minorenni.
Art. 23.  Commissioni - Composizione proporzionale – Compensi.
Art. 24.  Ricorsi avverso la decisione.
Art. 25.  Tutela giurisdizionale.
Art. 26.  Copia dei provvedimenti.
Art. 27.  Libretto.
Art. 28.  Modalità di pagamento.
Art. 29.  Indicazioni sugli assegni postali.
Art. 30.  Riscossione dei ratei.
Art. 31.  Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca.
Art. 31 bis.  Ripetizione delle somme percepite senza titolo.
Art. 32.  Compimento del 65.mo anno di età - Pensione sociale.
Art. 33.  Aventi diritto.
Art. 34.  Assistenza sanitaria.
Art. 35.  Centri di riabilitazione.
Art. 36.  Norme transitorie.
Art. 36 bis.  Personale addetto alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità.
Art. 37.  Abrogazione.
Art. 38.  Norma finanziaria.
Art. 39.  Variazione di bilancio.


§ 5.2.34 - L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.

(B.U. 26 settembre 1978, n. 47).

 

Titolo I

Assistenza sociale ai minorati civili, ai sensi dell'art. 38, primo comma, della Costituzione,

e dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469

 

     Art. 1. Campo d'azione.

     In applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, le disposizioni del presente titolo sostituiscono, nella provincia di Bolzano, le leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, per tutto quanto riguarda le prestazioni di assistenza economica.

 

          Art. 2. Aventi diritto.

     Hanno diritto alle prestazioni economiche, alle condizioni che saranno precisate nei successivi articoli, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni:

     a) gli invalidi civili;

     b) i ciechi civili;

     c) i sordomuti.

 

          Art. 3. Prestazioni. [1]

     1. Le prestazioni economiche sono:

     1) la pensione per invalidi civili assoluti;

     2) la pensione per invalidi civili parziali;

     3) la pensione per ciechi civili assoluti;

     4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;

     5) la pensione per sordomuti;

     6) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;

     7) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni (prestazione in vigore fino al 31 dicembre 1989);

     8) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;

     9) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo;

     10) l'indennità speciale per ciechi con residuo visivo;

     11) l'indennità di comunicazione per sordomuti.

     2. Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

     3. La prestazione di cui al punto 2) del comma primo non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

     4. [2].

 

          Art. 4. Requisiti generali. [3]

     1. Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:

     1) essere cittadini italiani;

     2) risiedere in un comune della Provincia di Bolzano;

     3) non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, nè di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

     2. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di lavoratore comunitario. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [4] .

 

          Art. 5. Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni. [5]

     1. I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

     1) pensione per invalidi civili assoluti:

     a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o

     b) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o

     c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali,

     quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa.

     2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

     3) pensione per ciechi civili assoluti:

     a) cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi,

     b) cecità assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,

     c) cecità assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento [6];

     4) pensione per ciechi civili con residuo visivo:

     a) possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione,

     b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento [7];

     5) pensione per sordomuti: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica;

     6) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;

     7) indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, quando abbiano determinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età minore e comportino l'impossibilità di deambulazione autonoma;

     8) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma;

     9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma;

     10) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma;

     11) indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma.

     2. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

 

          Art. 6. Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni. [8]

     1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di età per beneficiare delle varie prestazioni:

     a) per la pensione per invalidi civili assoluti: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65° ;

     b) per la pensione per invalidi civili parziali: non avere superato il 65° anno di età;

     c) per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

     2. Per le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi.

 

          Art. 7. Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni. [9]

     Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile [10]:

 

1) pensione per invalidi civili assoluti;

pensione per ciechi civili assoluti;

pensione per ciechi civili con residuo visivo;

pensione per sordomuti

L.

5.200.000

2) pensione per invalidi civili parziali;

indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni

L.

2.500.000

 

     1 bis. Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento [11].

     2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dall’1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell’anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dall’1 giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell’anno precedente all’anno di erogazione. [12].

     3. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione [13].

     4. L'indennità per gli invalidi minorenni di cui al n. 2 viene disposta a condizione che l'interessato frequenti la scuola dell'obbligo o un corso di addestramento o un centro ambulatoriale.

     5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza [14].

 

          Art. 8. Variazione annuale dei requisiti economici. [15]

     I limiti di reddito indicati nel precedente articolo sono annualmente rivalutati secondo gli indici di valutazione adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni assistenziali statali. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali.

 

          Art. 9. Domanda e certificazioni. [16]

     1. La domanda per le varie prestazioni di cui alla presente legge, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente della potestà genitoriale o dal tutore, va inviata alla commissione sanitaria prevista nel successivo art. 10 e deve contenere la dichiarazione che l'infermità invalidante non è dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

     2. Alla domanda vanno unite rispettivamente le seguenti certificazioni:

     a) invalidi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e certificazione medica la cui tipologia sarà determinata dalla Giunta provinciale con propria delibera [17];

     b) ciechi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico oculista che indichi la diagnosi e l'eventuale residuo visivo con relativa correzione;

     c) sordomuti: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico otorinolaringoiatra che attesti la specifica minorazione sensoriale.

     3. Le domande incomplete degli elementi suddetti saranno respinte dall'ufficio competente, che informa il richiedente sugli errori o le incompletezze rilevate e sulla possibilità di presentare una nuova domanda.

     Le domande dirette al conseguimento di una delle prestazioni economiche previste all'art. 3 si intendono automaticamente rivolte a conseguire tutte le prestazioni economiche, previste nello stesso articolo, cui il richiedente possa avere diritto [18].

 

          Art. 10. (Commissioni sanitarie). [19]

     1. Presso ciascuna Azienda speciale Unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile.

     2. Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud è istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione è competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla Giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti.

     3. Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecità civile e del sordomutismo. Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.

     4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, fino a tre membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

     5. Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

     6. Uno dei membri della commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

     7. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.).

     8. Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordomutismo devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S).

     9. Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

     10. Per le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale.

 

          Art. 10 bis. (Mancata presentazione alla visita di revisione). [20]

     1. La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, è da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente.

 

          Art. 11. Accertamento sanitario. [21]

     La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:

     1) per gli invalidi civili:

     la causa invalidante;

     il grado di minorazione;

     l'eventuale inabilità assoluta degli invalidi civili, la loro impossibilità di deambulazione autonoma senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua.

     Negli accertamenti relativi agli invalidi civili la commissione sanitaria di cui all'art. 10 applicherà la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le successive eventuali modifiche e variazioni;

     2) per i ciechi civili: il residuo visivo in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione ovvero la cecità assoluta;

     3) per i sordomuti: l'esistenza del sordomutismo non dovuta a causa di natura esclusivamente psichica.

 

          Art. 12. Procedura della commissione.

     La commissione, qualora la documentazione allegata alla domanda non certifichi una minorazione che per natura e per grado rientri nelle previsioni di cui all'art. 5, non fa luogo alla visita di accertamento e respinge, con provvedimento motivato, la domanda intesa alle prestazioni economiche. In tutti gli altri casi procede alla visita mediante convocazione dell'interessato.

     Nel caso di intrasportabilità non temporanea, documentata con certificazione medica, la commissione può autorizzare la visita a domicilio. La commissione, esaminato il certificato medico, può delegare volta per volta uno dei suoi componenti ad effettuare la visita a domicilio. In tal caso spetta alla commissione medesima deliberare l'accertamento della minorazione, sulla base delle risultanze della visita e della relazione del medico delegato [22].

     La mancata e ingiustificata presentazione dell'interessato alla visita per due volte è da intendersi quale esplicita rinuncia e l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica [23].

     Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso [24].

 

          Art. 13. Esito dell'accertamento.

     Qualora la commissione accerti che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 5 della presente legge, dichiara la reiezione della domanda e il segretario ne dà comunicazione all'interessato entro 10 giorni.

     Nel caso di esito positivo dell'accertamento della minorazione il segretario, entro lo stesso termine, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per l'assistenza sociale, all'interessato e all'associazione rappresentativa di categoria indicata nelle leggi citate nell'art. 1.

 

          Art. 14. Ricorso in relazione all'accertamento. [25]

     1. Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'art. 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta, oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente art. 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanità.

 

          Art. 14 bis. Compensi alle commissioni sanitarie. [26]

     1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi di cui al comma 2 ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale [27].

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ai membri delle commissioni sanitarie, anche se dipendenti dell'azienda sanitaria presso cui opera la relativa commissione, è corrisposto un compenso fissato dalla Giunta provinciale [28].

     3. Per l'accertamento diagnostico si intende quelle definitivo, espresso in percentuale di invalidità.

     4. Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato può avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente.

 

          Art. 15. Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva. [29]

     1. L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

     1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

     2) che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, nè di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

     3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

     2. Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) dell'art. 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

     3. Qualora la richiesta di cui al comma primo non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. E' fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

 

          Art. 16. Invalidi civili minorenni - Particolarità istruttorie. [30]

     La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo precedente, nel caso degli invalidi minorenni deve essere resa da un esercente della potestà.

     (Omissis) [31].

 

          Art. 17. Misure delle prestazioni. [32]

     1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti:

     a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'art. 3, nonché l'indennità di accompagnamento di cui al punto 7) dello stesso articolo: dal 1° maggio 1989 lire 310.065, dal 1° novembre 1989 lire 315.335;

     b) assegno integrativo per ciechi assoluti: dal 1° maggio 1989 lire 102.900, dal 1° novembre 1989 lire 104.650;

     c) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal 1° maggio 1989 lire 73.520, dal 1° novembre 1989 lire 74.765;

     d) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185;

     e) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 621.455;

     f) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300;

     g) indennità di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200.

     2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza.

 

          Art. 18. Decorrenza delle prestazioni.

     La decorrenza di tutte le prestazioni previste dalla presente legge è stabilita con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Qualora i requisiti sanitari vengano accertati in sede di visita di revisione avviata d'ufficio da parte delle commissioni sanitarie, le prestazioni spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della visita. In tal caso non è necessario che il richiedente presenti una nuova domanda [33].

 

          Art. 19. Riduzione delle misure in relazione al ricovero. [34]

 

          Art. 20. Tredicesima mensilità - Perequazione automatica. [35]

     1. E' corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

     2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'art. 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1° maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'art. 3.

     3. Gli importi delle indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennità speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennità di comunicazione per sordomuti, di cui punti 6), 8.10) e 11) dell'art. 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente.

 

          Art. 21. Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente. [36]

     1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione di cui fanno parte:

     1) il direttore o altro funzionario della ripartizione provinciale competente;

     2) un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi;

     3) un funzionario provinciale esperto nei problemi dell'assistenza sociale.

     2. Per ciascun componente e per il segretario viene previsto un sostituto per i casi di impedimento o malattia.

     3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la materia di cui alla presente legge; questi comunica la decisione all'interessato e per conoscenza alla rispettiva associazione rappresentativa.

 

          Art. 22. Provvedimenti per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi minorenni. [37]

     Il provvedimento, con cui si fa luogo all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, indica la data di scadenza della propria efficacia, che coincide con l'ultimo giorno del mese in cui l'invalido compie il 18 anno. La liquidazione delle prestazioni è disposta di anno in anno, per i successivi dodici mesi, dall'ufficio provinciale competente per la materia, su presentazione del certificato di frequenza di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 23. Commissioni - Composizione proporzionale – Compensi.

     La composizione delle commissioni sanitarie ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino [38].

     (Omissis) [39].

 

          Art. 24. Ricorsi avverso la decisione.

     Avverso la decisione di cui al precedente art. 21 l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva, sentito il parere dell'ufficio provinciale competente e quello dell'associazione rappresentativa di categoria.

 

          Art. 25. Tutela giurisdizionale.

     Contro i provvedimenti definitivi indicati nei precedenti articoli 14 e 24 è ammessa la tutela giurisdizionale, ai sensi delle tre leggi indicate nel precedente art. 1, dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

 

          Art. 26. Copia dei provvedimenti. [40]

 

          Art. 27. Libretto.

     Ai titolari delle pensioni, assegni e altre indennità previste dalla presente legge, l'Assessorato provinciale competente rilascia apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del titolare, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza delle prestazioni, gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

     Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

 

          Art. 28. Modalità di pagamento. [41]

     Il pagamento agli aventi diritto avviene con le modalità previste dalla legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3, con scadenza bimestrale stabilita al ventottesimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

     La Giunta provinciale può stabilire il pagamento mensile delle prestazioni e determinare le relative procedure.

     Se il titolare delle prestazioni è ricoverato in un istituto di assistenza o di cura, ove sia richiesto il pagamento di una retta, la liquidazione delle prestazioni può essere effettuata - con il consenso del titolare o, qualora esso non abbia la capacità di intendere e volere, con il consenso dei parenti più prossimi - direttamente a tale istituto.

 

          Art. 29. Indicazioni sugli assegni postali.

     Sugli assegni di conto corrente postale devono essere indicate le generalità e l'indirizzo dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, gli importi netti da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione, nonché gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

 

          Art. 30. Riscossione dei ratei. [42]

     Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve firmare per quietanza; con la firma per quietanza è dichiarata anche l'esistenza in vita del titolare della prestazione.

     Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.

     Nel caso in cui il decesso sopravvenga dopo il riconoscimento dello stato di minorazione e prima del provvedimento di attribuzione delle prestazioni economiche, l'erede ha diritto a richiedere le quote maturate alla data della morte.

     Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, semprechè non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

     La liquidazione delle prestazioni spettanti ai minorenni viene effettuata alla persona esercente la potestà di cui al primo comma dell'art. 16.

 

          Art. 31. Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca. [43]

     1. E' fatto obbligo a titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi.

     2. In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'art. 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.

     3. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'art. 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed è impugnabile ai sensi della presente legge.

     4. In ogni tempo d'ufficio può fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facoltà di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'art. 15, comma terzo, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.

     5. Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti di arretrati spettanti.

 

          Art. 31 bis. Ripetizione delle somme percepite senza titolo. [44]

     1. Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

     2. La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base.

     3. La rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni.

 

          Art. 32. Compimento del 65.mo anno di età - Pensione sociale. [45]

     Le prestazioni date agli invalidi civili ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 3, cessano con il primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare compie il 65.mo anno di età. L'ufficio provinciale competente comunica il termine suddetto alla sede di Bolzano dell'INPS almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del provvedimento degli atti relativi alla pensione sociale di competenza di quell'ente.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI DI NATURA SANITARIA

 

          Art. 33. Aventi diritto. [46]

     Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474:

     a) per i minorati di cui al precedente art. 5;

     b) per gli invalidi civili, i quali presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

     Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.

     Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera b) la commissione sanitaria di cui all'art. 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'Assessorato provinciale per la sanità, corredata dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

 

          Art. 34. Assistenza sanitaria.

     Fino all'attuazione in provincia di Bolzano del servizio sanitario nazionale, la Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi civili, avviandoli, se del caso, presso centri di recupero operanti sul territorio provinciale e, soltanto in caso di comprovata necessità, presso centri situati fuori provincia.

     La Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede altresì all'erogazione dell'assistenza medica generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore dei mutilati e invalidi civili, qualora per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

     L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

     In caso di urgenza d'intervento per motivi di recupero funzionale, l'assistenza protesica può essere erogata anche ai richiedenti in attesa del riconoscimento delle condizioni sanitarie, qualora secondo dichiarazione del medico prescrivente ne hanno il diritto [47].

     Fermo restando il principio previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, la Giunta provinciale, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria competente per territorio e che offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale, nonché ove necessario, per l'assistenza protesica, con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria o dell'arte ausiliaria di professione sanitaria, a seconda delle prestazioni richieste.

     Al fine di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei mutilati e invalidi civili appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino da avviare presso centri di recupero siti fuori provincia, ai sensi del primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni anche con centri di recupero siti all'estero che offrano i requisiti previsti nel precedente comma.

     Le disposizioni dei precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, anche a favore dei ciechi civili e dei sordomuti.

     Le modalità e i limiti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al presente articolo saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 35. Centri di riabilitazione.

     La Giunta provinciale, nei limiti di spesa all'uopo prevista dalla presente legge, ha facoltà di concedere contributi ad enti pubblici e a persone giuridiche private, non aventi finalità di lucro, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche, quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 36. Norme transitorie.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1978. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che alla data suddetta risultino titolari di prestazioni previste dalle leggi statali citate nell'art. 1, avranno diritto, dopo tale data, senza alcun impulso di parte, alle corrispondenti prestazioni previste nella presente legge.

     Allo scopo di rendere possibile l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione economica, il competente ufficio provinciale acquisirà, prima di detta data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso gli uffici dello Stato.

     Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal rimo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione [48] .

     Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente art. 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione [49].

     Coloro che risultino alla data del 1° novembre 1978 titolari delle provvidenze provinciali di cui alla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, percepiranno, dopo tale data, l'assegno integrativo di cui al n. 7 dell'art. 3 della presente legge.

     In deroga a quanto stabilito con il precedente art. 5, i ciechi che fruiscono, alla suddetta data, dell'assegno a vita di cui all'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche, continueranno a fruirne a carico del bilancio provinciale.

     Le domande e di ricorsi presentati anteriormente al 1° novembre 1978 agli organi dello Stato e da questi non ancora definiti, saranno acquisiti, dopo tale data, dall'ufficio competente della Provincia e sottoposti alle decisioni degli organi competenti previsti dalla presente legge.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 20, secondo comma, hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

 

          Art. 36 bis. Personale addetto alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità. [50]

     1. Il personale provinciale addetto all'esercizio delle funzioni amministrative delle commissioni provinciali per l'accertamento dell'invalidità può optare di rimanere in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.

     2. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo in godimento, escluse eventuali indennità collegate all'espletamento di determinate funzioni.

 

          Art. 37. Abrogazione.

     Sono abrogati a decorrere dal 1° novembre 1978 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, e la legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10, e ogni altra norma provinciale legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 38. Norma finanziaria.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 1.100 milioni. Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

 

          Art. 39. Variazione di bilancio.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 653 - Spese per l'assistenza a favore dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti

L.

1.100.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

1.100.000.000

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1992, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[6] Numero così sostituito dall’art. 52 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[7] Numero così sostituito dall’art. 52 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[10] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, già sostituito dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[15] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così modificato dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

[19] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22 e dall'art. 9 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, già sostituito dall'art. 2 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3 e dall'art. 45 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[22] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[23] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

[27] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[28] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1 e dall'art. 4 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[29] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1992, n. 31.

[32] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[33] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[35] Articolo già sostituito art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[38] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[39] Comma abrogato dall'art. 30 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

[40] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[43] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[45] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

[47] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[48] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.