§ 5.2.71 - L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/11/2002
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Determinazione dei fabbisogni.
Art. 3.  Piano triennale di formazione continua.
Art. 4.  Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari.
Art. 5.  Requisiti per l'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.
Art. 6.  Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione.
Art. 7.  Impegno a tempo pieno.
Art. 8.  Divieto di altre attività.
Art. 9.  Stato giuridico dei partecipanti.
Art. 10.  Aspettativa.
Art. 11.  Impedimenti temporanei.
Art. 12.  Assenze.
Art. 13.  Bando di concorso.
Art. 14.  Prove di esame di ammissione e graduatoria.
Art. 15.  Commissione d'esame.
Art. 16.  Competenze della Giunta provinciale.
Art. 17.  Corso di formazione.
Art. 18.  Tutorato.
Art. 19.  Giudizi.
Art. 20.  Esame finale.
Art. 21.  Giudizio finale.
Art. 22.  Interventi di sostegno.
Art. 23.  Convenzioni.
Art. 24.  Procedure selettive.
Art. 25.  Attività successiva alla formazione medica specialistica.
Art. 26.  Assegni.
Art. 27.  Procedure selettive.
Art. 28.  Attività successiva alla formazione medica specialistica.
Art. 29.  Contributi.
Art. 30.  Posti di formazione.
Art. 31.  Altre specializzazioni.
Art. 32.  Aspettativa.
Art. 33.  Regolamento di esecuzione.
Art. 34.      1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 35.      1. L'articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 36.      1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 37.      1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 38.      1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 39.      1. L'articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 40.      1. L'articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 41.      1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 42.      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:
Art. 43.      1. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 44.      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:
Art. 45.      1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 46.      1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 47.      1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 48.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 49.      1. La rubrica dell'articolo 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: "Requisiti per la nomina del direttore del servizio tecnicoassistenziale".
Art. 50.      1. La lettera mm) del comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.
Art. 51.  Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.
Art. 52.  Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti".
Art. 53.  Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, recante "Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti [...]
Art. 54.  Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, recante "Disposizioni per l'attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di [...]
Art. 55.  Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante “Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica".
Art. 56.      Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, recante Misure nel settore sociosanitario" 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre [...]
Art. 57.  Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.
Art. 58.  Modifica della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di [...]
Art. 59.  Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, recante "Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 60.  Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, recante Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità [...]
Art. 61.  Abrogazioni.
Art. 62.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.71 - L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario.

(B.U. 3 dicembre 2002, n. 50 – suppl. n. 2).

 

TITOLO I

FORMAZIONE DI BASE, SPECIALISTICA E CONTINUA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, promuove e gestisce direttamente o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua.

 

          Art. 2. Determinazione dei fabbisogni.

     1. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

     a) formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;

     b) di medici di medicina generale;

     c) di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

     2. Il fabbisogno di cui alle lettere b) e c) è determinato sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

 

          Art. 3. Piano triennale di formazione continua.

     1. Gli interventi di formazione continua sono determinati dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per la formazione continua, attraverso l'approvazione dello specifico piano triennale.

 

          Art. 4. Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari.

     1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:

     a) concedere contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, accreditati ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua;

     b) concedere assegni di studio a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base, specialistica e continua;

     c) prevedere sostegni finanziari a favore di coloro che svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b).

     2. La Giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

 

TITOLO II

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 5. Requisiti per l'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.

     1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

 

          Art. 6. Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione.

     1. Il diploma di cui all'articolo 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

     2. Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.

     3. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.

 

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

 

          Art. 7. Impegno a tempo pieno.

     1. Il corso comporta l'impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.

 

          Art. 8. Divieto di altre attività.

     1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico può inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi.

 

          Art. 9. Stato giuridico dei partecipanti.

     1. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale né con il servizio sanitario, né con i medici tutori.

 

          Art. 10. Aspettativa.

     1. Il medico iscritto ai corsi di cui all'articolo 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 11. Impedimenti temporanei.

     1. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.

 

          Art. 12. Assenze.

     1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superano i novanta giorni complessivi nel triennio di formazione e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

 

CAPO III

CONCORSI

 

          Art. 13. Bando di concorso.

     1. Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ->.

 

          Art. 14. Prove di esame di ammissione e graduatoria.

     1. Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di medicina clinica.

     2. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati almeno trenta giorni prima della prova stessa.

     3. La graduatoria di ammissione dei partecipanti alla formazione è determinata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d'esame di cui al comma 1.

 

          Art. 15. Commissione d'esame.

     1. La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale è composta da:

     a) il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;

     b) un primario ospedaliero di medicina interna;

     c) un primario ospedaliero dell'area chirurgica;

     d) due medici di medicina generale;

     e) due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

     2. Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

     3. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.

 

CAPO IV

CORSO DI FORMAZIONE

 

          Art. 16. Competenze della Giunta provinciale.

     1. La Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:

     a) il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione;

     b) le metodologie di insegnamento e di apprendimento;

     c) i programmi delle attività teoriche e delle attività pratiche;

     d) la nomina dei coordinatori delle attività teoriche e delle attività pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge, nonché la misura del compenso spettante agli stessi;

     e) i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione;

     f) l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.

 

          Art. 17. Corso di formazione.

     1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca. 2. La durata della formazione è di almeno 3000 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, la quale è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).

 

          Art. 18. Tutorato.

     1. I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.

     2. Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 16, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica è affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assisten-ziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.

     3. Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.

 

          Art. 19. Giudizi.

     1. Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.

     2. Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

 

          Art. 20. Esame finale.

     1. Sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno ottenuto giudizi positivi per tutti i periodi di apprendimento del triennio di formazione.

 

          Art. 21. Giudizio finale.

     1. Il giudizio finale è formulato dalla commissione di cui all'articolo 15, integrata dai seguenti componenti:

     a) un rappresentante del Ministero della salute;

     b) un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;

     c) un professore ordinario designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.

     2. Della commissione di cui al comma 1 non fanno parte i componenti nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 22. Interventi di sostegno.

     1. Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi:

     a) convenzioni per la formazione di medici specialisti;

     b) assegni per la formazione di medici specialisti;

     c) emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica.

     2. Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.

 

CAPO II

CONVENZIONI PER LA FORMAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI

 

          Art. 23. Convenzioni.

     1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane, nonché con le università e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'Unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di formazione di medici specialisti.

     2. Le convenzioni possono prevedere che la Provincia versi all'università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     3. Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 24. Procedure selettive.

     1. L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.

     2. Le convenzioni prevedono modalità di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

 

          Art. 25. Attività successiva alla formazione medica specialistica.

     1. I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     2. Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     3. Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO III

ASSEGNI PER LA FORMAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI

 

          Art. 26. Assegni.

     1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'Unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

     2. L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.

     3. Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 27. Procedure selettive.

     1. L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

     b) abilitazione all'esercizio della professione medica;

     c) adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento avviene secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge.

     2. L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.

 

          Art. 28. Attività successiva alla formazione medica specialistica.

     1. Ai medici specialisti che beneficiano degli assegni di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

 

CAPO IV

EMOLUMENTI PER LA FORMAZIONE

 

          Art. 29. Contributi.

     1. La Provincia può concedere emolumenti nei seguenti casi:

     a) per l'espletamento di periodi di formazione specialistica o di formazione pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in medicina, anche in riferimento allo studio di temi specifici o all'acquisizione di tecniche particolari;

     b) per la realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito sanitario.

     2. I requisiti e le modalità per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonché l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regola-mento di esecuzione alla presente legge, che può anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 30. Posti di formazione.

     1. Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale.

     2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori dei rapporti convenzionali di cui al capo II del presente titolo, può stipulare appositi accordi con le università italiane, nonché con le università e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'Unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

     3. Il regolamento di esecuzione alla presente legge può disciplinare la concessione di una speciale indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.

 

          Art. 31. Altre specializzazioni.

     1. Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea.

 

          Art. 32. Aspettativa.

     1. Ai dipendenti del Servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, può essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialità attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.

     2. Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

 

          Art. 33. Regolamento di esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:

     a) i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;

     b) le modalità della formazione di base, specialistica e continua;

     c) la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'articolo 16;

     d) il versamento di una somma alle università e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti;

     e) la durata e le modalità dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonché la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'articolo 25, comma 2;

     f) i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare;

     g) i requisiti e le modalità di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonché l'ammontare degli stessi;

     h) la concessione di una speciale indennità aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.

 

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN AMBITO SANITARIO

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2001, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RECANTE "RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE"

 

          Art. 34.

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso."

 

          Art. 35.

     1. L'articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 12. (Appartenenza linguistica).

     1. I posti di Direttore generale delle quattro aziende sanitarie sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. Il Direttore generale nomina ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, tenuto conto che i posti di Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario di ciascuna azienda sanitaria costituiscono un'unica categoria e sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'azienda sanitaria esplica la propria attività. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19."

 

          Art. 36.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 12 bis. (Dirigenza tecnico-assistenziale).

     1. In ogni azienda sanitaria è previsto un Direttore tecnicoassistenziale.

     2. Il Direttore tecnico-assistenziale guida e coordina il personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di équipe.

     3. Il Direttore tecnico-assistenziale si attiene agli indirizzi dati dal Direttore sanitario.

     4. In ciascuna azienda sanitaria è inoltre previsto almeno un dirigente infermieristico per ogni presidio ospedaliero e un dirigente infermieristico per il territorio, i quali dipendono dal Direttore tecnicoassistenziale.

     5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono afferenti alla dirigenza infermieristica.

     6. Alla posizione funzionale di Direttore del servizio tecnico-assistenziale possono accedere coloro che hanno un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale del personale con funzioni didattico-organizzative - operatore dirigente o che hanno superato il concorso pubblico per l'accesso a tale posizione, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10."

 

          Art. 37.

     1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     4. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa è disciplinata nel Piano sanitario provinciale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano viene istituito un Dipartimento interaziendale di prevenzione."

 

          Art. 38.

     1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Ad ogni presidio ospedaliero è preposto altresì un direttore medico. Questi è responsabile delle funzioni igienistiche, medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualità, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative e delle strutture dipartimentali sanitarie."

     2. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "6. Il direttore medico opera conformemente agli indirizzi posti dal Direttore sanitario."

 

          Art. 39.

     1. L'articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 21. (Dipartimento interaziendale di prevenzione).

     1. Presso l'Azienda sanitaria di Bolzano è istituito il Dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale, le attività di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanità pubblica, al Servizio interaziendale di medicina dello sport dell'Azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al Servizio veterinario interaziendale, al Servizio interaziendale di medicina del lavoro e al Servizio pneumologico interaziendale dell'Azienda sanitaria di Bolzano. Il Dipartimento si avvale per le proprie indagini del Laboratorio di biochimica clinica, del Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della Sezione Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti.

     2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il Dipartimento interaziendale di prevenzione:

     a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attività di vigilanza;

     b) mantiene rapporti di collaborazione con la Ripartizione provinciale sanità ed in particolare con l'Osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attività di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche e segnala agli stessi gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attività di vigilanza;

     c) collabora strettamente, anche attraverso la fornitura di pareri e consulenze, con la Ripartizione provinciale Sanità e con la Ripartizione provinciale Servizio sociale, su tematiche preventive, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     3. Al Dipartimento interaziendale di prevenzione è preposto un comitato nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 14, comma 9, con le modalità stabilite dal Piano sanitario provinciale. Il comitato è integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ambiente, con un rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, con diritto di voto.

     4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 14, comma 9, nomina il direttore del comitato e il suo sostituto, scegliendoli tra i direttori delle unità operative afferenti al Dipartimento, sentito il comitato e la Giunta provinciale. Il Direttore del dipartimento mantiene la responsabilità dell'unità operativa cui è preposto.

     5. In conformità al Piano sanitario provinciale ed alle linee guida provinciali, nella deliberazione istitutiva del Dipartimento di prevenzione sono indicati:

     a) gli obiettivi e le attività attribuite al Dipartimento;

     b) le funzioni del Comitato di dipartimento e del suo segretario;

     c) le funzioni del Direttore del dipartimento e la durata dell'incarico;

     d) la composizione del Comitato di dipartimento;

     e) le modalità di convocazione e di gestione delle riunioni del Comitato di dipartimento.

     6. Le funzioni di segretario del Comitato di dipartimento sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso una delle aziende sanitarie.

     7. La necessaria interdisciplinarietà tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il Dipartimento interaziendale di prevenzione e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalità di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 40.

     1. L'articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 32. (Assistenza sanitaria).

     1. Il Servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il Servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni."

     2. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la Provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La Giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche."

 

          Art. 41.

     1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonché di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati, con i quali l'azienda sanitaria ha stipulato accordi contrattuali. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa ed eventualmente un compenso orario. Il compenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è stabilito in sede contrattuale. Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono assoggettati al regime di accreditamento."

 

          Art. 42.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

     "c) siano fissate le modalità di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento nonché le modalità di collaborazione delle farmacie."

 

          Art. 43.

     1. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 40 bis. (Autorizzazioni all'esercizio di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita).

     1. In attesa di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario, la Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Comitato etico provinciale di cui all'articolo 44, può autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attività.

     2. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 e dell'articolo 40, in quanto applicabili."

 

          Art. 44.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

     "7. Al presidente ed al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un'indennità di funzione. Il compenso per l'attività dei membri del Comitato etico provinciale è corrisposto attraverso gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale.

     8. Il Comitato etico provinciale predispone, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente previste per la sua attività, un programma di lavoro che viene approvato dalla Giunta provinciale."

     2. Dopo la lettera k) del comma 5 dell'articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     "l) un rappresentante dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano."

 

          Art. 45.

     1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali."

     2. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato."

     3. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici."

     4. Il comma 4 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "4. Il dirigente è sottoposto a valutazione annuale dal diretto superiore; quello con incarico di responsabile o di direttore è sottoposto a valutazione anche al termine dell'incarico dal nucleo di valutazione. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all'inizio dell'anno. Questi può contestare in qualsiasi momento l'insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore sanitario, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina del responsabile o del direttore."

 

          Art. 46.

     1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. L'atto aziendale di cui al comma 1 dell'articolo 5 disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno."

 

          Art. 47.

     1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'articolo 46 sono attribuiti, a tempo determinato, dal Direttore generale, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "5-bis. Ai membri esterni alla Provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell'Unione europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento ed il rinnovo degli incarichi di dirigente - direttore presso le aziende sanitarie ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennità di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare è determinato con apposita deliberazione della Giunta provinciale."

     3. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "6. Gli incarichi di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il Direttore generale può, previo parere positivo del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3."

 

          Art. 48.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "6. la Giunta provinciale può delegare il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini e collegi professionali, secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione."

 

          Art. 49.

     1. La rubrica dell'articolo 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: "Requisiti per la nomina del direttore del servizio tecnicoassistenziale".

 

          Art. 50.

     1. La lettera mm) del comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

 

CAPO II

MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE PROVINCIALE

 

          Art. 51. Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medici-na generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione."

 

          Art. 52. Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti".

     1. I numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "3) pensione per ciechi civili assoluti:

     a) cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi,

     b) cecità assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,

     c) cecità assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento,

     4) pensione per ciechi civili con residuo visivo:

     a) possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione,

     b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento,".

 

          Art. 53. Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, recante "Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”.

     1. Nel comma 1-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, le parole: "per la durata massima di sei mesi" sono sostituite con le parole: "per la durata massima di un anno, rinnovabili".

 

          Art. 54. Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, recante "Disposizioni per l'attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali”.

     1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

     "4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso è attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica e previa autorizzazione della Giunta provinciale, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica."

 

          Art. 55. Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante “Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica".

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 1. (Assistenza indiretta).

     1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la Giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

     2. La Giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare."

     2. L'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 2. (Assistenza indiretta protesica).

     1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare è inferiore al limite massimo fissato annualmente dalla Giunta Provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione di tale reddito familiare si applicano le disposizioni in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

     2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1. Alla documentazione necessaria per la liquidazione del concorso nelle spese deve essere allegata la documentazione richiesta per la determinazione del reddito familiare dalla legge provinciale di cui al comma 1.

     3. Le unità sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso.

     4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta."

 

          Art. 56.

     Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, recante Misure nel settore sociosanitario" 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Ai medici igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennità mensile di funzione fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennità non può superare il 50 per cento dello stipendio base tabellare iniziale di medico dirigente sanitario."

 

          Art. 57. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

     "2 bis. L'assessore provinciale alla sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.

     2 ter. L'assessore provinciale alla sanità esercita altresì le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche."

     2. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     "7. Per l'espletamento delle attività previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è istituita la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:

     a) il direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica, con funzione di presidente;

     b) un responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica in rappresentanza delle aziende sanitarie della provincia;

     c) il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     d) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;

     e) un medico specializzato in radiologia;

     f) il comandante o un ispettore provinciale del servizio antiincendio;

     g) il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;

     h) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro."

 

          Art. 58. Modifica della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 7 bis. (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base).

     1. La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso."

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

 

          Art. 59. Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, recante "Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali.

     1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Qualora siano decorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare, a far data dalla riammissione, il primo corso di aggiornamento a tal fine organizzato. Le modalità di attuazione di tale corso sono determinate dalla Giunta provinciale in base alla corrispondente determinazione del fabbisogno."

 

          Art. 60. Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, recante Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali.

     1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. La composizione del nucleo di valutazione si differenzia a seconda che venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed è composto da tre membri tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

     "6. A prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie.

     7. I criteri generali e le modalità per la valutazione sono determinati dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 61. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche;

     b) legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modifiche;

     c) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche;

     d) il comma 6 dell'articolo 14, il comma 9 dell'articolo 17 ed il comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

     e) legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23.

     2. I regolamenti di esecuzione alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla presente legge, per le parti compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 62. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nonché dei Titoli II e III, provvede per l'anno 2002 con le quote ancora disponibili sui capitoli 52223, 52274, 52275, 52276, 52277 52410 del bilancio provinciale 2002, ivi incluse quelle per interventi ai sensi delle disposizioni provinciali abrogate con l'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti autorizzati per i medesimi interventi con legge finanziaria annuale.

     2. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni degli articoli 41 e 44, comma 1-bis, della presente legge, stimata in 12.000 euro per l'anno in corso in 35.000 euro all'anno per gli anni 2003 e 2004, si fronte per l'esercizio finanziario in corso con le attuali disponibilità del capitolo 52290 del bilancio di previsione 2002 e per gli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2002-2004.

     3. La spesa per l'attuazione delle disposizioni cui agli articoli 4, comma 2, e 51 è autorizzata con legge finanziaria annuale.