§ 5.1.109 - L.P. 2 maggio 1995, n. 10.
Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/05/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Convenzioni delle unità sanitarie locali con istituzioni sanitarie, personale del ruolo sanitario e professionale.
Art. 2.  Applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50 nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.
Art. 3.  Calcolo dell'indennità premio di servizio.
Art. 4.  Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio.
Art. 5.  Riammissione in servizio.
Art. 6.  Abrogazione dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, in materia di personale del servizio sanitario.
Art. 7.  Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente.
Art. 8.  Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale di assistente tecnico addetto al servizio di ingegneria clinica.
Art. 9.  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali [...]
Art. 10.  Attribuzione di funzioni di "medico competente".
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 5.1.109 - L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 16 maggio 1995, n. 24).

 

     Art. 1. Convenzioni delle unità sanitarie locali con istituzioni sanitarie, personale del ruolo sanitario e professionale.

     1. Alla fine dell'art. 1, comma primo, della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: "Per la stipulazione delle convenzioni con istituti di ricovero di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di sanità".

     2. Dopo il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 18/1982 è aggiunto il seguente comma primo-bis:

     "1-bis.L'assessore provinciale competente in materia di sanità può autorizzare le unità sanitarie locali a porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

     a) la sussistenza di motivi inderogabili e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

     b) l'oggetto del rapporto deve concernere una attività istituzionale dell'unità sanitaria locale, per la quale il rispettivo posti in organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma terzo, del piano sanitario provinciale 1988-91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

     c) il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo e, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988-91, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

     d) la impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

     e) i posti non possono essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente."

 

          Art. 2. Applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50 nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

     1. L'applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, concernente "Attività libero-professionale dei medici ospedalieri", è estesa a tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 3. Calcolo dell'indennità premio di servizio.

     1. I criteri adottati per i dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano per il calcolo dell'indennità premio di servizio sono estesi al personale delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 4. Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio.

     1. Ai dipendenti delle unità sanitarie locali con almeno otto anni di servizio presso le unità sanitarie locali o riconosciuto tale dalle stesse a norma di legge, può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento dell'indennità premio di servizio cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono considerati anni di servizio quelli prestati presso le unità sanitarie locali ed altresì quelli prestati presso altri datori di lavoro e riconosciuti dalle unità sanitarie locali ai sensi di legge.

     2. L'acconto è concesso con delibera dell'organo competente dell'unità sanitaria locale, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere della commissione del personale, su richiesta motivata del dipendente in quanto tenuto a sostenere una delle seguenti spese:

     a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti necessari dalle competenti strutture pubbliche;

     b) spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè, il coniuge o per i suoi figli.

     3. la concessione dell'acconto di cui al comma primo è subordinata al rilascio da parte del dipendente di procura speciale irrevocabile di delega all'unità sanitaria locale a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dal competente istituto previdenziale con sottoscrizione autenticata.

     4. L'acconto concesso è detratto dall'indennità premio di servizio spettante all'atto della cessazione dal servizio.

     5. Le modalità di concessione dell'acconto sull'indennità premio di servizio sono definite a livello di comparto.

 

          Art. 5. Riammissione in servizio. [1]

     1. La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico, e può essere presentata presso ogni azienda speciale unità sanitaria locale della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. L'azienda speciale può disporre con proprio provvedimento sulla richiesta di riammissione.

     3. Ai fini della riammissione in servizio il titolo di studio richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riammissione.

     4. Il dipendente riammesso o riassunto in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione, con il mantenimento dell'anzianità maturata.

     5. Qualora siano decorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare, a far data dalla riammissione, il primo corso di aggiornamento a tal fine organizzato. Le modalità di attuazione di tale corso sono determinate dalla Giunta provinciale in base alla corrispondente determinazione del fabbisogno [2].

 

          Art. 6. Abrogazione dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, in materia di personale del servizio sanitario.

     1. L'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19 è abrogato.

     NORME TRANSITORIE

 

          Art. 7. Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente.

     1. AI concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzione personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale, e che abbiano un'anzianità di servizio quale operatore professionale coordinatore personale infermieristico di almeno due anni [3] .

     2. L'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la ex-carriera di concetto.

 

          Art. 8. Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale di assistente tecnico addetto al servizio di ingegneria clinica.

     1. AI concorsi pubblici, per titoli e esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale di assistente tecnico - addetto al servizio di ingegneria clinica, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati già in servizio nella posizione funzionale di operatore tecnico addetto alla apparecchiature elettromedicali presso le unità sanitarie locali, che abbiano frequentato e assolto un corso di addestramento in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, ed i candidati in possesso cumulativo dei seguenti requisiti:

     a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     b) titolo di maestro artigiano elettricista o certificato di esame di fine apprendistato di elettricista con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale, o diploma di qualifica di elettricista rilasciato da una scuola professionale per elettricisti biennale o triennale o da un istituto professionale di Stato per elettricisti con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale;

     c) frequenza e assolvimento di un corso in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 9. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali I categoria del personale di vigilanza ed ispezione.

     1. AI concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'art. 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente", conferito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10 [4] .

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 7 giugno 1993 e per un periodo di dieci anni a partire da questa data [5] .

 

          Art. 10. Attribuzione di funzioni di "medico competente".

     1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di sanità può conferire l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di "medico competente" ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a laureati in medicina chirurgica che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia con esame finale comprendente materie di medicina del lavoro e materie riguardanti le attività attinenti all'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della durata di almeno 200 ore.

 

          Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge, valutati in lire 8 miliardi all'anno, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, previste a decorrere dall'anno finanziario 1995, per i contributi sanitari ai sensi dell'art. 11, comma decimo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall’art. 59 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art.14 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Comma così modificato dall' art. 20 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.