§ 5.1.100 - L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Funzioni degli organi provinciali.
Art. 4.  Comitato provinciale per i laboratori di analisi.
Art. 5.  Comitato provinciale per l'igiene alimentare.
Art. 6.  Commissioni provinciali sanitarie.
Art. 7.  Commissione distrettuale per i cimiteri.
Art. 8.  Disposizioni generali per gli organi consultivi provinciali.
Art. 9.  Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 10.  Vigilanza igienico-sanitaria.
Art. 11.  Personale addetto alla vigilanza.
Art. 12.  Obbligo di denuncia o di comunicazione.
Art. 13.  Medico igienista distrettuale.
Art. 14.  Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale.
Art. 15.  Autorità sanitaria locale.
Art. 16.  Regolamenti locali di igiene.
Art. 17.  Finalità.
Art. 18.  Interventi delle unità sanitarie locali.
Art. 19.  Ricorso contro gli accertamenti.
Art. 20.  Controlli antidoping.
Art. 21.  Adempimenti degli enti organizzatori.
Art. 22.  Aggiornamento e qualificazione professionale.
Art. 23.  Attività di medicina legale.
Art. 24.  Accertamento della compatibilità delle invalidità con le mansioni lavorative.
Art. 25.  Ricorso contro il diniego di ricovero ospedaliero.
Art. 26.  Standards igienico-sanitari nell'edilizia.
Art. 27.  Sostituzione di organi sanitari.
Art. 28.  Compensi ai componenti delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile.
Art. 29.  Tassa annuale degli apparecchi radiologici.
Art. 30.  Abrogazione di norme.
Art. 31.  Testo unico delle leggi sull'igiene pubblica.
Art. 32.  Disposizione finanziaria.


§ 5.1.100 - L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale.

(B.U. 28 gennaio 1992, n. 4).

 

Titolo I

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare per quanto attiene:

     a) alla ripartizione delle singole funzioni all'interno dell'ordinamento sanitario provinciale;

     b) all'educazione sanitaria;

     c) alla vigilanza igienico-sanitaria e amministrativa;

     d) alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     e) alla medicina legale.

     2. La presente legge non trova applicazione nei settori di igiene veterinaria, ambientale e di igiene industriale, già disciplinati da specifiche leggi provinciali di settore.

 

Capo II

EDUCAZIONE SANITARIA

 

          Art. 2. Finalità.

     1. L'educazione sanitaria viene attuata con attività informative continue e programmate rivolte alla popolazione, singolarmente o in gruppi e, in particolare alla popolazione in età evolutiva.

     2. Ciascun operatore sanitario deve contribuire allo sviluppo di una coscienza sanitaria e all'individuazione e all'eliminazione dei fattori di rischio, nonché all'uso appropriato dei servizi sanitari.

     3. Le farmacie prestano la loro collaborazione alle iniziative promosse ed attuate dalle unità sanitarie locali e dalla Provincia, nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali. In particolare, le farmacie collaborano alle iniziative volte a favorire un atteggiamento consapevole da parte dei cittadini nell'uso dei farmaci.

     4. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, e l'unità sanitaria locale dispongono interventi di educazione sanitaria nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

 

Capo III

COMPETENZE PROVINCIALI

 

          Art. 3. Funzioni degli organi provinciali.

     1. La Giunta provinciale:

     a) approva gli atti di programmazione e di organizzazione nei settori indicati nell'art. 1, ed emana direttive alle unità sanitarie locali;

     b) istituisce corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi sanitari, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali secondo la vigente normativa;

     c) autorizza l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di case di cura, di stabilimenti termali, di ambulatori di terapia fisica, di laboratori di analisi e di radio-diagnostica, e la relativa pubblicità [1] ;

     d) decide i ricorsi in materia sanitaria, fatti salvi quelli attribuiti alla competenza di organi collegiali specifici;

     e) dispone la nomina di organi collegiali sanitari di interesse provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale;

     f) determina con proprio regolamento i requisiti dei reparti di terapia fisica ed affini, nonché dei bagni all'interno di strutture ricettive;

     g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali [2].

     2. L'assessore provinciale competente in materia di sanità, sentito il responsabile del servizio di igiene e sanità dell'unità sanitarie locale territorialmente competente:

     a) autorizza l'esercizio dei laboratori e stabilimento per la produzione, la preparazione ed il confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale;

     b) autorizza l'esercizio di stabilimenti che trattano sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario [3] ;

     c) autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

     d) autorizza l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

     e) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze, i benestare ed i provvedimenti similari, in materia di igiene e sanità, previsti dalla vigente normativa e non espressamente riservati alla competenza della Giunta provinciale.

     2 bis. L'assessore provinciale alla sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche [4].

     2 ter. L'assessore provinciale alla sanità esercita altresì le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche [5].

     3. L'assessore provinciale competente in materia di sanità può delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi dell'igiene e sanità pubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma secondo, lettera c) e d).

     4. L'assessore provinciale competente in materia di sanità verifica ed accerta l'attuazione dei programmi e delle direttive della Giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e dei servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.

     5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale. [6]

 

          Art. 4. Comitato provinciale per i laboratori di analisi.

     1. E' istituito il comitato provinciale tecnico per i laboratori privati di analisi, che svolge i compiti previsti dall'art. 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, nei confronti dei laboratori privati di analisi.

     2. Il comitato è composto:

     a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, che lo presiede, o da un suo delegato;

     b) dal direttore della sezione medica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     c) dal direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     d) da un primario di laboratorio ospedaliero di analisi;

     e) da un direttore di laboratorio di analisi convenzionato con il servizio sanitario provinciale;

     f) da un medico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di una unità sanitaria locale della provincia;

     g) da un rappresentante dell'ordine dei biologi;

     h) da un rappresentante dell'ordine dei fisici;

     i) dal direttore dell'ufficio provinciale affari amministrativi per l'igiene e la sanità pubblica, o suo sostituto;

     j) dal direttore dell'ufficio provinciale distretti e servizi zonale, o suo sostituto.

     3. Il comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 

          Art. 5. Comitato provinciale per l'igiene alimentare.

     1. E' istituito il comitato provinciale per l'igiene alimentare, che svolge funzioni di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

     2. Il comitato è composto:

     a) dall'assessore provinciale alla Sanità, o suo delegato, che lo presiede;

     b) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, o loro delegati;

     c) dal direttore del Servizio veterinario provinciale;

     d) dal responsabile del Servizio veterinario multizonale dell'Azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-Sud;

     e) dal direttore del Laboratorio provinciale analisi alimenti o suo delegato;

     f) dal direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica;

     g) dal direttore dell'Istituto zooprofilattico provinciale, o suo delegato;

     h) dal direttore del Laboratorio provinciale biologico, o suo delegato;

     i) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori operanti nel territorio provinciale, scelto tra una terna di nominativi proposti dalle stesse;

     j) da un rappresentante della Camera di Commercio. [7]

     3. Il Comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 

          Art. 6. Commissioni provinciali sanitarie.

     1. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica, composta da:

     a) un medico specialista o docente universitario in medicina dello sport, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equipollente;

     c) un medico specialista in cardiologia;

     d) un medico specialista in ortopedia;

     e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni addetto alle unità sanitarie locali.

     2. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale composta da:

     a) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni;

     c) un medico specialista in una branca clinica.

     2-bis. La commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale di cui al comma 2 decide sui ricorsi riguardanti gli accertamenti effettuati dalle unità sanitarie locali nelle materie elencate nell'articolo 23 [8] .

     3. È istituita la Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della Commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. [9].

     3-bis. La Commissione è composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della Ripartizione provinciale traffico e trasporti. [10]

     3-ter. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. [11]

     3-quater. La decisione va comunicata alla Commissione medica multizonale, all'Ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. [12]

     4. le commissioni di cui ai commi primo, secondo e terzo, sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

     5. I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di cui al comma terzo e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/88, secondo la vigente tariffa, sono versati rispettivamente alla Provincia e alla unità sanitaria locale Centro-Sud.

     6. Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi primo, secondo e terzo, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma primo, e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è nominato un supplente.

     7. Per l'espletamento delle attività previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è istituita la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:

     a) il direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica, con funzione di presidente;

     b) un responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica in rappresentanza delle aziende sanitarie della provincia;

     c) il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     d) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;

     e) un medico specializzato in radiologia;

     f) il comandante o un ispettore provinciale del servizio antiincendio;

     g) il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;

     h) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro [13] .

     8. La commissione di cui al comma settimo è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente [14] .

     9. La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie è da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica. [15]

 

          Art. 7. Commissione distrettuale per i cimiteri.

     1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i cimiteri, che esprimono parere vincolante sui progetti di ampliamento, riduzione o soppressione dei cimiteri esistenti, e di costruzione dei nuovi, con sede presso ciascuna unità sanitaria locale.

     2. La commissione è composta:

     a) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale si trova il cimitero, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

     b) dal direttore dell'ufficio provinciale di urbanistica, territorialmente competente, o suo sostituto;

     c) da un geologo, addetto al servizio geologico provinciale, o libero professionista, designato dal rispettivo consiglio dell'Ordine;

     d) dal medico igienista distrettuale;

     e) dal sindaco, o assessore suo delegato, territorialmente competente.

     3. Le commissioni sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

     4. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni tecnico-consultive, sostituiscono il Consiglio provinciale di Sanità.

 

          Art. 8. Disposizioni generali per gli organi consultivi provinciali.

     1. Le funzioni di segretario degli organi collegiali di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI. [16]

     2. Gli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

     3. La composizione degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 5 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladin [17] .

     4. La composizione delle commissioni distrettuali di cui all'art. 7 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio di competenza dell'unità sanitaria locale interessata, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

     5. Il presidente degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, può avvalersi della consulenza di esperti esterni per specifiche problematiche all'esame degli organi stessi.

     6. Ai componenti degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7 sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previste dalla vigente normativa provinciale per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile [18] .

 

Capo IV

COMPETENZE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

          Art. 9. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     1. Le unità sanitarie locali adempiono alle funzioni di contenuto igienistico-sanitario tramite il servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     2. Il servizio è diretto da un medico in posizione funzionale apicale nelle disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. In mancanza di candidati in possesso del suddetto requisito, l'unità sanitaria locale può, a titolo provvisorio, assegnare le funzioni di responsabile ad altri medico che sia possibilmente in possesso della specializzazione in igiene.

     3. In caso di immediato pericolo per la salute pubblica, il responsabile del servizio, o il medico igienista del distretto, dispongono gli interventi cautelari provvisori e propongono al sindaco o al presidente della Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. I provvedimenti cautelari decadono qualora non siano convalidati dal sindaco o del presidente della Giunta provinciale, entro le successive 72 ore.

     4. Per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, le unità sanitarie locali assicurano un servizio di reperibilità tramite il personale di vigilanza e di ispezione.

     5. Il servizio di reperibilità può avvalersi dell'opera dei medici convenzionati, oltre che dei medici del ruolo sanitario provinciale.

     6. Con riferimento all'esercizio delle funzioni previste dal comma primo e dall'art. 10, i compiti che il vigente regolamento di polizia mortuaria assegna al coordinatore dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale sono esercitati dal responsabile del servizio per l'igiene e sanità pubblica della medesima unità sanitaria locale, che può avvalersi del personale medico, nonché di vigilanza e di ispezione, operante alle sue dipendenze funzionali.

     7. [19].

 

          Art. 10. Vigilanza igienico-sanitaria.

     1. La vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, alle cui dipendenze funzionali è posto il personale di vigilanza e di ispezione.

     2. In particolare, sono soggetti alla vigilanza, per quanto attiene al rispetto dei requisiti igienico-sanitari:

     a) gli edifici, gli stabili e gli impianti, ai sensi della vigente normativa;

     b) la produzione, la manipolazione e il trasporto, il deposito, il commercio, la conservazione, la somministrazione, la vendita degli alimenti, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

     c) gli insediamenti urbani e le collettività;

     d) gli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e grado;

     e) le attività sportive;

     f) le farmacie, salvo quanto è disposto dalla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;

     g) l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie;

     h) la pubblicità in materia sanitaria;

     i) la produzione, la manipolazione e la vendita dei presidi sanitari e degli anticrittogamici, nonché dei cosmetici;

     j) le strutture sanitarie pubbliche e private; [20]

     k) gli istituti penitenziari;

     l) gli stabilimenti termali e quelli di produzione di acque minerali e artificiali;

     m) gli stabilimenti aperti al pubblico, in cui si svolga un'attività di carattere assistenziale, ricreativo o sportivo;

     n) le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, da chiunque svolte;

     o) la produzione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia;

     p) il servizio trasporto infermi con riguardo ai mezzi e alle attrezzature;

     q) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;

     r) le indagini epidemiologiche su base locale;

     s) gli interventi di educazione sanitaria;

     t) le attività di igiene e polizia mortuaria.

     3. I servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali prestano attività di consulenza in favore dell'amministrazione provinciale, a richiesta degli assessori provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

     4. [21].

     5. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale provvede alle contestazioni, alle comunicazioni e alle denunce all'autorità giudiziaria, delle violazioni delle norme igienico-sanitarie.

     6. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale espleta gli incombenti relativi alle richieste di revisione di analisi, attinenti alla produzione delle sostanze alimentari.

     7. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore degli alimenti e delle bevande, le unità sanitarie locali possono stabilire, mediante convenzione da stipularsi sulla base di schemi-tipo approvati dalla Giunta provinciale, rapporti di collaborazione con le associazioni volontarie dei consumatori.

 

          Art. 11. Personale addetto alla vigilanza.

     1. Il personale di vigilanza ed ispezione dell'unità sanitaria locale svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia amministrativa sanitaria a tutela della salute pubblica ed opera alle dipendenze funzionali del medico responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     2. Nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, il personale si vigilanza e di ispezione svolge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

     3. Le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono svolte altresì dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di ispezione, inerenti all'igiene, alla sanità pubblica e alla polizia veterinaria, per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     4. Al personale di cui ai commi secondo e terzo è rilasciata dall'unità sanitaria locale di appartenenza una tessera personale di riconoscimento nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni. La tessera ha validità quinquennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di impiego o di servizio.

     5. Il presidente della Giunta provinciale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle unità sanitarie locali, richiede al Commissario del Governo l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto alle funzioni di vigilanza e di ispezione sanitaria.

     6. Con le stesse modalità di cui ai commi quarto e quinto, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria agli operatori tecnici addetti a compiti di accalappiamento cani.

 

          Art. 12. Obbligo di denuncia o di comunicazione.

     1. Le notificazioni o comunicazioni sanitarie, delle quale è prescritto l'inoltro a organi o uffici pubblici che siano cessati dalle funzioni o che siano stati soppresso a norma di legge, sono rivolte al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

     2. Le denunce nominative relative alle malattie infettive sono trasmesse al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, con spese a carico della stessa.

     3. Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire ogni notizia utile agli uffici di sanità di confine, ai fini di una reciproca collaborazione nelle funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985.

 

          Art. 13. Medico igienista distrettuale.

     1. Le funzioni di igiene e sanità pubblica e di medicina legale, nell'ambito del distretto o di uno o più comuni del distretto, o nell'ambito di due o più distretti, sono svolte da medici nominati dall'unità sanitaria locale.

     2. I medici di cui al comma primo assumono la qualifica di medici igienisti del distretto, ed operano alle dipendenze funzionali del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale. Ad essi spetta il compenso di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51.

     3. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie relative al conferimento delle funzioni di medico igienista di distretto.

     4. Negli organi collegiali e nell'attività consultiva, previsti dalla vigente normativa, l'ufficiale sanitario del comune è sostituito dal medico igienista di distretto.

 

          Art. 14. Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale.

     1. Il medico igienista di distretto:

     a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettività;

     b) esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi;

     c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri igienico-sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla osta, delle licenze e dei provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa;

     d) cura la profilassi delle malattie diffusive comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa "territorio e servizi zonali";

     e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli;

     f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed attività di interesse collettivo;

     g) cura l'attività di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici;

     h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico-legali;

     i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale.

     j) valuta ai fini della profilassi delle malattie infettive diffusive ed in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione, le misure adottate nell'ambito dell'autocontrollo dal responsabile dell'industria alimentare relativamente all'igiene del personale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari oppure le misure igieniche messe in atto dall'intestatario del libretto di idoneità sanitaria, qualora il succitato autocontrollo non sia previsto. I criteri per la valutazione vengono fissati dalla Giunta provinciale [22] .

     2. Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.

     2-bis. In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica può sostituirsi al medico igienista distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma primo, anche delegando un altro medico igienista di distretto [23] .

 

Capo V

COMPETENZE DEL COMUNE

 

          Art. 15. Autorità sanitaria locale.

     1. Il sindaco e l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportino, secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri autorizzativi, concessi o prescrittivi, ivi compresi quelli già di competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla Provincia.

     2. Il sindaco, in particolare:

     a) emette le ordinanze per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori e cura gli adempimenti amministrativi successivi, secondo la vigente normativa;

     b) emette le ordinanze per la disciplina delle attività rumorose, secondo la vigente normativa;

     c) autorizza l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e affini;

     d) rilascia l'autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre di alimenti nel solo ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto diversamente previsto per i trasporti di carni;

     e) rilascia le autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza della vigente normativa;

     f) rilascia le autorizzazioni per i pubblici esercizi, per le autorimesse, per i negozi, per gli affittacamere e simili;

     g) rilascia le autorizzazioni per il trasporto di salme da comune a comune, e adotta i provvedimenti di polizia mortuaria previsti dalla vigente normativa;

     h) autorizza l'apertura di ambulatori medico-chirurgici;

     i) autorizza la pubblicità relativa agli ambulatori e alle professioni sanitarie;

     j) rilascia la licenza per la vendita di strumenti sanitari, di apparecchi e di presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie;

     l) vidima i registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, secondo la vigente normativa;

     m) segnala al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale i fatti di rilevanza igienico-sanitaria.

     3. Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie di cui ai commi primo e secondo, sentito il parere dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale, o su proposta dei medesimi.

     4. Il personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali informa il sindaco su tutto quanto abbia connessione con la tutela della salute pubblica nel territorio comunale o presenti situazioni di emergenza o di rischio e gli fornisce la necessaria assistenza e consulenza tecnica.

 

          Art. 16. Regolamenti locali di igiene.

     1. I regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria sono adottati sentito il parere del responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.

 

Titolo II

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 

Capo I

 

          Art. 17. Finalità.

     1. Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive, nonché all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psicofisica, nonché di prevenzione delle condizioni morbose.

     2. Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:

     a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

     b) ai giovani in età evolutiva;

     c) a coloro che praticano attività sportive a carattere motorio-formativo, sportivo-ricreativo o riabilitativo, organizzate da istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, da organi scolastici o da altri organismi pubblici;

     d) a coloro che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica.

     3. Le unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano:

     a) la promozione e l'attuazione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività agonistica;

     b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività fisico-sportive non agonistiche;

     c) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività sportive agonistiche;

     d) l'effettuazione delle vaccinazioni e le relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle attività sportive;

     e) la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi di interesse collettivo, qualunque sia la forma di accesso, ad esclusione delle private dimore;

     f) il controllo antidoping.

 

          Art. 18. Interventi delle unità sanitarie locali.

     1. Gli interventi di cui all'art. 17 sono svolti dai servizi delle aree funzionali e organizzative "igiene e sanità pubblica", e "territorio e servizi zonali".

     2. Il servizio di medicina sportiva espleta le seguenti funzioni:

     a) attività di coordinamento e di promozione degli interventi dei medici e delle strutture in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

     b) accertamenti e certificazioni di idoneità per attività sportive agonistiche e gestione dell'archivio di tutti gli atleti idonei e non idonei, nonché delle società sportive aventi sede nel rispettivo territorio;

     c) accertamenti e certificazioni di idoneità per i cittadini eventualmente inviati dai sanitari cui competono gli adempimenti riguardanti le attività sportive non agonistiche;

     d) interventi tecnici e di consulenza ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica a singole discipline sportive.

     3. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica espleta le seguenti funzioni:

     a) promozione di iniziative di educazione sanitaria relative alla pratica sportiva;

     b) vaccinazioni e relative certificazioni per lo svolgimento di attività sportive;

     c) le funzioni di cui al comma secondo, con esclusione degli accertamenti e certificazioni di idoneità per attività sportive agonistiche, nel caso che l'unità sanitaria locale non disponga di un servizio di medicina sportiva.

     4. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati, nell'ambito degli accordi collettivi:

     a) attuano iniziative di educazione sanitaria nel settore;

     b) accertano e certificano l'idoneità per le attività sportive non agonistiche.

 

          Art. 19. Ricorso contro gli accertamenti.

     1. Qualora venga accertata la mancanza o la perdita dell'idoneità alla pratica agonistica sportiva, il servizio di medicina sportiva comunica tempestivamente all'interessato l'esito dell'esame.

     2. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso alla commissione provinciale di cui all'art. 6, comma primo. Il presidente della commissione comunica all'interessato, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data della riunione collegiale.

     3. Nel corso del procedimento l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

 

          Art. 20. Controlli antidoping.

     1. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica" dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, può disporre prelievi, prima e dopo le gare, di campioni di sostanze biologiche degli atleti partecipanti, avvalendosi preferibilmente di medici del servizio di medicina sportiva.

     2. I campioni prelevati sono inoltrati ai laboratori autorizzati che eseguono le relative analisi, previa comunicazione all'interessato, che può assistere alle analisi stesse anche tramite esperto di propria fiducia.

     3. I medici incaricati dei prelievi indicati nel comma primo, durante l'espletamento delle relative funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

     4. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli non disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

 

          Art. 21. Adempimenti degli enti organizzatori.

     1. Le istituzioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità previsti dalle vigenti norme.

     1 bis. Per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. Per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti ed associazioni, anche affiliati al CONI, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, a sportiva. [24]

     2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di assistenza e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, o dalla vigente normativa.

     3. Gli enti organizzatori di manifestazioni aperte al pubblico, concernenti attività sportivo-ricreative, sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di igiene e di pronto soccorso.

 

          Art. 22. Aggiornamento e qualificazione professionale.

     1. Allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, della tutela sanitaria delle attività sportive e della medicina dello sport, la Giunta provinciale promuove l'organizzazione di corsi periodici per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario interessato, nonché corsi di aggiornamento per istruttori ed allenatori nelle relative discipline all'educazione sanitaria e alla tutela dell'attività sportiva.

 

Titolo III

MEDICINA LEGALE

 

Capo I

 

          Art. 23. Attività di medicina legale.

     1. Le unità sanitarie locali esercitano le attività di medicina legale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica", e tramite il medico igienista di distretto.

     2. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica o il servizio di medicina legale delle unità sanitarie locali esercitano in particolare le seguenti funzioni:

     a) accertamento dell'idoneità generica e specifica al lavoro e dell'incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato;

     b) accertamento dell'idoneità generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacità temporanea al servizio per infermità dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di enti pubblici - anche locali - e di dispensa dal servizio;

     d) accertamento di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsto da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia [25] ;

     e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e soggiorni climatici;

     f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative;

     g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonché dei responsabili di altri servizi dell'unità sanitaria locale;

     h) prestazioni di medicina legale, su richiesta di enti pubblici o di privati;

     i) ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del distretto sanitario.

     3. I sanitari del settore medico-legale dell'unità sanitaria locale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di società assicurative di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario.

     4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica". Il servizio è diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed è dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unità sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzione anzidetta e da altri posti da scorporare dalla piante organica dal servizio igiene e sanità pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.

 

          Art. 24. Accertamento della compatibilità delle invalidità con le mansioni lavorative.

     1. Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio dei lavoratori, è nominato dall'unità sanitaria locale Centro-Sud, ha competenza per l'intero territorio provinciale ed è composto da:

     a) un medico del servizio di medicina legale dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, con funzioni di presidente;

     b) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;

     c) un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;

     d) un medico designato dalle associazioni, dalle opere o dagli enti di cui all'art. 15 della legge n. 482/68, e dalle analoghe istituzioni a carattere provinciale;

     e) un medico designato dal centro multizonale per la riabilitazione dei minorati fisici e psichici;

     f) un medico specialista in discipline neurologiche o psichiatriche, limitatamente ai casi che riguardano persone affette da malattie psichiche.

     2. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale. Il collegio è rinnovato ogni triennio. Qualora le designazioni di cui al comma primo, lettere c), d) ed e), non pervengano entro 60 giorni dalla data della richiesta, l'unità sanitaria locale provvede d'ufficio alla nomina del collegio, tenuto conto di quelle eventualmente pervenute.

     3. Il lavoratore può farsi assistere durante la visita collegiale, da un medico di fiducia.

 

          Art. 25. Ricorso contro il diniego di ricovero ospedaliero.

     1. Nei casi di negato ricovero ospedaliero, è ammesso immediato ricorso, da parte dell'infermo o dei parenti o delle persone che hanno eseguito l'accompagnamento, al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, il quale decide entro le successive 12 ore.

 

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

 

          Art. 26. Standards igienico-sanitari nell'edilizia.

     1. Le norme regolamentari sugli standards igienico-sanitari riguardanti l'edilizia residenziale, scolastica, commerciale, artigianale, industriale, civile e pubblica, sono adottate su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.

 

          Art. 27. Sostituzione di organi sanitari.

     1. Qualora sia prevista, in base alla vigente normativa, la partecipazione ad organi collegiali provinciali o locali, del medico provinciale o del responsabile del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, o di funzionari medici addetti ai rispettivi uffici o servizi, gli stessi sono sostituiti da altro componente medico, designato dalla Giunta provinciale o dal competente organismo locale.

     2. Qualora, in base alla vigente normativa, siano previsti il parere, la proposta o altro atto o provvedimento dei funzionari indicati nel comma secondo, le relative funzioni sono assolte dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

 

          Art. 28. Compensi ai componenti delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile.

     1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è inserito il seguente art. 14-bis:

     "Art. 14 bis. Compensi alle commissioni sanitarie.

     1. AI membri delle commissioni sanitarie spettano i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai componenti delle commissioni sanitarie, non dipendenti provinciali, è inoltre corrisposto, per ogni accertamento diagnostico effettuato collegialmente, un compenso di L. 15.000, ridotto a lire 5.000 per i componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, nel caso in cui le riunioni collegiali si svolgano durante l'orario di lavoro.

     3. Per l'accertamento diagnostico si intende quelle definitivo, espresso in percentuale di invalidità.

     4. Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato può avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente".

 

          Art. 29. Tassa annuale degli apparecchi radiologici. [26]

 

          Art. 30. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) il comma dell'art. 23 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;

     b) i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39.

 

          Art. 31. Testo unico delle leggi sull'igiene pubblica.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare uno o più testi unici delle leggi provinciali e di quelle statali e regionali, applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attinenti ai settori dell'igiene, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente.

 

          Art. 32. Disposizione finanziaria.

     1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi all'anno 1991, ed in lire 100 milioni all'anno a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1992-93 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 5, Settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1991-93; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.P. 14 maggio 1992, n. 14.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 27 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[4] Comma aggiunto dall’art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall’art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[9] Comma già sostituito dall'art. 18 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[13] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22 e così sostituito dall’art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[15] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[16] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[17] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[18] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[19] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[20] Lettera così sostituita dall’art. 13 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[21] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[23] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[24] Comma inserito dall’art. 14 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[26] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.