§ 5.1.101 - L.P. 14 maggio 1992, n. 14.
Provvedimenti in materia sanitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/05/1992
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Successione della Provincia nei beni della disciolta Cassa mutua provinciale.
Art. 2.  Assistenza sanitaria in Austria.
Art. 3.  Abrogazione della legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39.
Art. 4.  Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie.
Art. 5.      1. All'art. 3, comma primo, lettera c), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, le parole "l'apertura e l'esercizio di farmacie" sono soppresse. Si applica la disposizione di cui all'art. [...]


§ 5.1.101 - L.P. 14 maggio 1992, n. 14.

Provvedimenti in materia sanitaria.

(B.U. 26 maggio 1992, n. 22).

 

     Art. 1. Successione della Provincia nei beni della disciolta Cassa mutua provinciale.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano succede nella proprietà dei beni mobili e immobili della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

 

          Art. 2. Assistenza sanitaria in Austria.

     1. La lettera b) dell'art. 23, comma primo, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituita:

     "b) Land Salzburg per il "Landeskrankenhaus Salzburg" per trattamenti di forme morbose renali, nonché per interventi cardio-chirurgici".

 

          Art. 3. Abrogazione della legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39.

     1. La legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39, è abrogata.

 

          Art. 4. Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie.

     1. La lettera a) del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60, è sostituita dalla seguente:

     "a) per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati all'assistenza sanitaria, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi medici, impianti igienico-sanitari e tecnologici".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 3, comma primo, lettera c), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, le parole "l'apertura e l'esercizio di farmacie" sono soppresse. Si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma primo, lettera a), della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48.