§ 5.1.17 – L.P. 17 settembre 1973, n. 60.
Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/09/1973
Numero:60


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare contributi in favore degli enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri, e delle associazioni che operino entro il [...]
Art. 2.      Le istituzioni di cui all'art. 1 possono chiedere contributi:
Art. 3.      Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale e devono essere corredate
Art. 4.      La Giunta provinciale emanerà un regolamento concernente i criteri e le forme dell'assistenza domiciliare. Detto regolamento dovrà essere coordinato con le norme contenute nella legge [...]
Art. 5.      Per gli scopi indicati nell'art. 2 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti nel bilancio dell'esercizio in corso:
Art. 6.      Alla copertura dell'onere complessivo di lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di lire 25 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 e di lire 20 [...]


§ 5.1.17 – L.P. 17 settembre 1973, n. 60.

Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella Provincia di Bolzano.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare contributi in favore degli enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri, e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria.

 

          Art. 2.

     Le istituzioni di cui all'art. 1 possono chiedere contributi:

     a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili destinati all'assistenza sanitarie o comunque a scopi igienico sanitari, per impianti igienico sanitari, tecnici ed informatici, nonché per la realizzazione ed installazione del necessario software [1];

     b) per la gestione di forme di assistenza domiciliare;

     c) per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di medicina del lavoro e sociale.

 

          Art. 3.

     Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale e devono essere corredate [2]:

     a) dei dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente;

     b) di una relazione sull'attività programmata per l'anno in corso;

     c) del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

     d) del consuntivo dell'anno precedente.

     Le domande per i contributi di cui all'art. 2, lett. a), devono essere corredate anche:

     a) di un'esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto o il lavoro progettato;

     b) del progetto di massima, dei preventivi di spesa e di una relazione tecnica illustrativa;

     c) del piano finanziario.

 

          Art. 4.

     La Giunta provinciale emanerà un regolamento concernente i criteri e le forme dell'assistenza domiciliare. Detto regolamento dovrà essere coordinato con le norme contenute nella legge "Provvedimenti a favore dell'assistenza agli anziani" approvata dal Consiglio provinciale il 18 luglio 1973 e relativo regolamento per quanto concerne i servizi di assistenza aperta.

 

          Art. 5.

     Per gli scopi indicati nell'art. 2 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti nel bilancio dell'esercizio in corso:

     lire 25 milioni per gli scopi di cui alla lett. a);

     lire 15 milioni per gli scopi di cui alla lett. b);

     lire 5 milioni per gli scopi di cui alla lett. c).

     Lo stanziamento effettuato per gli scopi di cui alla lett. a) del precedente art. 2, se non impegnato nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli esercizi futuri.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di lire 25 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 e di lire 20 milioni del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.

     Con legge di bilancio, entro i suddetti limiti di importo, saranno stanziati i finanziamenti a carico degli esercizi futuri.


[1] Lettera già sostituita dall'art. 4 della L.P. 14 maggio 1992, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[2] Alinea così modificato dall'art. 20 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.