§ 6.1.126 - L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1998 - Tabella A.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 1998-2000 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
Art. 3.  Fondi per la finanza locale.
Art. 4.  Adesione al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover.
Art. 5.  Partecipazione della Provincia all'associazione Vereinigte Buhnen Bozen".
Art. 6.  Aumento partecipazione azionaria S.T.A.
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 (legge finanziaria in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione 1997), in materia di finanziamento di strutture [...]
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo".
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 11.  Semplificazione della modulistica provinciale.
Art. 12.  Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 13.  Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità [...]
Art. 14.  Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, recante Disciplina del commercio".
Art. 15.  Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante Riordinamento delle organizzazioni turistiche".
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche - legge di riforma dell'edilizia abitativa.
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".
Art. 18.  Autoservizi pubblici non di linea.
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 20.  Modifiche a leggi provinciali in materia di servizi sociali.
Art. 21.  Modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".
Art. 22.  Disposizioni riguardanti compensi a componenti di commissioni mediche.
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche [...]
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, in materia di tutela del paesaggio e valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante Interventi di politica attiva del lavoro".
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante Piano sanitario provinciale 1988-91".
Art. 27.  Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario provinciale e relative tariffe.
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, recante Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale".
Art. 29.  Modifica della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, concernente Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del [...]
Art. 30.  Abrogazioni e norme transitorie.
Art. 31.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.126 - L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998).

(B.U. 3 febbraio 1998, n. 5).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1998 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1998, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1998-2000 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il biennio 1999-2000 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 1998 nei limiti dell'intera somma prevista, ivi compresi gli impegni assunti negli esercizi precedenti, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     3. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 1998 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 3. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 1998 come segue:

     a) fondo ordinario

     lire 308.592.000.000 (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti

     lire 115.000.000.000 (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui

     lire 104.830.200.000 (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo

     lire 2.700.000.000 (capitolo 91060).

     2. Una quota dei finanziamenti per l'anno 1998, pari a lire 6 miliardi a carico del fondo per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), può essere riservata alle spese per la partecipazione dei comuni alla società S.E.L. S.p.A. di cui alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14.

     3. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 14.494.900.000, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2017 incluso.

 

          Art. 4. Adesione al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'adesione della Provincia autonoma di Bolzano ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico per la partecipazione congiunta con il Land Tirol e la Provincia autonoma di Trento alla manifestazione EXPO 2000 di Hannover ed a concorrere alle relative spese.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 1998 (capitolo 102252) la spesa di lire 500 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 5. Partecipazione della Provincia all'associazione Vereinigte Buhnen Bozen".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione all'associazione Vereinigte Buhnen Bozen" al fine di promuovere la cultura teatrale di lingua tedesca nel capoluogo. E' condizione per la partecipazione che nello statuto dell'associazione sia prevista la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali. Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'associazione.

     2. In caso di partecipazione all'associazione di cui al comma 1, la Giunta provinciale, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente finanziamenti a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nel comma 1. Tali finanziamenti sono erogati prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato gratuito, locali, attrezzature e arredamenti, oppure a concedere appositi finanziamenti.

     3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere disposti solo previo riconoscimento all'associazione della personalità giuridica di diritto privato.

     4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 una spesa di lire 800 milioni (capitolo 33119). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 6. Aumento partecipazione azionaria S.T.A.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia al capitale della S.T.A. -Strutture Trasporto Alto-Adige S.p.A. con sede a Bolzano, fino all'importo massimo di spesa di lire 10 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998 (capitolo 12250).

 

          Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 3.884 miliardi e 740 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, comma 4, e dall'articolo 6 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 1998.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 633 miliardi e 373 milioni a carico degli esercizi finanziari 1999 e 2000, derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 3, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dall'articolo 2, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1999-2000 nel bilancio triennale 1998-2000.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 8. Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 (legge finanziaria in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione 1997), in materia di finanziamento di strutture universitarie.

     1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite esproprio, immobili da destinare all'edilizia universitaria secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. E' altresì autorizzata ad assumere le spese per l'affitto, la costruzione e l'adattamento, la manutenzione e l'arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie in Alto Adige, nonché a mettere a disposizione per tali strutture, a titolo di comodato gratuito, beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente al funzionamento dell'università di Bolzano, tenuto conto dei contributi annuali dello Stato di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”

 

          Art. 9. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo".

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Per i settori delle scienze naturali, dell'archeologia, delle miniere, dell'arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo e della caccia possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.”

 

          Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

     “Art. 5 (Documentazione) - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia prevista l'esibizione di un documento di riconoscimento o la produzione di certificati relativi a dati dallo stesso desumibili, non possono richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento medesimo, purché in corso di validità. E' comunque fatta salva per le strutture organizzative della Provincia, per le aziende e per gli enti da essa dipendenti la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

     2. Per tutti i fatti, stati e qualità personali, con la sola eccezione di quelli che attengono a manifestazioni di volontà di carattere negoziale intercorrenti fra privati ovvero inerenti a rapporti privatistici, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In tali casi la normale documentazione è successivamente prodotta dall'interessato a richiesta della struttura organizzativa competente, prima che sia emesso il provvedimento finale, nel termine stabilito nella richiesta stessa.

     3. Non si fa luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2 quando l'interessato dichiari di avere già prodotto, nei 365 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza, tale documentazione alla struttura organizzativa procedente, specificando la data e le ragioni della produzione medesima. In tali casi la struttura organizzativa procedente annota il possesso della documentazione.

     4. Non è fatto altresì luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2, quando la documentazione medesima o le informazioni in essa contenute siano disponibili o accessibili in via informatica. In tali casi la struttura organizzativa procedente attesta la conformità delle dichiarazioni rese ai dati informatici, custodendo i relativi attestati o gli estratti informatici, controfirmati dal soggetto estrattore, nel fascicolo.

     5. L'amministrazione provinciale favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, collegamenti informatici per la trasmissione di dati o documenti con le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.”

     2. L'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 6 (Contratti) - 1. La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dalla Giunta provinciale e preceduta da procedure ad evidenza pubblica, eccetto i casi indicati da leggi o regolamenti speciali.

     2. I contratti debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nella deliberazione di autorizzazione a contrarre.

     3. Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, né sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti.

     4. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

     5. Salvo quanto previsto nel comma 11, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata o tramite scambio di corrispondenza e sono esecutivi immediatamente ovvero al momento della presentazione della normale documentazione nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'acquisizione della documentazione antimafia.

     6. Nei casi in cui per la scelta del contraente sono utilizzate le procedure del pubblico incanto, della licitazione privata o dell'appalto concorso, i processi verbali di aggiudicazione della gara tengono luogo a tutti gli effetti della stipulazione del contratto, salvo che nel capitolato di gara non sia diversamente disposto.

     7. Nelle procedure di cui al comma 6 le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal competente direttore di ripartizione e da due funzionari dallo stesso designati, di cui uno con l'incarico di formare il processo verbale.

     8. Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure del pubblico incanto o della licitazione privata, la valutazione può essere affidata ad un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove.

     9. Alla stipulazione di contratti a trattativa privata si procede nei casi e con le modalità previsti dalla normativa sull'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e da altre leggi speciali, mediante gara informale, diretta dall'autorità di cui al comma 7, alla quale, qualora le leggi speciali non prevedano un numero maggiore, debbono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente.

     10. I contratti, e i processi verbali che ne tengono luogo, sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2645 del Codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.

     11. I contratti, e i processi verbali che ne tengono luogo, soggetti a trascrizione o a registrazione in termine fisso sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l'osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio tenuto in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e custoditi in un'apposita raccolta.

     12. Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipula di contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.

     13. L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con la deliberazione di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente notizia alla Ripartizione finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, l'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora il contratto passivo non venga perfezionato entro i 365 giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di autorizzazione a contrarre, le somme impegnate con la stessa sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione procedente.

     14. Sono disciplinati con apposito regolamento i lavori, i servizi e le forniture nonché le esazioni, le riscossioni e i pagamenti, che per loro natura possono essere eseguiti in economia.

     15. Nel regolamento di cui al comma 14 sono altresì fissate la modalità di pagamento di spese e di riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

     16. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni contenute in leggi o regolamenti speciali.”

 

          Art. 11. Semplificazione della modulistica provinciale.

     1. Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.

     2. La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione.

     3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al riguardo.

 

          Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Nel testo della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, le parole: Ragioneria" e Ragioneria della Provincia" sono sostituite con le parole: Ripartizione finanze e bilancio" e le parole: ragioniere generale" sono sostituite con le parole: Direttore della Ripartizione finanze e bilancio".

     2. L'articolo 51 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è così sostituito:

     “Art. 51 (Registrazione degli impegni di spesa) - 1. Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati sotto il profilo della regolarità contabile e registrati dalla Ripartizione finanze e bilancio prima della loro formalizzazione.”

     3. Il comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Alla liquidazione delle spese provvedono i direttori di ufficio.”

     4. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, alla Ripartizione finanze e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile entro i 30 giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Tale riscontro può essere esercitato anche a campione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

 

          Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali".

     1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, dopo le parole: “al raggiungimento delle medesime finalità" sono aggiunte le seguenti: ivi inclusa la realizzazione e la gestione di una rete provinciale di telecomunicazioni".

     2. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8-bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità delegate dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.”

 

          Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, recante Disciplina del commercio".

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'articolo 15, approva le direttive per la rete di vendita della provincia ed il piano commerciale per le grandi strutture di vendita, articolati su base comprensoriale ed aventi durata quinquennale.”

     2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Il sindaco, in casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aumentando fino a dieci volte la somma massima prevista e può disporre la chiusura dell'esercizio, anche nei casi non già previsti, per un periodo non superiore a trenta giorni. Dispone in ogni caso, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle vendite straordinarie e di liquidazione, di fine stagione e promozionali non conformi alle disposizioni della presente legge.”

 

          Art. 15. Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante Riordinamento delle organizzazioni turistiche".

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “10. In caso di fusione di due o più associazioni turistiche, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.”

     2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.”

 

          Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche - legge di riforma dell'edilizia abitativa.

     1. Il comma 7 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1997, n. 10, è così sostituito:

     “7. Il contributo previsto al comma 3 può essere concesso anche alle imprese che acquisiscono il terreno produttivo a mezzo di contratto di leasing una volta concluso lo stesso; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il terreno non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall'impresa a terzi.”

     2. Il comma 9 dell'articolo 35-quinquies, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è così sostituito:

     “9. L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia o di un comune si effettua ad un prezzo che viene determinato dall'ufficio estimo della Provincia in base alla stima del valore di mercato. Nella stima sono da considerare i costi iniziali sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'acquisto di un terreno, che costituiscono un indicatore del suo valore di mercato, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo superiore a tre anni tra l'acquisto e la vendita del terreno, ed inoltre sono da considerare le diminuzioni di valore determinate da obblighi e vincoli di interesse pubblico legati al terreno. Il valore di mercato così come determinato dall'ufficio estimo della Provincia ha una validità di tre anni, decorsi i quali si rende necessaria una nuova stima. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari, la stima si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato.”

     3. L'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è così sostituito: Le domande giacenti, non ancora approvate dalla Giunta provinciale, soggiacciono alle disposizioni previste dal presente articolo; ciò vale anche per le agevolazioni previste dal comma 7.

     4. Qualora sussista l'urgente ed improrogabile necessità di procurare abitazioni per persone che abbiano subito l'esecuzione dello sfratto o che siano minacciate dall'esecuzione dello sfratto ovvero per persone senza tetto, l'IPEAA può essere autorizzata dalla Giunta provinciale ad acquistare sul mercato libero abitazioni per un prezzo superiore a quello previsto dalle vigenti norme con l'incidenza del costo dell'area in misura pari al valore venale deter-minato dall'ufficio estimo provinciale.

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".

     1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

     “4. Per investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”

 

          Art. 18. Autoservizi pubblici non di linea. [1]

 

          Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il punto 10 dell'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è ricostituito come segue:

     INFRASTRUTTURE:

     -progettazione, direzione dei lavori, collaudi di strade;

     -esame di progetti;

     -collaudo di ponti;

     -progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia;

     -avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti;

     -progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture;

     -progettazione, direzione dei lavori e collaudi di apprestamenti delle zone produttive.

     2. Il punto 12 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     SERVIZIO STRADE:

     -manutenzione stradale ordinaria e straordinaria;

     -demanio stradale;

     -concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali;

     -segnaletica stradale;

     -demolizione di opere abusive;

     -catasto stradale;

     -sorveglianza della rete stradale;

     -consulenza dei comuni;

     -interventi per danni causati da calamità;

     -piccoli ampliamenti stradali;

     -controllo ponti;

     -risanamento di ponti.

     3. Nella quinta lineetta del punto 13 dell'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole gestione del Museo archeologico" sono stralciate.

     4. La descrizione dei punti 16 (INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA), 17 (INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA) e 18 (INTENDENZA SCOLASTICA LADINA) dell'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

     -sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo;

     -sorveglianza sugli organi collegiali;

     -sperimentazione scolastica, diplomi;

     -organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico);

     -sport scolastico, finanziamento dell'attività scolastica, esclusi i convitti e le scuole private.

     5. La prima lineetta dei punti 14 (SCUOLA E CULTURA TEDESCA E LADINA) e 15 (SCUOLA E CULTURA ITALIANA) dell'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è sostituita con le parole: Finanziamento delle scuole private e dei convitti, contributi ai comuni per la gestione degli asili" e la penultima lineetta del punto 14 (Trasporto alunni) è soppressa; al punto 30 (ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE) è aggiunta la seguente lineetta: servizio meteorologico"; al punto 31 (AGRICOLTURA) è aggiunta la seguente lineetta: servizio veterinario".

     6. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: Il direttore generale esercita le funzioni di segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte, e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa.

     7. All'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppresse le parole: con facoltà di delega ad altro dipendente dell'ufficio".

 

          Art. 20. Modifiche a leggi provinciali in materia di servizi sociali.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, inserito dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è inserito il seguente comma:

     “3-bis. Limitatamente alle decisioni sugli investimenti delle disponibilità di cassa, il direttore è coadiuvato da un comitato di gestione composto da:

     a) un esperto in materia di previdenza sociale, prestazioni pensionistiche e assistenziali;

     b) un rappresentante della Ripartizione provinciale finanze e bilancio;

     c) un esperto in materia finanziaria.”

     2. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogato.

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è inserito il seguente comma:

     “3-bis. L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”

     4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60 è così sostituito: “Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale”.

     5. Le nuove modalità di finanziamento dei consultori familiari introdotte dall'articolo 27 della legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 21. Modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria.

     5. Salve le attribuzioni riservate ad altri organi ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:

     a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato od altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale, determinando -nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti -eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;

     b) provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 672 del codice penale, come depenalizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, -o a conseguire il risanamento di quelle infette;

     d) direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unità sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonché della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attività ed assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni.

     6. Per la violazione delle prescrizioni adottate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000. Il direttore del servizio veterinario provinciale può inoltre eseguire d'ufficio e a spese dell'interessato quanto contenuto nelle prescrizioni impartite. Qualora l'interessato non adempia al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     7. Il servizio veterinario provinciale può eseguire in economia, anche mediante funzionario delegato e sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta provinciale, tutte le spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata".

 

          Art. 22. Disposizioni riguardanti compensi a componenti di commissioni mediche.

     1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, recante Disposizioni in materia di sanità", è così sostituito:

     “2. L'Unità sanitaria locale Centro-Sud provvede a liquidare ai componenti la commissione multizonale gli stessi compensi previsti per i componenti le commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.”

     2. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti", è così sostituito:

     “2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai componenti le commissioni sanitarie, non dipendenti provinciali, è inoltre corrisposto, per ogni accertamento diagnostico effettuato collegialmente, un compenso di lire 20.000, ridotto a lire 7.000 per i componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, nel caso in cui le riunioni collegiali si svolgano durante l'orario di lavoro. L'eventuale variazione degli importi suddetti può essere effettuata con provvedimento della Giunta provinciale.”

 

          Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici".

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 13 bis:

     “Art. 13-bis - 1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia.

     2. La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali siano realizzate aree di tutela, è rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina concernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale dell'ambiente e della tutela del lavoro e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale.

     3. Ai fini dell'imbottigliamento o dell'uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento delle acque è effettuato dall'Agenzia provinciale dell'ambiente e della tutela del lavoro di concerto con l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-sud.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici non terapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipiche della tradizione locale.

     5. Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse; l'importo del canone annuo è così fissato:

     a) per le acque destinate all'imbottigliamento lire 1.000.000 per litro secondo /canone annuo minimo lire 10.000.000;

     b) per le acque destinate all'uso termale o altro uso terapeutico lire 500.000 per litro secondo /canone annuo minimo lire 5.000.000;

     c) per le acque destinate ad altro uso lire 300.000 per litro secondo /canone annuo minimo lire 3.000.000.

     6. La Giunta provinciale ridetermina annualmente il canone in base all'incremento della vita secondo gli indici ISTAT.

     7. L'utilizzo delle acque in mancanza di concessione ovvero l'inosservanza delle prescrizioni della concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

     8. Il canone di cui alle concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi tre anni.”

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, in materia di tutela del paesaggio e valutazione dell'impatto ambientale.

     1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, e successive modifiche, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

     “e) svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui alle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 20 novembre 1978, n. 66, 4 giugno 1973, n. 12, e 6 settembre 1973, n. 63".

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante Interventi di politica attiva del lavoro".

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: triennale" è sostituita con la parola: pluriennale".

 

          Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante Piano sanitario provinciale 1988-91".

     1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 25-bis (Centrale provinciale di Emergenza) 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L. - Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea.”

     2. Dopo l'articolo 25-bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, inserito dal comma 1, viene aggiunto il seguente articolo 25-ter:

     “Art. 25-ter (Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera) - 1. L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dal 1.7. 1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL.”

 

          Art. 27. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario provinciale e relative tariffe.

     1. Fino alla determinazione delle nuove tariffe provinciali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto dei criteri generali stabiliti a livello nazionale, e comunque non oltre il 1° luglio 1998, continua a trovare applicazione il tariffario approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4211 del 27 luglio 1992, e successive integrazioni.

     2. Dopo l'approvazione del nuovo tariffario di cui al comma 1, la Provincia può, per l'esercizio 1997 e l'esercizio 1998, limitatamente al periodo in cui continua a trovare applicazione il tariffario provinciale n. 4211 del 27 luglio 1992, effettuare conguagli in favore dei soggetti erogatori privati convenzionati, qualora da un confronto nell'applicazione dei due tariffari emergano notevoli differenze in termini di costi per l'erogazione delle prestazioni ed i relativi ricavi. Le modalità di conguaglio ed i relativi tetti sono determinati dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, recante Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale".

     1. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     “11. Nel caso di assenza, di impedimento, o nei casi di urgenza la sostituzione del dirigente di secondo livello dirigenziale è effettuata da un aiuto corresponsabile dello stesso reparto o servizio scelto dal dirigente di secondo livello dirigenziale e nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

     12. Nel caso di vacanza del posto di dirigente di secondo livello dirigenziale ed in assenza del sostituto di cui al comma 11, in attesa del conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello dirigenziale, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad un aiuto corresponsabile scelto tra quelli dello stesso reparto o dello stesso servizio per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora il posto di secondo livello dirigenziale non venga coperto per carenza di candidati idonei, le mansioni superiori possono essere prorogate per ulteriori dodici mesi.

     13. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente di secondo livello dirigenziale da parte dell'aiuto corresponsabile non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso. Per il periodo eccedente i sessanta giorni è corrisposto un compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della funzione superiore e quello della posizione di appartenenza con esclusione dello specifico trattamento economico.

     14. Per il periodo di nomina a Direttore generale o a Direttore sanitario di un dirigente medico di secondo livello, le sue funzioni di direzione ed organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico, secondo la procedura prevista dal comma 5.

     15. Il personale incaricato ai sensi del comma 14 è equiparato a tutti gli effetti al dirigente medico di secondo livello.”

 

          Art. 29. Modifica della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, concernente Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali".

     1. L'ultima proposizione del comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19 viene sostituita dalla seguente: I conguagli avvengono, con delibera della Giunta provinciale, tramite ridistribuzione dei posti in organico all'interno dell'unità sanitaria locale stessa oppure tramite compensazione tra le unità sanitarie locali.

 

          Art. 30. Abrogazioni e norme transitorie.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, e successive modifiche;

     b) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;

     c) articolo 7-bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, e successive modifiche;

     d) gli articoli 35, 36 e 61, nonché il comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche;

     e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;

     f) il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;

     g) articolo 7 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche;

     h) il comma 5 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

     i) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

     j) articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui alla legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, non trovano applicazione relativamente alle acque minerali.

     3. Fino alla istituzione del Museo provinciale archeologico secondo le procedure dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, la gestione del Museo Archeologico rimane di competenza della Ripartizione 13.

 

          Art. 31. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 febbraio 2002, n. 3.