§ 3.8.23 – L.P. 10 ottobre 1997, n. 14.
Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:10/10/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Società elettrica altoatesina per azioni.
Art. 2 bis.  (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica).
Art. 3.  Capitale sociale e misura della partecipazione.
Art. 3. bis.  (Contributo straordinario alla Società elettrica altoatesina per azioni).
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Notifica alla Commissione Europea.


§ 3.8.23 – L.P. 10 ottobre 1997, n. 14.

Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica.

(B.U. 28 ottobre 1997, n. 51).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni della presente legge perseguono le finalità di consentire agli enti locali l'esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

 

          Art. 2. Società elettrica altoatesina per azioni.

     1. La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata "SEL S.p.a." (Società elettrica altoatesina p.a.).

     2. La società ha per oggetto l'attuazione dei compiti, l'assunzione degli oneri e l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà previsti in capo all'azienda provinciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare:

     a) il coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

     b) il controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

     c) la costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché l'acquisizione dall'ENEL delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

     d) l'assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

     e) lo svolgimento di tutti i compiti necessari per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e delle successive disposizioni di legge.

     3. La società potrà inoltre provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

     4. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

 

     Art. 2 bis. (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica). [1]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nella Provincia autonoma di Bolzano è affidata alla società di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonché a società controllate o partecipate dalla medesima, la gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; il gestore è tenuto a cedere l'energia elettrica per gli usi di servizio pubblico o di pubblica utilità della Provincia, dei comuni e degli altri enti locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonché per gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro operanti per compiti di interesse pubblico e generale. La Giunta provinciale, con l'atto di concreta assegnazione del compito di cui sopra, approva un elenco ricognitivo delle categorie di soggetti indicati nel presente comma.

     2. La Giunta provinciale disciplina l’esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell’energia elettrica di cui al presente articolo e determina come rimborsare o indennizzare le spese, i costi o gli altri oneri sostenuti dal gestore nell’ambito di tale servizio [2].

 

          Art. 3. Capitale sociale e misura della partecipazione.

     1. La partecipazione della provincia autonoma di Bolzano alla società è subordinata alla condizione che ad essa sia riservata la maggioranza del capitale sociale.

     2. Per le finalità della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale della costituenda società fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire.

 

          Art. 3. bis. (Contributo straordinario alla Società elettrica altoatesina per azioni). [3]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla Società elettrica altoatesina p.A. un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese da sostenere per l'avvio delle trattative e le procedure di negoziazione con i soggetti proprietari degli impianti elettrici.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 83015) la spesa di lire 1.500 milioni.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura dell'onere indicato all'art. 3 si provvede con l'utilizzo di corrispondente quota del fondo iscritto sul capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 (partita 2 dell'allegato n. 4 al bilancio). La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 5. Notifica alla Commissione Europea. [4]

     [1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.]


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.